Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Richiesta di riapertura della procedura all'ex curatore

  • Marcello Cosentino

    Portogruaro (VE)
    30/09/2022 16:38

    Richiesta di riapertura della procedura all'ex curatore

    Salve, Vi propongo un caso che ritengo davvero interessante che occupa un collega di altra regione.

    Il fallimento del Sig. Tizio, aperto da diversi anni, viene chiuso con riparto nel gennaio del 2019 e Tizio – sebbene in II grado - nel dicembre dello stesso anno ottiene l'esdebitazione.
    Quest'anno l'ex curatore di Tizio riceve dall'Agenzia delle Entrate la seguente richiesta che riporto quasi integralmente:

    "In data XXXXXXXXX ricevevamo dall'Agente della Riscossione la richiesta del Sig. Tizio ove lo stesso lamentava la mancata erogazione, per richiesta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973, di un credito IRPEF pari ad € XX.000,00. A tal proposito l'istante eccepisce l'avvenuta inesigibilità dei crediti opposti in compensazione per l'intervento del decreto di esdebitazione pronunziato dalla Corte di Appello di XXXXX in data XXXXXXX, in riforma del decreto di diniego del Tribunale di XXXXXX emesso in data XXXXXXXX.
    L'attività istruttoria di questo Ufficio ha evidenziato che il Sig. Tizio ha esposto nella dichiarazione Redditi 2020 – a.i. 2019 – un credito IRPEF pari ad € XX.000,00 di cui € XY.000,00 richiesti a rimborso ed € X.XXX,00 chiesti in compensazione.
    Considerato che il credito in questione è interamente sorto epoca prefallimentare, lo stesso sarebbe dovuto entrate nella massa attiva del socio.
    Questa DP ritiene che sia possibile una riapertura della procedura fallimentare, ai sensi dell'art. 121, per destinare questa sopravvenuta attività (che nei fatti non è sopravvenuta ma era già esistente quando è stata aperta la procedura) al soddisfacimento dei creditori sociali rimasti insoddisfatti.
    I creditori sociali hanno il diritto di partecipare, ai sensi dell'art 148 LF, a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento dei loro crediti diversamente dai creditori particolari che partecipano solo al fallimento del socio loro debitore.
    Il decreto di esdebitazione ottenuto dal Tizio, infatti, non può incidere in alcun modo sui diritti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti che hanno comunque il potere di aggredire la massa attiva del socio accomandatario fallito una volta che i debiti di questi siano stati dichiarati inesigibili, al pari di quanto accadrebbe nel caso in cui, soddisfatti i creditori particolari del socio fallito, residui una massa attiva da redistribuire ai creditori sociali. Seguirà richiesta formale di riapertura ".

    Posto che:
    il curatore non era a conoscenza del credito in questione che, intenzionalmente, Tizio ha "portato in avanti" ogni anno evitando di chiedere il rimborso se non successivamente all'esdebitazione;
    Dal canto suo, per anni, l'Ag. delle Entrate non mai eccepito nulla sul credito di cui si tratta anche se era sicuramente al corrente del fallimento avendo cartolarizzato numerosi e rilevanti crediti ammessi al passivo tramite Equitalia, all'epoca concessionario della riscossione .

    Tutto ciò esposto, cortesemente Vi chiedo:
    • esistono i presupposti giuridici per giustificare la riapertura della procedura trattandosi di un credito sorto ante fallimento per cui, in questo caso, l'esdebitazione non rileva?
    • Come inquadrare il comportamento dell' AdE che non ha esercitato il diritto, ma secondo me anche il dovere, di procedere alla compensazione ex art. 56 lf ?
    • Dato che l'art 121 dispone che la procedura può essere riaperta su istanza del debitore o dei creditori perchè viene interessato l'ex curatore?
    • Per valutare la convenienza economica di una eventuale riapertura del fallimento, anche in modo approssimativo, sapreste indicarmi a quanto ammonterebbe la spesa totale (C.U. per spese giustizia, PEC nuova procedura, Portale ZSG, compenso al curatore, ecc.)?
    Grazie al forum ed ai suoi esperti per l'ottimo supporto che ci fornite. Cordialità
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2022 19:42

      RE: Richiesta di riapertura della procedura all'ex curatore

      Noi siamo lieti di fornire un ottimo supporto, ma lo forniamo agli utenti del programma Fallco, i quali soltanto possono appostare quesiti, nel mentre la lettura del Forum è libera a tutti.
      Considerato comunque che lei è un cliente di vecchia data rispondiamo volentieri anche se il suo collega di altra regione non utilizza Fallco
      Diamo per scontato che esista un credito concorsuale non acquisito all'attivo fallimentare, senza entrare nel merito del comportamento della AE, che richiederebbe l'intervento della nostra Sezione fiscale, al momento superfluo.
      Sotto il profilo processuale la richiesta di riapertura del fallimento ci sembra infondata.
      In primo luogo non è il curatore, o meglio l'ex curatore, legittimato a chiedere la riapertura del fallimento in quanto, come lei giustamente rileva, l'art. 121 dispone che la riaperturaè disposta dal tribunale "su istanza del debitore o di qualunque creditore".
      Inoltre il fallimento, sempre a norma dell'art. 121 può essere riaperto "quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento". Tra queste attività sono comprese anche quelle preesistenti alla chiusura e ignorate e non liquidate, ma devono sempre essere tali da rendere utile e l'utilità è data dalla entità dell'attivo c.d. sopravvenuto, ossia dall'entità del credito in questione.
      Nella comunicazione dell'Agenzia si fa riferimento al fallimento di una società, per cui ne desumiamo che Tizio sia stato dichiarato fallito quale socio illimitatamente responsabile della stessa; inoltre pare di capire che si chieda la riapertura del fallimento di Tizio e non della società, che peraltro sarebbe problematica nel caso, a seguito della chiusura del fallimento, fosse stata cancellata dal registro imprese.
      Ad ogni modo, Tizio ha ottenuto l'esdebitazione. Orbene, premesso che l'ambito soggettivo dell'esdebitazione, per quanto circoscritto dall'art. 142 l.fall., al fallito persona fisica, deve essere riferito anche al socio illimitatamente responsabile di una società, fallito in estensione, "al fine di valutare il presupposto di cui al comma 2, ossia l'avvenuto soddisfacimento almeno in parte dei creditori concorsuali, occorre considerare che tali sono, per il socio fallito in estensione, anche e necessariamente quelli della società, in quanto, pur rimanendo distinte le diverse procedure, il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci (Cass. 30/07/2020, n.16263). Ne consegue che la esdebitazione del socio fallito per ripercussione del fallimento della società si estende sia ai debiti sociali che personali, e, di conseguenza, sarebbe inutile l'eventuale riapertura del suo fallimento in quanto sono ormai "inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente". Ovviamente, amaggior ragione la inesigibilità colpisce i debiti personali di Tizio, ove questo fosse fallito quale imprenditore in proprio.
      Zucchetti Sg srl