Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

pagamento IMU per gli immobili non venduti in corso di procedura e rimasti nel patrimonio della società ritornata in bon...

  • Francesco Roman

    Gravellona Toce (VB)
    08/09/2019 12:39

    pagamento IMU per gli immobili non venduti in corso di procedura e rimasti nel patrimonio della società ritornata in bonis

    In tema di pagamento dell'IMU dovuta nel corso della procedura fallimentare si applica, come noto, l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 che rinvia all'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 504/1992. Il curatore, pertanto, deve provvedere al pagamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo dalla data di apertura del fallimento a quella dell'atto di vendita degli immobili entro tre mesi da quest'ultima.
    Sono curatore del fallimento di una società a responsabilità limitata che aveva ad oggetto la compravendita e la locazione di beni immobili propri e che alla data dell'apertura del concorso era proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare (in parte locato con contratti opponibili alla procedura stessa e in parte destinato alla vendita). Il fallimento, dopo la proficua vendita di parte di tale patrimonio, si chiuderà con il ritorno in bonis della società per l'avvenuto pagamento di tutti i creditori. Alla società di nuovo in bonis residueranno dunque numerosi immobili (parte dei quali, come detto, locati).
    Mi domando chi sia tenuto ed entro quale termine al pagamento dell'IMU sospesa durante il concorso per il periodo dell'apertura del fallimento a quello della chiusura del medesimo.
    Ritengo che a tale pagamento (nemmeno per gli immobili locati) non sia tenuto il curatore (né potrebbe, perché l'insorgenza dell'obbligazione tributaria a suo carico presuppone la vendita dei beni; in difetto, infatti, le disposizioni in materia non prevedono che egli debba versare alcunché, solo che i termini ordinari di pagamento sono sospesi). A mio avviso, invece, per gli immobili non venduti dagli organi della procedura e che con la chiusura del fallimento, perché appunto rimasti nel patrimonio della società, vengono restituiti al legale rappresentante della società medesima, l'IMU maturata nel corso dell'intera durata del fallimento deve essere adempiuta dalla società tornata in bonis entro il termine di tre mesi dalla chiusura del fallimento (e ciò assumendo: i) quale momento dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria la data di chiusura della procedura (che è anche quella in cui viene meno la speciale sospensione degli obblighi ordinari di versamento prevista dalla norma); e ii) lo stesso termine concesso al curatore delle disposizioni in commento per procedere al versamento).
    Se poi la società non dovesse adempiere agli obblighi di pagamento dell'IMU dovuta, il Comune potrà legittimamente agire solo nei confronti della società stessa e non anche del curatore.
    Chiedo cortesemente un vostro parere in merito.
    Grazie e cordiali saluti.
    Francesco Roman