Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

urgente/chiusura fallimento per insufficiente attivo

  • Loredana Faccenda

    Campobasso
    08/09/2022 19:14

    urgente/chiusura fallimento per insufficiente attivo

    Salve, chiedo il Vostro illustre parere in merito alla fattispecie di chiusura fallimento per insufficiente attivo - fallliemnto privo di cdc:
    a) il fallimento non possiede beni di valore né immobili né automezzi
    b) ho inventariato pochi beni mobili di scarso valore (su alcuni pervenuta istanza art 87 bis )
    b) sono state scrutinate le domande tempestive
    c) sono pervenute domande tardive
    d) ho verificato la assenza di utile esperibilità di azioni restitutorie risarcitorie ecc.
    e) il tribunale su istanza del curatore ha emesso decreto motivato 102 che ho notificato ai creditori

    chiedo 1) se corretto si possa procedere direttamente con il rendiconto (prima di aspettare i termini per il reclamo) e 2) se è corretto ritenere assorbito nel decreto 102 del tribunale l'autorizzazione alla derelizione
    e il decreto art 87 bis) ovvero in caso contrario debba si procedere prima con istanza autorizzaizone abbandono beni inentariati e poi con depostio rendiconto. iL provvedimento del tribunale 102 indica: manda al curatore per avviare la chiusura salvo che no siano presentate domande di rivendica o separazione.
    Grazie molte in anticipo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2022 18:49

      RE: urgente/chiusura fallimento per insufficiente attivo


      Cominciando dalla domanda sub 2, il provvedimento ex art. 102 l. fall. ha il solo scopo di evitare di farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesta l'ammissione al passivo, fermo restando che tale provvedimento può essere emesso anche se esiste un attivo sufficiente a soddisfare i crediti prededucibili e le spese di procedura sul presupposto che questi non sono soggetti ad accertamento secondo il rito della verifica del passivo.
      Una certa affinità con questo provvedimento si trova in quello di cui all'art. 87 bis, che consente la restituzione immediata di beni mobili (non di immobili) sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili per cui diventa superfluo che questi passino attraverso una domanda di rivendica e restituzione; affinità nel snso che anche in questo caso non si procede alla verifica delle domande di rivendica, ma che opera su presupposti diversi da quello di cui all'art. 102 e, comunque, non ha portata generale ma riguarda singoli soggetti, per cui può trovare applicazione anche in un fallimento "ricco" con molto attivo per quei beni mobili che sono chiaramente di terzi.
      Completamente diverso è il provvedimento di dismissione di cui al comma ottavo dell'art. 104ter, che consente di non inventariare o dismettere un bene inventariato restituendone la disponibilità al fallito qualora la conservazione e la liquidazione risultino antieconomici.
      Appare, pertanto chiaro, che il provvedimento ex art. 102 l. fall. non assorne gli altri, che vanno espressamente emanati in presenza delle condizioni che li giustificano.
      Per quanto riguarda la chiusura del fallimento, lei prospetta una situazione che sembra rientrare nella previsione del n. 3 dell'art. 118 o anche nel n. 4 dello stesso articolo, cui normalmente prelude il provvedimento ex art. 102, dato che spesso la mancanza di attivo è tale da non consentire neanche il pagamento delle prededuzioni.
      Ad ogni modo per chiudere il fallimento deve prima presentare il conto gestione e lo può presentare anche prima che decorrano i termini per l'impugnazione del decreto ex art. 102, sia perché mentre viene fissata l'udienza ex art. 116 l. fall. il termine sarà decorso, sia per la possibilità tornare indietro ove sorgono ostacoli.
      Zucchetti Sg srl