Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Revoca dell'atto di trasformazione di una snc in una sas nel corso del periodo del piano ex art 182 bis e prima della di...

  • Matteo Rellecke Nasi

    Torino
    25/01/2020 19:55

    Revoca dell'atto di trasformazione di una snc in una sas nel corso del periodo del piano ex art 182 bis e prima della dichiarazione di fallimento

    Gent.mi,

    nel 2015 la S.n.c. di X e Y ottiene l'omologa di un accordo ex art 182 bis LF per che sarebbe dovuto durare 3 anni nel corso dei quali avrebbe dovuto alienare i propri beni immobili. In data 17.06.17 la S.n.c. di X e Y viene trasformata in S.a.s. di X & C. in cui X continua ad essere socio accomandatario ed Y diventa invece socio accomandante.

    Sia X sia Y avevano permesso l'iscrizione ipotecaria su bene propri a favore dei creditori aderenti all'accordo.

    Nel settembre 2019 la S.a.s. di X & C. chiede ed ottiene il fallimento il proprio.

    Premesso che ho richiesto la documentazione bancaria e non per verificare l'eventuale ingerenza del socio Y successivamente alla transformazione (ed a tale proposito mi chiedo se l'avere mantenuto le firme in banca pur senza averle utilizzate possa configurare un'attività gestoria) mi chiedo se sia possibile esperire un'azione revocatoria ordinaria ex art 66 LF ed ex art 2901 c.c. in quanto vi sia stata lesione degli interessi dei creditori.

    La lesione si sarebbe verificata in quanto i creditori aderenti al piano avevano accettato un pagamento dilazionato ma in tempo comunque breve e soprattuto senza necessità di esperire alcuna azione esecutiva individuale (che oggi non vorrebbero dovere intraprendere per i noti costi da anticipare per tali procedura da parte del creditore procedente). In subordine avrebbero già per allora ipotizzato un fallimento della X e Y Snc che avrebbe condotto al fallimento anche dei Signori X e Y e quindi l'attività liquidatoria sui beni del Sig. Y sarebbe spettata al curatore senza oneri da anticipare da parte loro.

    Ho effettuato una ricerca, ma non ho trovato alcun precedente. Neppure sulla revocatoria dell'atto di trasformazione di SNC in SRL, ho visto però che è prevista l'azione revocatoria per il conferimento in una società di capitali (Cassazione 15.11.2019 n 29716).

    La Cassazione (Sez. I, 04 dicembre 2019, n. 31654) ha sancito che l'art. 2504 quater c.c., dettato in tema di fusione, ma richiamato anche per la scissione dall'art. 2506 ter comma 5 c.c., che prevede l'impossibilità di pronunciare l'invalidità dell'atto di fusione (scissione) a seguito dell'iscrizione di tale atto non risulta incompatibile con l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.

    Se, quindi, è ammissibile la revocatoria dell'atto di scissione, la cui procedura tutela i creditori (che si possono opporre) e per cui l'art. 2504 prevede ulteriori effetti definitivi, mi parrebbe lo possa anche essere per l'atto di trasformazione di società omogenee (di persone), per il quale non sono previste tutele a favore dei creditori.

    Vi chiedo un gentile parere in merito alla possibilità di revocare la trasformazione da SNC a SAS predetta e Vi ringrazio anticipatamente e Vi saluto cordialmente.

    Matteo Rellecke Nasi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/01/2020 20:33

      RE: Revoca dell'atto di trasformazione di una snc in una sas nel corso del periodo del piano ex art 182 bis e prima della dichiarazione di fallimento

      A nostro avviso la revocatoria dell'atto di trasformazione non è possibile perché, ai sensi dell'art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni. Con la trasformazione da snc in sas non vi è stato posto in essere un atto di disposizione patrimoniale della snc che possa essere oggetto di revocatoria e tanto meno la trasformazione può essere considerata lesiva delle ragioni dei creditori. La trasformazione omogenea, infatti, consiste in una modificazione dell'atto costitutivo che consente ai soci di adeguare e rendere funzionale la struttura organizzativa societaria alle mutate necessità di un determinato periodo storico, per cui non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente. In sostanza, invece di procedere allo scioglimento, liquidazione del patrimonio e costituzione di un nuovo ente societario, attraverso la trasformazione si attua una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo, giusto il principio di continuità dei rapporti giuridici a seguito della trasformazione della società posto dall'art. 2498 c.c., che, infatti, consente che il soggetto titolare dell'impresa conservi i diritti e gli obblighi ad essa precedenti nonché prosegua i rapporti sostanziali e processuali.
      Posto che la società resta il medesimo ente con la medesima compagine sociale e con tutti i diritti e gli obblighi che a questa fanno capo, non vediamo quale possa essere l0'oggetto della revocatoria. Il fatto che a seguito della trasformazione un socio, come è accaduto nel suo caso, perda la responsabilità illimitata, non costituisce un pregiudizio per i creditori perché , a norma dell'art. 2500 quinquies c.c., la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione; in mancanza di consenso, per l'inadempimento di queste obbligazioni il socio in questione avrebbe potuto anche essere dichiarato fallito, ove tale evento fosse intervenuto entro l'anno dagli adempimenti pubblicitari di cui al terzo comma dell'art. 2500 c.c..
      Abbiamo visto la recente sentenza della Cass. 04/12/2019, n. 31654, ma a parte alcuni passaggi non del tutto convincenti, essa si riferisce ad una ipotesi di scissione che, pur avendo una disciplina vicina a quella dettata per la trasformazione, non è sovrapponibile a quest'ultima.
      Zucchetti SG srl