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LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ISCRIZIONE IPOTECARIA DA CANCELLARE

  • Mario Tucci

    Venezia
    29/01/2021 18:23

    LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ISCRIZIONE IPOTECARIA DA CANCELLARE

    Buonasera
    quale liquidatore giudiziale ex art 11 e ss disp att cod civile nominato dal Tribunale mi accingo a vendere l'immobile sede dell'associazione -posta in liquidazione generale- gravato da iscrizione ipotecaria; mi pongo il problema della cancellazione del pregiudizio posto che le norme delle disp att cod civile che richiamano le disposizioni in materia di l.c.a. non richiamano l'art 108 l.f.
    Resta fuor di dubbio che si tratta di una vendita forzata, ancorchè possa essere eseguita direttamente e personalmente dal liquidatore giudiziario ex art 210 l.f. sentito il Tribunale e pertanto l'iscrizione deve essere cancellata; su tale presupposti a vostro parere si applica l'art 2884 cod civile, ovvero che rimedio può essere esperito per superare lo scoglio?
    Grazie
    Mario Tucci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/01/2021 19:52

      RE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - ISCRIZIONE IPOTECARIA DA CANCELLARE

      "Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, avuto riguardo al fatto che la vendita degli immobili si inserisce in un fenomeno liquidatorio forzoso, si applica la norma di cui all'art. 2878 n. 7 c.c., il cui preciso riferimento al provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato, consente all'autorità di vigilanza di ordinare la cancellazione delle ipoteche (e dei pignoramenti) all'atto della vendita, così come fa nel decreto di trasferimento il giudice delegato (o il giudice dell'esecuzione), ai sensi dell'art. 586 cc, senza necessità però di rivolgersi all'autorità giudiziaria soltanto per la cancellazione. (Trib. Padova, 09 Giugno 2000)
      Considerato che anche nella specie si tratta di vendita forzosa, che l'art. 16 disp. att. c.c. richiama le norme sulla liquidazione coatta e il successivo art. 19 precisa che le attribuzioni che secondo le norme sulla liquidazione coatta amministrativa sono demandate all'autorità che ha nominato il liquidatore, spettano al presidente del tribunale, è questi che , o un suo delegato, che può provvedere all'emissione del provvedimento di cui sopra.
      Diversamente, se non si può o non si vuole seguire questa via, la cancellazione delle ipoteche gravanti su beni di un ente posto in liquidazione coatta amministrativa, che siano venduti dal commissario liquidatore in sede di realizzazione dell'attivo, non può essere disposta in via amministrativa dal commissario liquidatore o dall'autorità di vigilanza ma deve essere ordinata dal giudice con le forme del processo di cognizione ordinaria ai sensi dell'art. 2884 c.c.
      Zucchetti SG srl