Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Compensazione

  • Lorenzo Dallari

    Reggio Emilia (RE)
    18/06/2018 12:21

    Compensazione

    Buongiorno,
    da un controllo della contabilità, la società vanta dei crediti verso soggetti che sono stati ammessi allo stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice, ove non hanno evidenziato tale situazione né eccepito alcuna compensazione.
    Vi chiedo come debbo procedere per il recupero del credito. Siccome devono essere loro ad eccepire la compensazione dei crediti (che ritengo siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 56 L.F.), devono attendere la loro comunicazione di volersene avvalere, con conseguente rinuncia a parte della somma ammessa al passivo?
    Successivamente devo modificare lo stato passivo?
    Vi ringrazio.
    Cordiali saluti
    Lorenzo Dallari
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/06/2018 18:30

      RE: Compensazione

      Se, come pare di capire, crediti e debiti reciproci sono trovano tutti la loro origine in atti o fatti antecedenti la dichiarazione di fallimento, la compensazione tra gli stessi è possibile, anche se il creditore in bonis ha insinuato il suo credito al passivo. Di conseguenza, quando lei, quale curatore, lo converrà in giudizio per il pagamento dei crediti del fallito, il convenuto potrà eccepire la compensazione, rinunciando all'ammissione al passivo già ottenuta dello stesso credito che porta come eccezione per paralizzare la pretesa del curatore.
      Essendo questa la situazione, le converrebbe, prima di promuovere un giudizio con un legale, contattare il debitore e vedere se è possibile trovare un accordo transattivo (da far poi autorizzare a norma dell'art. 35 l.f) con cui le parti danno atto dell'intervenuta compensazione, che determina l'estinzione dei rispettivi crediti, con rinuncia all'insinuazione effettuata.
      Zucchetti SG Srl
      • Lorenzo Dallari

        Reggio Emilia (RE)
        20/06/2018 11:14

        RE: RE: Compensazione

        Vi ringrazio molto per la risposta.
        Nel mio caso, i creditori sono stati ammessi per crediti di lavoro (retribuzioni e TFR), ma dalla contabilità risultano altresì debitori per somme varie (vendita beni, riaddebito uso auto aziendale ecc.) fatturate dalla società.
        Per la compensazione, Vi chiedo gentile conferma sul fatto che si debba procedere ad imputarla dapprima ai crediti meno garantiti (retribuzioni) e tra questi a quelli più risalenti nel tempo.
        Grazie ancora
        Cordialmente
        Lorenzo Dallari
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          20/06/2018 20:38

          RE: RE: RE: Compensazione

          Lei ha ripreso i principi di cui all'art. 1193 c.c. sulla imputazione dei pagamenti considerando la compensazione come una forma di estinzione del debito, ma nella specie questo ragionamento, esatto nella sua essenza, trova il limite che i crediti dei lavoratori sono stati tutti ammessi al passivo con il medesimo privilegio, per cui sono tutti scaduti, tutti egualmente garantiti e per tutti è irrilevante la data dell'origine (una volta ammessi). A nulla rileva che Il TFR e le ultime tre mensilità possono essere anticipate dall'Inps perché questo è un vantaggio per il dipendente, ma per il fallimento nulla cambia perché comunque l'Inps si surroga nella posizione del dipendente; una graduazione potrebbe essere fatta nel settore sussidiario sugli immobili, nel senso che, ai sensi dell'art. 2776 c.c. il TFR, ad esempio, va ad occupare la prima posizione, per cui potrebbe essere considerato il più garantito rispetto agli altri, ma in mancanza di immobili questo discorso diventa inutile.
          Di conseguenza è irrilevante l'imputazione in quanto, effettuata la compensazione parziale, permane un residuo credito insinuato assistito sempre dal medesimo privilegio; tuttavia proprio il fatto che del possibile intervento dell'INPS impone di sapere quali voci del complessivo credito del dipendente sono state estinte per compensazione e, a nostro parere, la via più corretta è quella di imputare proporzionalmente la compensazione a tutte le voci.
          Zucchetti Sg srl
          • Lorenzo Dallari

            Reggio Emilia (RE)
            27/06/2018 11:22

            RE: RE: RE: RE: Compensazione

            Grazie della risposta.
            Qualora oltre a crediti insinuati con privilegio, vi fossero anche crediti in chirografo, si procederà dapprima all'imputazione al credito in chirografo e poi al credito in privilegio ai sensi, è corretto?
            Grazie ancora
            cordialmente
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              27/06/2018 19:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione

              Si, in questo caso vi è una differente garanzia che assiste i crediti privilegiati e quelli chirografari.
              Zucchetti SG srl
              • Lorenzo Dallari

                Reggio Emilia (RE)
                10/07/2018 09:39

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione

                Concludo la discussione chiedendoVi se nell'operare la compensazione possano sorgere delle problematiche fiscali e/o assistenziali.
                Infatti, si tratterebbe di compensare somme per fatture emesse dalla società ante fallimento (con iva), con il credito ammesso dell'ex dipendente per TFR, indennità preavviso e retribuzioni (ammessi quindi al netto previdenziale e lordo fiscale).
                Vi ringrazio.
                Cordiali saluti
                Lorenzo Dallari
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  01/08/2018 18:34

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compensazione

                  Il problema previdenziale non si pone, dato che le buste paga e le comunicazioni Uniemens sono già state predisposte e inviate agli enti previdenziali all'epoca e quindi per i contributi l'insinuazione è stata o verrà effettuata dall'INPS (per questo l'ammissione è sempre al netto delle ritenute previdenziali).


                  Il fatto che il debito del dipendente comprenda o meno IVA è assolutamente irrilevante, atteso che l'importo del suo debito è pacificamente IVA compresa.


                  Non del tutto pacifico è (forse) l'inquadramento fiscale, dato che giurisprudenza e dottrina hanno creato il concetto di compensazione c.d. "a-tecnica" stabilito fra le altre da Cass. 7337/2004 e 5024/2009: se debito e credito "nascono da un'unica fonte negoziale" allora non si tratta di compensazione ma di "un semplice accertamento contabile di dare e avere".

                  Caso tipico (Cass. 2885/2008) il debito della banca per TFR e il credito della medesima per risarcimento danni da comportamento illecito del dipendente: "il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico, in cui alla prestazione lavorativa corrisponde l'obbligo della retribuzione. Il diritto al risarcimento dei danni … scaturisce proprio dal comportamento, doloso ed antigiuridico, … nello svolgimento dell'attività lavorativa, oggetto degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro. Pertanto, risulta palese che il diritto della Banca inerisce, in modo inscindibile, alla medesima prestazione lavorativa".

                  Nel caso qui in esame ci pare che non si sia in questa fattispecie, dato che il credito della società deriva da fatture emesse per vendita beni e riaddebito uso auto aziendale, di conseguenza non siamo in sede di compensazione a-tecnica ma di compensazione legale "ordinaria", di conseguenza il dipendente/debitore potrà effettuare la compensazione solo dopo il prelievo fiscale: la contrapposizione fra credito del dipendente e debito dello stesso non può che essere effettuata fra importi netti da prelievo fiscale.

                  Di conseguenza in sede di riparto il Curatore dovrà operare le ritenute sull'intero importo ammesso al passivo, e solo successivamente compensare il netto dovuto con il credito vantato verso il dipendente.

                  Forse diverso, ma la questione lascia fortissime perplessità, sarebbe se si fosse in presenza della citata compensazione a-tecnica, perché:
                  - l'art. 23 del D.P.R. 600/73 stabilisce che "Gli enti e le società ... il curatore fallimentare, ..... i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto ... con obbligo di rivalsa".
                  - l'art. 48 (ora art. 51) del Testo Unico inizia affermando che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta … in relazione al rapporto di lavoro".
                  - se partiamo dall'idea che non si sia in presenza di una compensazione ma solo di un "accertamento contabile dell'importo dovuto", si potrebbe forse sostenere che la ritenuta debba calcolarsi sul risultato di tale accertamento, e quindi la "compensazione", di fatto, finisca per operarsi fra importi lordi.

                  Abbiamo dato conto di quest'ultima ipotesi per completezza di analisi ma, al di là del fatto che non ci pare applicabile nel caso in esame, come anticipato ci lascia estremamente perplessi, e quantomeno per prudenza sicuramente non ci sentiremmo di suggerire di seguirla.