Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

  • Maria Luisa Partenope

    Foggia
    17/06/2021 09:58

    subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

    Quale liquidatore nella proc. di liquidazione del patrimonio ritengo utile subentrare in una procedura esecutiva immobiliare pendente, a tal proposito vi chiedo, essendo comunque io un avvocato, se è necessaria la nomina di altro legale che rappresenti la procedura di liquidazione.
    Inoltre, se non è necessaria la nomina di altro avvocato al liquidatore/avvocato che subentra nella procedura esecutiva deve essere ugualmente liquidato il compenso professionale dal G.E..
    Vi ringrazio anticipatamente per l'ausilio che vorrete fornirmi.
    Distinti saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/06/2021 19:34

      RE: subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

      Il terzo comma dell'art. 31 l. fall. dispone che "Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento". Questa norma non è richiamata dalla legge n. 3 del 2012, ove si precisa che il liquidatore deve avere i requisiti di cui all'art. 28 l. fall., ossia quelli richiesti per la nomina a curatore, e richiama le altre condizioni di indipendenza e incompatibilità dettate per gli amministratori giudiziari, applicabili anche al curatore. In questo quadro e in considerazione dell'affinità tra liquidazione del patrimonio del debitore e fallimento, ove in entrambe le procedure il patrimonio del debitore insolvente o sovraindebitato è nella disponibilità del curatore o del liquidatore i quali hanno anche la relativa capacità processuale, riteniamo che la norma citata di cui al terzo comma dell'art. 31 trovi applicazione anche per il liquidatore.
      In realtà, la ratio di tale norma è quella di evitare, da un lato, che il curatore si tentato dal promuovere giudizi in modo imprudente, con il miraggio di poter lucrare sui compensi da difensore, che si aggiungerebbero a quelli per le funzioni di liquidatore e di consentire, dall'altro, al curatore di svolgere un controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato al legale, potendo il curatore, in caso di negligente espletamento del mandato difensivo, proporre al g.d. la revoca e la sostituzione del professionista. Queste esigenze ricorrono anche nella fattispecie della liquidazione del patrimonio per cui, anche in tal caso, ricorrono gli stessi motivi di attuare una separatezza fra i compiti gestori del curatore ed i compiti di difensore in senso tecnico.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Luisa Partenope

        Foggia
        17/06/2021 20:17

        RE: RE: subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

        Grazie per il supporto fornito. Approfitterei per un ulteriore quesito sempre legato alla procedura di procedura di liquidazione. Qualora il liquidatore riceve una proposta irrevocabile di acquisto di alcuni beni messi a disposizione della procedura ed il prezzo offerto e uguale al valore di stima degli stessi, può il liquidatore accettare evitando una vendita competitiva?
        Invero, l'offerta se accettata potrebbe portare alla procedura un realizzo pieno e rapido senza costi e senza soggiacere al possibile abbattimento del valore di stima dopo il primo incanto.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          18/06/2021 20:11

          RE: RE: RE: subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

          Le modalità della liquidazione dei beni nella procedure di liquidazione del patrimonio sono in gran parte riprese dalla disciplina del fallimento; infatti, per quanto qui interessa, l'art. 14 nonies l. n. 3 del 2012 dispone che "le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati"; formula che, come vede, è la stessa di quella utilizzata dal primo comma dell'art. 107.
          Pertanto, non può procedere alla vendita a trattativa privata è da escludere, come del resto non potrebbe farlo in sede fallimentare; lei parla di vendita vantaggiosa e probabilmente lo è, ma la competitività, in un sistema liquidatorio deformalizzato costituisce l'unica tutela per i creditori, ipotizzandosi che dal coinvolgimento fi più soggetto possa ottenersi un miglior realizzo.
          Zucchetti Sg srl
      • Maria Giulia Brazzini

        Spoleto (PG)
        04/01/2022 20:49

        RE: RE: subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

        Buonasera,
        anche io sono liquidatore in una procedura di liquidazione del patrimonio e sono stata autorizzata dal Giudice ad intervenire nell'esecuzione immobiliare pendente nei confronti del sovraindebitato e sostituirmi al creditore procedente dovendo inoltre chiedere la riassunzione della procedura sospesa dal GE a seguito dell'apertura della procedura. Purtroppo non ho inserito il nome dell'avvocato, che ho intenzione di nominare, nell'istanza con cui ho richiesto l'autorizzazione a subentrare. A questo punto secondo Voi la nomina del legale la posso fare in autonomia? se si, devo fare informativa al Giudice del legale nominato?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/01/2022 20:04

          RE: RE: RE: subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

          Nulla dice la legge sul sovraindebitamento circa la nomina del legale per l'esercizio delle azioni autorizzate dal giudice. Nel fallimento, invece, è previsto che la nomina del legale sia compito del curatore, come si desume dal comma sesto dell'art. 25 l. fall. che, dopo aver previsto che il giudice delegato autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto e che tale autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi, precisa "Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore". E' prassi comunqne che il curatore, al momento in cui chiede l'autorizzazione ad iniziare o a partecipare ad un giudizio indichi anche il nominativo del legale scelto, in modo da consentire al giudice un controllo sulla correttezza del comportamento del curatore.
          Applicando lo stesso meccanismo nel suo caso, sarebbe opportuno, visto che non ha ancora provveduto alla nomina del legale, che rivolgesse al giudice una specie di integrazione della richiesta già fatta indicando il nominativo del difensore delle cui prestazioni intende avvalersi.
          Zucchetti SG srl
        • Anna Salvatore

          Foggia
          11/04/2022 18:53

          RE: RE: RE: subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

          Buonasera, mi inserisco nella discussione per chiedere se ai fini del subentro della liquidatela in una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del sovraindebitato che è stata sospesa dal GE a seguito dell'apertura della liquidazione del patrimonio, è sufficiente un intervento sostitutivo oppure è necessaria la riassunzione?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            12/04/2022 20:15

            RE: RE: RE: RE: subentro del liquidatore nella procedura esecutiva pendente

            Se il processo esecutivo è stato sospeso è necessaria la riassunzione ai sensi dell'art. 627 cpc.
            Zucchetti SG srl