Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

restituzione beni

  • Massimo Monti

    Corridonia (MC)
    21/06/2021 11:32

    restituzione beni

    Premesso che per scadenza naturale di un contratto di affitto di ramo azienda il conduttore deve riconsegnare mettendo a disposizione i beni (non immobili nè iscritti in pubb. reg.) al curatore, la domanda è: tali beni costituenti il ramo di azienda (molto piccolo) possono essere fatti ritirare dal fallito (imprenditore individuale) nominandolo custode in attesa della procedura di vendita competitiva?
    Grazie per la Vs. disponibilità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/06/2021 19:54

      RE: restituzione beni

      L'art. 31 l. fall., nel trattare dei compiti del curatore, pone in primo piano l'amministrazione del patrimonio fallimentare, che, data la concorsualità oggettiva del fallimento, investe l'intero patrimonio del fallito utilizzabile ai fini del soddisfacimento dei creditori e quindi non soltanto i beni mobili o immobili, corporali o incorporali, e i crediti, ma altresì tutti gli altri diritti ed azioni. L'acquisizione di tali beni avviene mediante l'inventariazione di cui agli artt. 87 e segg. l. fall. e questa è una attività personale, seppur non esclusiva del curatore.
      L'art. 32, a sua volta, dispone che il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio, ma prevede anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e tra questi compiti delegabili potrebbe esserci la custodia dei beni non rientrando questa attività tra quelle che la stessa norma attribuisce in via esclusiva al curatore. Pertanto, anche il fallito può essere nominato delegato non ostandovi alcun divieto, ma riteniamo, in primo luogo, che l'inventario dei beni restituiti dall'affittuario debba essere fatto dal curatore in modo da avere la certezza dei beni che sono acquisiti all'attivo (oltre che per fare un controllo di corrispondenza con quanto consegnato all'affittuario) e, in secondo, che la delegare della custodia al fallito sia contenuta in tempi brevi per motivi di trasparenza, dovendo i creditori essere assicurati che il soggetto che ha creato l'insolvenza, non abbia la materiale disponibilità dei beni ormai destinati alla loro soddisfazione e che questa sia attribuita ad organi terzi.
      Zucchetti SG srl