Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

pubblicità portale delle vendite pubbliche lotti di beni mobili

  • Elena Pompeo

    Salerno
    22/02/2021 17:36

    pubblicità portale delle vendite pubbliche lotti di beni mobili

    Sono il commissario liquidatore di un concordato dove devo vendere 5 lotti di beni mobili per i quali ho richiesto la pubblicità anche sul portale delle vendite pubbliche. trattandosi di beni mobili ritengo non sia necessaria una pubblicità di 45 giorni (come per i beni immobili) ma è sufficiente anche una pubblicità di 30 giorni. preciso che in uno di questi lotti vi è anche un automobile. E' corretto o devo fare una pubblicità di 45 giorni? grazie
    • Zucchetti SG

      25/02/2021 08:48

      RE: pubblicità portale delle vendite pubbliche lotti di beni mobili

      Per rispondere all'interrogativo posto riteniamo che occorra muovere dalla lettera dell'art. 107 l.fall. (nel testo novellato dall'art. 11 d.l. 27 giugno 2015, numero 83) il quale al primo comma dispone che in ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490 c.p.c. almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.
      Dunque, anche le vendite fallimentari soggiacciono alla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche.
      È bene precisare che la previsione di cui si è appena fatto cenno, essendo stata inserita nel corpo del primo comma dell'art. 107 l.fall., conduce inevitabilmente ad affermare che siffatto adempimento pubblicitario è obbligatorio non solo per le vendite che si svolgono secondo le disposizioni del codice di procedura civile, così come ammesso dal secondo comma dell'art. 107, ma anche per le vendite competitive.
      Ciò detto, poiché uno dei lotti è un bene mobile registrato, occorrerà ragionare tenendo presente il prezzo base.
      Se inferiore ad €. 25.000,00 vale quanto abbiamo sin qui detto;
      se superiore, occorrerà tenere conto delle modalità di vendita stabilite cn il programma di liquidazione. Invero, se esso prevede una vendita secondo le norme del c.p.c. andrà rispettato anche quanto disposto dall'art. 490 comma secondo c.p.c., e dunque dovrà darsi corso anche agli adempimenti pubblicitari previsti da questa disposizione nel termine di 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
      Precisiamo infine che esistono casi (marginali) che consentono di derogare a questi termini.
      Il primo è rappresentato dall'art. 501 c.p.c., a mente del quale delle cose deteriorabili può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata (si osservi che la norma la norma si applica sia alle vendite mobiliari che immobiliari).
      Il secondo risiede nella previsione di cui all'art. 104 ter, comma settimo l.fall., il quale consente di procedere alla liquidazione dei beni anche prima della predisposizione del programma di liquidazione (ed anche prima della nomina del comitato dei creditori) quando dal ritardo può derivare pregiudizio per il ceto creditorio.
      Traendo le conclusioni dal ragionamento appena succintamente svolto, ci sentiamo di affermare che il periodo di pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale potrà essere abbreviato, previa autorizzazione del giudice delegato, sulla scorta della dimostrazione che l'attesa del termine di cui all'articolo 107 citato pregiudicherebbe irreversibilmente la liquidazione o ne mortificherebbe significativamente il risultato ultimo. Peraltro, a corollario, osserviamo che il Portale non compie questa verifica, e quindi consente di caricare l'inserzione anche se si individua una data di vendita a distanza inferiore rispetto a quella dei trenta giorni previsti dalla legge fallimentare.
      Infine ricordiamo che per il lotto "bene mobile registrato" sarà dovuto anche il contributo di pubblicazione di cui all'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale prevede appunto che la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale sconta il pagamento del contributo di pubblicazione quando ha ad oggetto beni mobili registrati e beni immobili.