Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

REVOCATORIA EX ART. 64 L.F.

  • Carla Saccardi

    LUCCA
    26/11/2020 12:36

    REVOCATORIA EX ART. 64 L.F.

    La Curatela scrivente ha appreso che il fallito con atto pubblico, nei 2 anni anteriori al fallimento, ha rinunziato a titolo gratuito ai diritti di 1/2 usufrutto (di cui godeva per l'altra metà con la moglie) su una civile abitazione in favore della figlia, già nuda proprietaria, che così è andata a consolidare l'intera proprietà "come prima casa", ciò dichiarando nell'atto pubblico stesso.
    Si chiede se ai sensi dell'art. 64 L.F. sia possibile effettuare direttamente la trascrizione della sentenza di fallimento in conservatoria (e se sì in che modo dato che all'attualità, se si effettua una visura sul soggetto fallito, egli non risulta appunto più intestatario di detti diritti di usufrutto) al fine di acquisirli al patrimonio del fallimento, o se sia invece necessario ed imprescindibile ottenere una sentenza con la quale venga revocato/dichiarato nullo/privo di effetti il predetto atto pubblico con la quale il fallito stesso vi ha rinunciato.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/11/2020 20:08

      RE: REVOCATORIA EX ART. 64 L.F.

      Il curatore può acquisire attraverso la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 64, 2° co. l.f. i diritti immobili trasferiti mediante atto a titolo gratuito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gravando sul terzo che proponga reclamo ex art. 36 l.f. l'onere di provare la non gratuità dell'atto che non preveda un corrispettivo per il trasferimento della proprietà.
      La trascrizione della sentenza di fallimento- che consiste nell'annotazione del provvedimento del giudice all'interno dei registri tenuti presso le conservatorie dei registri immobiliari- ha lo scopo di segnalare e rendere pubbliche le modifiche che la sentenza stessa ha apportato su un diritto reale riguardante un bene immobile.
      Per la trascrizione- da effettuarsi nel luogo ove si trova il bene immobile individuato attraverso il nominativo dei soggetti coinvolti nell'atto- è necessaria la copia autenticata della sentenza e la nota di trascrizione in doppio originale in cui devono essere indicati tutte le informazioni fondamentali per la trascrizione, e cioè: i dati anagrafici completi delle parte coinvolte nel giudizio (cioè, nel caso il fallimento, il fallito e la donataria); il titolo (cioè la sentenza stessa) e il diritto cui si riferisce la trascrizione (diritto di usufrutto); l'autorità giudiziaria che ha pronunciato il provvedimento; il nome del cancelliere che ha autenticato la copia sentenza; gli estremi completi del bene immobile coinvolto. probabilmente dovrà servirsi di un tecnico.
      Prima di iniziare una procedura del genere valuti, tuttavia, la utilità, perché la inefficacia riguarda il solo diritto di usufrutto, per cui in primo luogo deve guardare che durata esso aveva; inoltre deve valutare le possibilità di vendita di un tale diritto, che a loro volto dipendono dalla curata dell'usufrutto e, se questo è 8era) vita natural durante, l'età dell'usufruttuario, e così via, onde evitare di iniziare una procedura che poi non darà un utile. Potrebbe anche iniziare una trattativa con la figlia del fallito per vedere se ttrova una soluzione transattiva.
      Zucchetti SG srl