Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Nuova attività del fallito di una ditta individuale

  • Carlo Corinaldesi

    ASCOLI PICENO
    02/05/2014 15:09

    Nuova attività del fallito di una ditta individuale

    Buongiorno, si chiede come muoversi in caso di autorizzazione del giudice delegato all'esercizio da parte del fallito (fallimento di ditta individuale artigiana) di nuova attività per il mantenimento suo e della famiglia fino al valore di reddito mensile di 700 euro: nello specifico si chiede se debba essere aperta una nuova partita IVA con una nuova iscrizione alla camera di commercio e se di tali adempimenti debba occuparsi il curatore o un altro professionista anche per quel che riguarda la contabilità e i relativi adempimenti fiscali e nel caso come monitorare l'attività del fallito e ricondurre al fallimento l'eccedenza di reddito superiore ai 700 euro.
    Grazie.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/07/2014 13:41

      RE: Nuova attività del fallito di una ditta individuale

      L'art. 46, I comma num. 2, l.fall. consente al fallito di esercitare un'attività in corso di procedura, ma nulla dice riguardo alle modalità di controllo di tale attività, che riteniamo non possano essere stabilite che dal giudice delegato (obbligo di un rendiconto periodico, apertura di un conto corrente sul quale far confluire le entrate e le uscite di tale attività, verifiche periodiche da parte del Curatore, ecc.).


      Ancor meno dice la normativa fiscale, e la casistica è talmente ridotta che non ci risultano nè indicazioni in prassi o giurisprudenza nè, per quanto abbiamo reperito, in dottrina. Non posiamo quindi che tentare una costruzione che appaia ragionevole alla luce dei principi generali, evidenziando che le criticità sono più di una.


      Sotto il profilo IVA, la "nuova attività" (ma tutto sommato nulla cambierebbe se si trattasse della prosecuzione della vecchia) svolta dal fallito si affianca e coesiste con quella dell'impresa individuale fallita che prosegue sotto la gestione del Curatore fino a quando egli pone in essere operazioni rilevanti ai fini di tale tributo.

      Non essendo possibile aprire una seconda partita IVA in capo al medesimo soggetto, riteniamo non si possa che seguire (se necessario adattandole alla fattispecie) le disposizioni dell'art. 36 del D.P.R. 633/72, a norma del quale:

      "Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi ...
      I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa ... hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcune delle attività esercitate,
      dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ...
      La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività ... e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili".

      Poichè a differenza di quanto previsto dal citato art. 36 non è il medesimo soggetto a gestire entrambe le attività, deve essere scelto chi funge da "capofila", questione non certo semplice, nella totale assenza di indicazioni. Personalmente propendiamo per il Curatore, sia per una sorta di "gerarchia" fra i soggetti, sia perchè in tal modo egli può meglio svolgere l'attività di controllo che gli compete.

      Operata questa scelta, il comportamento da seguire potrebbe essere il seguente:
      - il Curatore esercita le opzioni ed effettua le comunicazioni di cui al citato art. 36 del D.P.R. 633/72
      - il Curatore e il fallito terranno due contabilità separate (compresa ovviamente una diversa numerazione delle fatture emesse); gli oneri e i costi della contabilità del fallito graveranno su di lui e non sulla procedura
      - Curatore e fallito effettueranno necessariamente, a uso interno, due liquidazioni IVA separate, e il fallito rimetterà al Curatore l'importo che dovesse risultare dovuto nelle liquidazioni periodiche relative alla propria attività
      - il Curatore sommerà algebricamente, come stabilito dall'art. 36, l'IVA a credito e/o a debito delle due liquidazioni periodiche e verserà l'importo eventualmente dovuto risultante dall'unica liquidazione periodica che, sempre a norma dell'art. 36, dovrà essere effettuata (e riportata nella dichiarazione annuale)
      - il Curatore predisporrà e presenterà la dichiarazione annuale.

      Qualora l'attività con rilevanza IVA svolta dal Curatore termini prima della chiusura del fallimento (sappiamo infatti che la posizione IVA può ben essere chiusa prima della chiusura del fallimento), mentre l'attività svolta dal fallito prosegua, il Curatore comunicherà all'Agenzia delle Entrate che delle due attività "parallele" ne sopravvive solo una, e tutti gli adempimenti faranno capo al solo fallito.


      Per quanto riguarda le imposte dirette, come già scritto più volte in altri interventi su questo Forum, per tutto ciò che riguarda beni e redditi non compresi nel fallimento, gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte dirette rimangono quelli ordinari, e fanno capo direttamente al fallito, anche se risulta davvero difficile avanzare una soluzione operativa a tali fini: ci troveremmo infatti nella paradossale situazione della compilazione di un quadro G per una parte del reddito di impresa individuale artigiana, in quanto per la parte di competenza del fallimento il Curatore presenterà dichiarazione fiscale al termine del maxi periodo concorsuale.

      Inoltre il fallito dovrà compilare anche il quadro R, relativo ai contributi previdenziali, a cui sarà tenuto al versamento, oltre a essere tenuto alla predisposizione della dichiarazione IRAP per la pare i sua competenza.

      Suggeriamo di contattare l'Agenzia delle Entrate locale per concordare un comportamento corretto che non comporti poi problemi o sanzioni in capo al Curatore. Potrebbe infatti rivelarsi estremamente difficile distinguere tra i due ambiti.


      Per quanto infine riguarda la CCIAA, dal momento che la posizione non è stata chiusa al momento del fallimento ma è stata semplicemente comunicata l'apertura della procedura, dovrà essere comunicata l'apertura della nuova attività (ovvero la prosecuzione della vecchia) da parte del fallito.

      Per le medesime ragioni esposte sopra relativamente agli obblighi IVA, riteniamo che tale comunicazione debba essere effettuata dal Curatore; per le modalità pratiche e procedurali, stante la peculiarità della situazione e l'assenza di disposizioni specifiche, suggeriamo di prendere contatto con l'Ufficio per avere indicazioni.
      • Lorenzo Guarducci

        Prato
        20/07/2020 19:49

        RE: RE: Nuova attività del fallito di una ditta individuale

        Buona sera,
        mi trovo ad affrontare un caso in parte simile, con la differenza che nel mio caso il fallito è il socio di una società di persone e quindi non ho le problematiche esposte dal collega relativamente alla partita iva.
        Approfitto però per chiedere se dalla data della risposta ad oggi avete avuto occasione di affrontare questo tipo di situazioni con particolare riferimento alle modalità di controllo sull'attività economica che il fallito vorrebbe esercitare.
        La mia preoccupazione è relativa infatti alla possibilità che, in assenza di un controllo "serrato" dell'andamento dell''attività del fallito, questi possa creare nuovi debiti (inps, iva, irpef, ritenute ecc.) che potrebbero andare ad incrementare il passivo in danno dei creditori già insinuati.
        Purtroppo ad oggi non sono riuscito a trovare casi analoghi e quindi casi ai quali rifarmi prima di predisporre una apposita istanza al Giudice Delegato.
        Vi ringrazio anticipatamente per le informazioni che potrete darmi.

        Cordiali saluti,

        Lorenzo Guarducci
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/07/2020 19:26

          RE: RE: RE: Nuova attività del fallito di una ditta individuale

          La sostanziale eliminazione, operata con la riforma del 2006, degli effetti personali derivanti dal fallimento, comporta che il fallito, oltre a poter svolgere un lavoro dipendente, sempre ammesso come dimostra l'art. 46 l. fall,. possa anche esercitare una attività professionale o di impresa, essendo venuti meno, appunto, quegli impedimenti inibitori che in passato impedivano ad esempio di ottenere una licenza o di iscriversi ad un ordine, e così via.
          Questo crea non poche difficoltà sia ai fini della determinazione della quota del guadagno che compete al fallito e quella che può essere acquisita al fallimento, ai sensi dell'art.46, perchè i corrispettivi rapportabili all'attività imprenditoriale o libero professionale del fallito non hanno una cadenza periodica definita, sia ai fini del controllo, mancando un datore di lavoro che corrisponda periodicamente una somma fissa.
          E se il primo ostacolo si può superare in qualche modo fissando, invece che una quota fissa, un limite proporzionale oltre il quale il corrispettivo maturato, detratte le spese sostenute, deve essere versato all'attivo fallimentare, per il secondo non vi sono rimedi appropriati e sicuri, dipendendo una reale individuazione del reddito dalla onestà e buona fede del fallito e dalla pervasività dei controlli che il curatore riesce a svolgere.
          Ad ogni modo non deve preoccuparsi di incremento del passivo fallimentare giacchè i debiti contratti dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, non sono opponibili alla massa a norma dell'art. 44 l. fall.
          Zucchetti SG srl
          • Giovanni Musu

            CAGLIARI
            07/09/2020 17:15

            RE: RE: RE: RE: Nuova attività del fallito di una ditta individuale

            Buongiorno mi inserisco nel dibattito per rappresentare il caso di un imprenditore fallito in qualità di socio accomandatario di una Sas che intenderebbe accettare un incarico di consulente di marketing per il cui compenso gli è stato richiesto di aprire la partita IVA, in quanto l'incarico dovrebbe durare qualche mese e il compenso dovrebbe superare € 5.000. Si tratterebbe, pertanto, di un compenso di lavoro autonomo che il fallito intenderebbe gestire con regime forfettario , dunque esente IVA.
            Riterrei che , dietro autorizzazione del Comitato dei Creditori (e/o del Giudice Delegato) il fallito possa agire come sopra indicato, ed i relativi compensi dovrebbero essere dichiarati fiscalmente dallo stesso fallito; il provvedimento di autorizzazione dovrebbe anche indicare quanta parte del compenso debba essere destinata alla procedura e quanta parte al fallito per il suo sostentamento.
            Non sono a conoscenza di prassi fiscali al proposito.
            Grazie in anticipo
            • Lorenzo Guarducci

              Prato
              12/09/2020 10:28

              RE: RE: RE: RE: RE: Nuova attività del fallito di una ditta individuale

              Gentile collega Giovanni Musu, Ti riporto la mia esperienza:
              - il legale del fallito, per conto di quest'ultimo, ha presentato una istanza al GD - la richiesta conteneva peraltro anche l'autorizzazione ad aprire un conto corrente dove far transitare le somme relative alla nuova attività - con la quale ha chiesto di poter trattenere un determinato importo mensile nei limiti in cui ovviamente l'attività generi un avanzo di gestione;
              - il GD ha inviato al curatore l'istanza con la richiesta di parere motivato in merito - in particolare - all'entità della somma che il fallito ha richiesto di poter trattenere per le sue necessità;
              - una volta acquisito il parere, il GD deciderà in merito all'istanza, determinando quanto il fallito potrà trattenere per se.
              La questione problematica rispetto a situazioni simili dove però il fallito svolge un nuovo lavoro come dipendente ed ha quindi un netto busta mensile ben determinato, è il fatto che l'utile periodico della nuova attività (al netto riterrei anche delle imposte e contributi di competenza) è incerto sia nell'an che nel quantum e quindi si rende secondo me necessaria un'attività di controllo periodico (sarà compito del curatore?) che il GD dovrà stabilire per determinare se l'attività del fallito generi un utile netto periodico da cui il fallito possa trattenere le somme per il proprio sostentamento.
              Spero di esserti stato utile.

              Cordiali saluti,

              Lorenzo Guarducci
              • Giovanni Musu

                CAGLIARI
                14/09/2020 18:48

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nuova attività del fallito di una ditta individuale

                Grazie per la condivisione dell'esperienza , mi sembra lineare e condivisibile.
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  14/09/2020 20:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nuova attività del fallito di una ditta individuale

                  Come abbiamo già scritto nell'intervento precedente, la ragionevolezza deve essere il principio informatore e il metro di valutazione delle possibili opzioni.

                  La fattispecie concreta esposta nell'intervento del collega Musu presenta, rispetto all'ipotesi dettagliatamente analizzata sopra, più di un vantaggio, in particolare il regime forfetario (e quindi nessuna problematica IVA e la determinazione forfetaria del reddito e quindi del carico fiscale e previdenziale) e la tipologia di attività, nella quale i costi dovrebbero essere abbastanza contenuti, così che i ricavi si collocano abbastanza vicino al guadagno, risolvendo il problema delle modalità di determinazione di quest'ultimo.

                  Per contro, il regime forfetario non impone obblighi contabili, che quindi è assai opportuno vengano stabiliti dal Giudice, così che il Curatore possa esercitare l'indispensabile attività di controllo.

                  Per il resto la questione pare correttamente inquadrata, salvo che per la necessità di chiedere il parere al Comitato dei Creditori, che ci pare non sussista, atteso che l'art. 46 l.fall. menziona solo il Giudice Delegato, né si tratta di attività svolta dal Curatore bensì, appunto, dal fallito, relativamente alla quale il Comitato riteniamo quindi non abbia competenza.