Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Tassazione compensi professionali

  • Alessandro Cottica

    SONDRIO
    12/06/2020 17:59

    Tassazione compensi professionali

    Buongiorno, chiedo il vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Sono curatore del fallimento di una società di persone, dichiarato nel 2015, con estensione del fallimento nell'anno 2019 a un socio occulto che esercita l'attività di libero professionista, come tale titolare di partita IVA.
    Il fallito in estensione, anni fa, aveva intentato una causa civile per ottenere il pagamento di onorari professionali e la causa, cui sono subentrato come curatore, sta per essere definita con il pagamento di un importo concordato in favore del fallimento.
    Quanto premesso ritengo che, a fronte del pagamento ricevuto, io - come curatore del fallimento del socio in estensione - debba emettere fattura usufruendo del regime forfetario, in quanto sussistano i presupposti per l'applicazione di tale regime in capo al fallito, ma la circostanza che il fallimento della società sia stato esteso al libero professionista, ritenuto socio illimitatamente responsabile ex art. 147 l.f., può precludere l'accesso al regime forfetario? (vietato ai soci di società di persone).
    Ai fini imposte dirette tale compenso, incassato dal fallimento nell'anno 2020 e distribuito ai creditori ammessi al passivo della società (che non saranno integralmente soddisfatti), dovrà essere dichiarato dal fallito?
    Grazie per la risposta
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/06/2020 19:55

      RE: Tassazione compensi professionali

      A norma dell'art. 2308 c.c., il fallimento (come in futuro la liquidazione giudiziale) è causa di scioglimento della società di persone.

      Di conseguenza oggi, essendosi sciolta la società, non sussiste la relativa causa di esclusione e il professionista ben può avvalersi, a nostro avviso, del regime forfetario.

      Passando al secondo quesito, il reddito percepito dal fallito in corso di procedura, benché appreso all'attivo fallimentare e quindi mai entrato nella sua disponibilità, rimane imponibile in capo a esso, che dovrà quindi corrispondere le imposte dovute.

      Qualora non ne abbia la possibilità, riteniamo che egli possa invocare il dettato dell'art. 47 l.fall. ("Alimenti al fallito") ovvero del secondo comma del precedente art. 42 ("Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi") per chiedere che gli venga attribuito l'importo necessario per adempiere tale obbligazione tributaria.

      Si tratta, per quest'ultimo aspetto, di una valutazione rimessa al Giudice Delegato.