Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Questionario Guardia di Finanza

  • Francesco Moalli

    Varese
    11/02/2019 11:29

    Questionario Guardia di Finanza

    In qualità di Curatore ho ricevuto dalla Guardia di Finanza un questionario di richiesta dati e notizie ai sensi e per gli effetti dell'art.51, co.2 - n.3) del DPR n.633/1972 e dell'art.32, co.1-n.8) del DPR 600/1973 con richiesta di consegna di copia di documentazione contabile della fallita società (da sottoscrivere in ogni foglio da parte del Curatore) attinente i rapporti economico-commerciali-professionali tra la fallita società ed una terza società a sua volta in fallimento.
    Il Questionario è stato indirizzato alla PEC della procedura ed è esplicitamente rivolto al Curatore e non al legale rappresentante della fallita società.
    Si chiede:
    - il Curatore è tenuto alla risposta del questionario in vece del legale rappresentante della fallita società?
    - in caso affermativo, è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato per procedere alla risposta e per la consegna dei documenti?
    - le responsabilità di cui agli articoli dei DPR sopra indicati si applicano anche al Curatore?

    Infine il questionario richiede esplicitamente che il Curatore attesti che quanto dichiarato/consegnato con il questionario rispecchia gli effettivi rapporti economico-professionali tra le due società, dichiarazione che non ritengo sia possibile dare essendo la risposta al questionario basata su documenti predisposti da terzi.
    Grazie.
    Francesco Moalli


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/02/2019 20:05

      RE: Questionario Guardia di Finanza

      Riteniamo che sia tenuto alla risposta del questionario, il cui invio è espressamente previsto- tra le varie indagini che può svolgere la GdF, dal n. 3 del comma 2 dell'art. 51 DPR n. 633 del 1972. E' vero che questa normativa fa riferimento ai "soggetti che esercitano imprese, arti o professioni", ma essendo stato dichiarato fallito che esercitava l'impresa, è a lei, nella sua qualità di curatore del fallimento, che gli uffici interessati possono rivolgersi, avendo lei la disponibilità dei beni e della contabilità dell'impresa fallita.
      Trattandosi di un obbligo previsto dalla legge, peraltro per finalità pubblicistiche ed il cui inadempimento è sanzionato, lei può adempiere senza bisogno di alcuna autorizzazione, anche se , per una sua maggiore tranquillità, specie per quanto riguarda la consegna di documenti, potrebbe chiedere l'autorizzazione del giudice come se si trattasse dell'ipoetsi di cui al comma quarto dell'art. 90 l.fall..
      Quanto alla richiesta attestazione lei può limitarsi a dire che quanto è sposto è ciò che emerge dai documenti della società fallita che le sono stati consegnati.
      Zucchetti SG srl