Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

COMPENSAZIONE TFR

  • Andrea Tirindelli

    CREMONA
    02/11/2020 10:08

    COMPENSAZIONE TFR

    La società fallita A ha concesso in affitto la sua azienda, ante-fallimento, alla società B con integrale trasferimento dei dipendenti ex art.2112 cc.
    Durante la procedura di fallimento alcuni dipendenti di B (trasferiti) si dimettono (altri vanno in pensione) e la società B, debitore in solido verso gli stessi, liquida il TFR maturato ante( e post fallimento) ai dipendenti.
    Nel contempo il fallimento ha maturato crediti verso la società B a titolo di canoni di affitto endofallimentari.
    La società B chiede di compensare i suoi crediti (TFR pagato per il periodo ante fallimento) e il suoi debiti (canoni di affitto di azienda).
    La mia conclusione è:
    - Non mi pare applicabile la compensazione ex art.56 lf dato che alla data del fallimento non era esistente un credito della società affittuaria verso la società affittante (nascente solo in seguito al pagamento del tfr) e sono portato a ritenere che il credito della società B per pagamento TFR debba passare attraverso un ordinario riparto fallimentare.
    Vi ringrazio per un vostro parere
    Cordiali saluti
    Andrea Tirindelli-Cremona-

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/11/2020 19:26

      RE: COMPENSAZIONE TFR

      La risposta alla sua domanda non è agevole. Il principio di base che regola la compensazione è la omogeneità tra i contrapposti crediti, nel senso che essi devono intercorrere tra le stesse parti, per cui, intervenuto il fallimento di una delle due parti, la compensazione è ammissibile solo se entrambi i crediti trovano la loro fonte in fatti antecedenti alla dichiarazione di fallimento, o entrambi sorgono successivamente a tale evento; in questi casi, infatti, ricorre la omogeneità giacchè, nel primo, i rispettivi crediti e debiti intercorrono tra il soggetto fallito e il terzo in bonis, nel mentre, nel secondo, entrambi sono tra il terzo e la curatela.
      Nel caso concreto, non vi è dubbio che il debito dell'affittuario per il pagamento dei canoni successivamente al fallimento (in tal senso interpretiamo l'espressione "canoni di affitto endofallimentari" da lei utilizzata) sia nei confronti della massa, dal momento che si tratta di credito di questa so0orto in occasione del fallimento a seguito della continuazione da parte del curatore del rapporto di affitto di azienda.
      Più perplessità desta la natura del credito dell'affittuario, da cui la difficoltà a fornire una risposta sicura. Se, infatti, si prende in considerazione il dato immediato del pagamento anticipato dall'affittuario del TFR ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro in pendenza dell'affitto e del fallimento, il credito di restituzione della quota di TFR che è a carico del concedente (quella fino alla stipula del contratto di affitto) è sicuramente sorto in pendenza di fallimento, per cui sarebbe omogeneo con il debito dello stesso affittuario e, di conseguenza compensabile.
      Tuttavia bisogna tener conto che l'affittuario ha pagato un debito cui era solidalmente obbligato ai sensi dl secondo comma dell'art. 2112 c.c., per cui, oggi esercita il regresso che trova la sua fonte nel momento in cui si sono poste le basi per la solidarietà, ossia al momento della stipula del contratto di affitto, avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del concedente. Inoltre la causa originaria del credito dell'affittuario è rapportabile all'anticipato ai dipendenti di una quota di TFR che nel fallimento del concedente sarebbe stato trattato come credito concorsuale per la parte antecedente al fallimento. seguendo questa seconda linea interpretativa, la omogeneità verrebbe a mancare in quanto ad un credito concorsuale dell'affittuario si contrappone un suo debito verso la massa, il che impedisce la compensazione.
      Noi propenderemmo per questa seconda soluzione, per cui condividiamo la conclusione cui lei è pervenuto.
      Zucchetti Sg srl
    • Andrea Tirindelli

      CREMONA
      03/11/2020 11:24

      RE: COMPENSAZIONE TFR

      Vi ringrazio per la vostra risposta e dell'approfondimento molto interessante. Presa la strada del riparto, ne deriva per coerenza con il vostro impianto logico che i crediti dell'affittuaria non concorrano con la prededuzione ma siano assistiti da privilegio (privilegio dipendenti).
      Vi ringrazio nuovamente. Un cordiale saluto. Andrea Tirindelli
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        03/11/2020 20:02

        RE: RE: COMPENSAZIONE TFR

        Esatto, se, naturalmente, si accetta la soluzione da noi ritenuta più aderente alla fattispecie. Se, invero, si ritenesse prededucibile il credito dell'affittuario, allora lo stesso sarebbe compensabile con il suo debito per canoni.
        Zucchetti Sg srl