Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

LICENZIAMENTO DIPENDENTI PRE FALLIMENTO E MANCATA COMUNICAZIONE AGLI ENTI

  • Claudia Ricci

    Cesenatico (FC)
    18/06/2021 18:51

    LICENZIAMENTO DIPENDENTI PRE FALLIMENTO E MANCATA COMUNICAZIONE AGLI ENTI

    Buongiorno e vi ringrazio anticipatamente per le possibili risposte.
    Mi ritrovo in questa situazione:
    1) SRL fallita il 24/05/2021 con 12 dipendenti assunti;
    2) il fallito in data 7/5/2021 ha consegnato ai tutti i dipendenti la lettera di licenziamento, MA NON HA ESEGUITO GLI ADEMPIMENTI relativi agli ENTI (in particolare non ha provvede ad inviare le comunicazione UNILAV relative).

    I dipendenti attraverso i sindacati hanno provato a chiedere la NASPI ma le domande sono state respinte in quanto non è stata mandata la comunicazioni UNILAV.
    A questo punto, ho i seguenti dubbi:
    1) ritengo che, essendo il licenziamento un atto unilaterale ricettizio, il licenziamento si valido tra le parti (DATORE-LAVORATORE) anche se non è stato inviato l'UNILAV. E' corretto?
    2) In caso sia valido il licenziamento del 7/5/2021, se dovessi mandare gli UNILAV retroattivamente alla data del 7/5/2021 potrei essere soggetta alla sanzione prevista alla sanzione prevista dal Legge 296 del 27 dicembre 2006? In caso affermativo, quale potrebbe essere la soluzione migliore per risolvere il caso?


    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2021 19:49

      RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI PRE FALLIMENTO E MANCATA COMUNICAZIONE AGLI ENTI

      Alla prima domanda la risposta è affermativa. Con il licenziamento il rapporto di lavoro cessa tra le parti, ma in mancanza della comunicazione Unilav, entro 5 giorni dalla data di cessazione del rapporto, la cessazione non ha efficacia nei confronti degli enti competenti (servizi per l'impiego, Inps, Inail, Ispettorato del lavoro e degli altri enti preposti), con conseguenze di non poco conto. L'Inps, ad esempio non liquida la pensione al lavoratore finchè la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro non risulti effettivamente inviata dal datore di lavoro, sebbene il lavoratore abbia presentato le dimissioni telematiche per il pensionamento.
      La comunicazione tardiva da parte del curatore fa scattare le sanzioni di legge, ma queste costituiscono credito concorsuale in quanto collegate ad un inadempimento del fallito anteriore alla dichiarazione di fallimento. Sarebbe opportuno valutare, con l'ausilio di un consulente del lavoro, il costo della regolarizzazione della situazione che ha trovato e il costo, in termini retributivi, dell'eventuale annullamento del precedente licenziamento, provvedendo ad uno nuovo con riferimento alla data del fallimento.
      Ad ogni modo, considerato che si tratta di 12 dipendenti, in questi casi abbastanza anomali, è sempre preferibile rivolgersi ad un consulente specializzato nella materia del lavoro.
      Zucchetti SG srl
      • Claudia Ricci

        Cesenatico (FC)
        22/06/2021 10:14

        RE: RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI PRE FALLIMENTO E MANCATA COMUNICAZIONE AGLI ENTI

        Grazie per la risposta.

        Avevo già consultato un esperto in materia di lavoro che infatti mi aveva prospettato il costo; inoltre mi aveva anche indicato il fatto che la strada di un annullamento del precedente licenziamento valido tra le parti è abbastanza rischioso in quanto l'atto non è nullo né annullabile almeno secondo il diritto del lavoro ordinario essendo a suo tempo il fallito in possesso di tutti i poteri dell'amministratore unico.
        Il consulente, non essendo esperto in diritto fallimentare, mi ha chiesto se l'atto fosse annullabile a seguito del fallimento ma non mi risulta dalla mia esperienza tra gli atti annullabili.
        La soluzione da voi proposta dell'annullamento si basa su prassi o giurisprudenza?
        Ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/06/2021 19:45

          RE: RE: RE: LICENZIAMENTO DIPENDENTI PRE FALLIMENTO E MANCATA COMUNICAZIONE AGLI ENTI

          Il suo rilievo è corretto, ma abbiamo usato il termine di annullamento non in senso giuridico ma per dire eliminare in qualche modo il precedente licenziamento, che potrebbe passare attraverso un accordo con i lavoratori che ricostituirebbero il pregresso rapporto dal quale potrebbe sciogliersi il curatore ai sensi dell'art. 72 l. fall.; di conseguenza i dipendenti avrebbero un rapporto che dura fino alla data del fallimento e potrebbe loro convenire.
          Eravamo e siamo ben consci della difficoltà e dei rischi dell'operazione, che abbiamo definito anomala, tanto da consigliarle di rivolgersi ad un esperto in materia del lavoro. Di sicuro la dichiarazione di fallimento non comporta di per sé l'annullamento del precedente licenziamento.
          Zucchetti Sg srl