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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
fallimento della affittante - pagamento tfr dei lavoratori - azione di regresso
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Paolo Evandri
Petritoli (FM)13/09/2021 12:18fallimento della affittante - pagamento tfr dei lavoratori - azione di regresso
Sottopongo i seguenti quesiti, dopo aver esposto la questione.
La società A (affittante) concede in affitto alla società B (affittuaria) un ramo d'azienda, ivi compresi taluni lavoratori.
Prima del fallimento della società B, il rapporto di lavoro dei dipendenti cessa.
Fallisce la società B, ed i lavoratori si insinuano al passivo della società B sia per il TFR maturato nel periodo in cui erano alle dipendenze di A, sia per il periodo in cui sono stati alle dipendenze di B.
L'Inps si è surrogata ai dipendenti per il TFR.
1) La Curatela del Fallimento B, ha diritto di agire in regresso nei confronti della società A (limitatamente alla quota di spettanza)?
2) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, per la Curatela quando sorge il diritto di regresso? Con l'ammissione al passivo dei dipendenti? Con la surroga da parte dell'Inps?
Grato di un riscontro.
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Zucchetti SG
Vicenza13/09/2021 19:41RE: fallimento della affittante - pagamento tfr dei lavoratori - azione di regresso
Premesso che l'art. 2112 c.c. si applica anche all'affitto di azienda, il secondo comma di tale norma stabilisce che "Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento", salvo che non si faccia ricorso alle procedure di cui agli articoli 410 e 411 cpc.
In forza di tale disposizione i lavoratori si sono potuti insinuare al passivo del fallimento di B sia per la quota di TFR maturata durante il periodo di lavoro intrattenuto con B, sia per la quota maturata in precedenza in quanto di questa B rispondeva verso i dipendenti quale coobbligato in solido. La solidarietà passiva, tuttavia, è un istituto che rafforza all'eserno la posizione del creditore che può rivolgersi ad entrambi i coobbligati in solido per il pagamento, ma nei rapporti interni tra coobbligati l'obbligazione va distinta secondo quanto ciascuno deve; pertanto sicuramente il fallimento B può esercitare il regresso verso A per ottenere il pagamento della quota del TFR maturato nel periodo i cui i lavoratori erano alle dipendenze di A.
A questo punto entra in ballo la disciplina sul regresso tra condebitori solidali, e la disciplina ordinaria del codice civile perché A, a quanto capiamo non è stato dichiarato fallito (altrimenti si applicherebbe la normativa di cui agli artt. 61 e 62 l. fall., che è più rigorosa sul punto); orbene l'art. 1299 c.c. stabilisce, al primo comma, che "Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi". benchè la norma ponga come condizione che il condebitore abbia pagato l'intero debito, la cassazione ammette il regresso anche quando l'adempimento sia stato parziale, purché eccedente la quota del condebitore adempiente (Cass. 27/08/2018, n. 21197; Cass. 13 febbraio 2018 n. 3404; Cass. n. 12366/1998; Cass. n. 884/1998).
Venendo, quindi, al suo caso, l'insinuazione dei lavoratori come la surroga dell'Inps sono eventi irrilevanti ai fini del regresso, per esercitare il quale è necessario che il fallimento B paghi l'intero credito dovuto ai dipendenti (o all'Inps che si è surrogata) o almeno paghi a costoro una somma maggiore rispetto a quella dovuta da B per la sua quota di debito. Ossia, se ad esempio i creditori dipendenti si sono insinuati per 200 per TFR, di cui 70, maturato durante l'affitto e 130 per il periodo precedente, il fallimento B può agire in regresso nei confronti di A esclusivamente per la somma pagata superiore a 70, che costituiva il suo debito diretto.
Zucchetti SG srl
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