Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

convenienza Piano del Consumatore rispetto alla liquidazione

  • Sara Stamati

    RENDE (CS)
    27/04/2020 11:57

    convenienza Piano del Consumatore rispetto alla liquidazione

    Il debitore presenta unico debito chirografario derivante da sentenza che lo condanna a pagare a soggetto privato (non istituto di credito) circa 26.000 euro in quota capitale oltre interessi fino al soddisfo. Alla suddetta sentenza è seguito Precetto e pignoramento dell'unica abitazione in cui il debitore vive con la sua famiglia in un piccolissimo paese che, secondo i dati Istat, negli ultimi anni ha subito un consistente spopolamento (attualmente conta 2800 persone). Il valore dell'immobile è stato stimato, nell'ambito della procedura esecutiva, in 185.000 euro. Risulta essere stata esperita una sola asta circa due anni fa, tra l'altro andata deserta. Il debitore non ha altri debiti, è sempre stata una persona molto diligente, non ha contratto finanziamenti negli ultimi anni, ha sempre onorato il pagamento dei tributi comunali e/o erariali. Il debitore può fare affidamento solo sullo stipendio del coniuge (intervenuto nella procedura). Considerate le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, considerato che la richiesta di anticipo Tfr al datore di lavoro del coniuge ha avuto esito negativo, il debitore non riuscirebbe a pagare tutto il debito da precetto con il patrimonio prontamente liquidabile, ma sicuramente potrebbe restituire tutto il capitale e le spese relative alla procedura esecutiva in una durata del Piano del consumatore di 6/7 anni. Considerata la natura chirografaria del debito, potrebbe il debitore assicurare il pagamento del solo capitale e dei costi connessi alla procedura esecutiva evitando la liquidazione dell'unico bene immobile costituente abitazione principale? Ciò anche e soprattutto nella considerazione che da un lato sarebbe tutelato l'interesse del creditore di veder soddisfatto il credito in linea capitale (e di quanto altro nelle massime possibilità del debitore) e dall'altro lato il debitore potrebbe non subire gli effetti negativi della evidente sproporzione tra il valore del debito e quello del bene immobile attualmente pignorato. Potreste darmi un parere sulla convenienza, nel caso in esame, del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/04/2020 20:34

      RE: convenienza Piano del Consumatore rispetto alla liquidazione

      Può fare di più di quello che propone perchè l'art. 8 della l. n. 3 del 2012 stabilisce che "la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri", ove ristrutturazione dei debiti sta ad indicare che il debitore può offrire ai creditori sia la dilazione del pagamento (accordo dilatorio o moratoria) sia la remissione parziale dei debiti ( accordo remissorio o esdebitativo), eccetto alcune tipologie di essi indicati nell'art. 7. Il fatto che ci sia solo un creditore (ma è possibile che altri vengano fuori) non cambia il principio; peraltro, trattandosi nel caso di un consumatore, non deve neanche preoccuparsi del consenso di questo o di altri in quanto la proposta del consumatore non è sottoposta all'approvazione dei creditori ma solo a una valutazione discrezionale del giudice a seguito di una relazione particolareggiata dell'OCC.
      Il pericolo della esecuzione pendente può essere, a sua volta, da un provvedimento del giudice su istanza del debitore. E' vero, infatti, che l'accesso alla procedura del piano del consumatore non implica – a differenza di quanto avviene in quella dell'accordo di ristrutturazione – la cessazione o la sospensione automatica delle azioni esecutive individuali sui cespiti del sovraindebitato, ma il secondo comma dell'art. 12bis della legge citata prevede che "Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto (con cui fissa l'udienza), può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo".
      Zucchetti SG srl