Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Spese a carico dello Stato - Procedura incapiente

  • Luca Campestrini

    Gorizia
    11/02/2021 11:42

    Spese a carico dello Stato - Procedura incapiente

    Buongiorno,
    espongo il seguente caso: fallimento totalmente incapiente ma il Curatore ha dovuto rivolgersi ad un consulente del lavoro per gli adempimenti relativi alla chiusura dei rapporti di lavoro pendenti al momento dell'apertura della procedura; inoltre il Curatore ha rinvenuto moltissima documentazione della società fallita che dovrà essere stoccata in un magazzino per i termini di legge.
    Mi chiedo quindi se sia possibile richiedere al G.D. di porre le due spese, il consulente del lavoro e della società che si occuperà dello stoccaggio, a carico dello Stato e se sì in base a quale norma fare istanza al medesimo giudice.
    Qualora il G.D. non autorizzasse le spese per lo stoccaggio dei documenti (che rappresentano la spese maggiore) è possibile che il Curatore "abbandonare" i documenti?
    Non penso sia possibile che il Curatore debba accollarsi una spesa di migliaia di euro a fronte di un compenso di meno di mille.
    Inoltre, il legale rappresentante della società, nonché socio unico, è irrintracciabile e all'estero pertanto non è possibile neppure pensare di riconsegnare tali documenti allo stesso.
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/02/2021 19:52

      RE: Spese a carico dello Stato - Procedura incapiente

      Non è il giudice delegato che sceglie se e quali spese addebitare a carico dell'erario, ma è la legge che le elenca, e, per l'esattezza l'art. 146 del DOPR n. 115 del 2002, che così dispone:
      "Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
      Sono spese prenotate a debito:
      a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      c) il contributo unificato;
      d) i diritti di copia.
      Sono spese anticipate dall'erario:
      a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
      b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
      c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
      d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria".
      Come vede tra queste non sono comprese le spese di stoccaggio documenti e, purtroppo, se non sono previsti accordi con depositi presi dagli Ordini o dal Tribunale per sopperire proprio ai fallimenti privi di fondi, la situazione diventa quanto mai incresciosa per il curatore, che, se non trova un posto dove mettere la documentazione (che non può riconsegnare al fallito essendo il legale rappresentante e socio unico della società fallita irreperibile), deve solo cercare di ridurre al massimo e conservarla. Questi sono i casi in cui è opportuno parlare col giudice delegato e indagare come si sono comportati altri suoi colleghi che hanno attraversato la stessa esperienza.
      Zucchetti SG srl