Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liquidazione coatta amministrativa - atti finali

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    17/09/2020 11:47

    Liquidazione coatta amministrativa - atti finali

    Per una procedura come in oggetto sono ad inviare gli atti finali (bilancio finale di liquidazione, conto della gestione, riparto finale) a tutti i creditori a norma dell'art. 213 LF con le modalità di cui all'art. 207 LF.
    Si tratta di una procedura vecchia (2011), quindi ora che devo recuperare ad esempio la pec dal registro imprese alcuni creditori (imprese) risultano cessate (senza che abbia ricevuto nel tempo alcuna comunicazione in merito) e pertanto chiedo se questa comunicazione, disposta dal Ministero dello Sviluppo, la devo fare depositando in cancelleria apposita comunicazione per ogni creditore in questo senso "irreperibile". Mi pare inutile inviare, in assenza di pec e di ditta o società "cessata", una raccomandata AR.
    Grazie e cordiali saluti.
    LM
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/09/2020 19:44

      RE: Liquidazione coatta amministrativa - atti finali

      L'art. 207 l. fall., a seguito del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del 2012, prevede che il commissario, entro un mese dalla nomina deve fare una comunicazione ai creditori indicando le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Questa comunicazione va effettuata a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore; con la stessa il commissario deve comunicare il suo indirizzo di posta elettronica certificata, invitare i creditori ad indicare, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, avvisarli che entro lo stesso termine possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze e, infine, avvertirli che tutte le successive comunicazioni saranno effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato e che in mancanza di indicazione di tale indirizzo o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse saranno eseguite mediante deposito in cancelleria.
      Quest'ultimo è il suo caso.
      Lei giustamente sottolinea che la procedura di liquidazione è stata aperta nel 2011, ma l'art. 17 del citato d.l. - dopo aver disposto nel comma primo le modifiche della legge fallimentare e nel comma secondo quelle del D.lgs n. 270 del 1999, contiene, nei commi 3, 4 e 5 , una modulata tempistica circa l'operatività delle singole norme o gruppi di norme introdotte, stabilendo, al comma terzo, che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 (relativa alle modifiche all'art. 15,) "si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013", per poi così proseguire: "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo (ossia tutte quelle riguardanti i curatori, i commissari di concordati, i liquidatori e i commissari di amministrazioni straordinarie) si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270".
      Posto che la legge di conversione del D.L. n. 179 del 2012, ossia la legge 17.12.2012 n. 221, è entrata in vigore il 19.12.2012 (il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18.12.2012), le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure dichiarate o aperte dopo tale data e anche a quelle già pendenti, rispetto alle quali, alla data del 19.12.2012, non era stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 92 l.f., in caso di fallimento (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo), dall'art. 171 l.f., in caso di concordato preventivo (avviso della data di convocazione dei creditori), dall'art. 207 l.f., in caso di liquidazione coatta (comunicazione ai creditori del credito risultante dalle scritture) e dall'art. 22 del Dlgs n. 270 del 1999 in caso di amministrazione straordinaria (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo).
      Per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, era stata già effettuata la comunicazione di cui in precedenza (come probabilmente nel suo caso), "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013" dispone il comma quinto dell'art. 17, che così continua: "Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
      Se quindi lei ha fatto, come sicuramente ha fatto, la comunicazione di cui sopra entro fine giugno 2013, trovano piena applicazione sia la disposizione appena citata sia quella modificativa dell'art. 207, entrambe convergenti nel senso di fare mediante deposito in cancelleria le successive comunicazioni riguardanti la procedura ai creditori che non hanno comunicato la loro Pec o la variazioni della stessa.
      Zucchetti SG srl
      • Luciano Mauro

        Ferrara
        28/09/2020 17:12

        RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - atti finali

        Riprendo il quesito per sottoporre il mio pensiero su un approfondimento da qui derivante. Per alcuni creditori, ad esempio privati, non disponendo di pec devo spedire una raccomandata AR. La domanda è: qualora alcune di queste tornino inesitate con l'indicazione di "trasferito" o analoghi motivi ritengo che per questi nominativi sia necessario tornare in Cancelleria fallimentare e depositare qui le lettere raccomandate AR che sono tornate al mittente. Ritengo altresì che per questi creditori resisi quindi di fatto irreperibili e quindi comunque non in grado di "contestare" gli atti del Commissario Liquidatore, non si debba tener conto dei 20 giorni concessi per, appunto, contestare gli atti del CL, ma che si tratti di un deposito in Cancelleria più a titolo di completezza che di effettiva consegna della comunicazione.
        Chiedo conferma del mio intendimento.
        Grazie e saluti.
        LM
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/09/2020 20:28

          RE: RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa - atti finali

          La legge fallimentare non fa alcuna distinzione tra i creditori che sono tenuti a munirsi di Pec e quelli, come i privati o i creditori esteri, che non sono tenuti a tale obbligo, se non nella prima comunicazione di cui all'art. 92 per il fallimento, art. 172 nel concordato, art. 207 liquidazione coatta, che va fatta, appunto a chi è privo di indirizzo di posta certificata, con lettera raccomandata (A tanto ovvia il nuovo CCI che prevede che il curatore debba attribuire ai privati e creditori esteri un domicilio digitale). Le comunicazioni successive, per tutti coloro che sono privi di Pec, indipendentemente dal motivo, o non abbiano comunicato la variazione dell'indirizzo già comunicato, sono effettuate mediante deposito in cancelleria (art. 207, co. 4, art. 31bis ecc.).
          Nel suo caso, quindi, poteva fare direttamente la comunicazione con deposito in cancelleria ai soggetti privi di Pec, senza spedire la raccomandata, come abbiamo detto nella precedente risposta; peraltro, proprio per l'atto finale, il secondo comma dell'art. 213 espressamente sottolinea che "Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma".
          Il deposito in cancelleria, in tal caso, equivale alla comunicazione, per cui entro i 20 giorni successivi gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale, come prevede il terzo comma dell'art. 213. Il fatto che sia molto improbabile che l'interessato prenda visione della comunicazione in cancelleria è un dato astratto, che potrebbe anche essere smentito in concreto; ciò che conta è come effettuare la comunicazione, che poi questa sia a mezzo pec o con deposito in cancelleria, non rileva ai fini del decorso del tempo per la contestazione, che decorrerà dal momento in cui è stata compiuta l'attività che la legge richiede, secondo le forme prescritte.
          Le consigliamo, pertanto di effettuare il deposito in cancelleria della comunicazione di cui all'art. 213 l.fall., e di attendere i venti giorni perchè, in mancanza di contestazioni, che il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendano approvati; dopo di che può provvede alle ripartizioni finali tra i creditori.
          Zucchetti SG srl