Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

FALLIMENTO - ESECUZIONE - IMU

  • Olga Guglielmucci

    Roma
    14/06/2021 11:33

    FALLIMENTO - ESECUZIONE - IMU

    Sono il legale di un fallimento costituito in un giudizio esecutivo promosso dal creditore fondiario sul bene del fallito.
    Il bene è stato aggiudicato pochi giorni fa ed il creditore fondiario ha svolto al G.E. domanda ex art. 41 tub, immediatamente autorizzata.
    Ho depositato un'istanza al GE rappresentando che, a far data dall'emissione del decreto di trasferimento, il Curatore dovrà assolvere all'obbligo di pagamento dell'IMU, ho depositato un prospetto di quantificazione dell'imposta ed ho quindi richiesto di non procedere con l'attribuzione diretta del relativo importo onde mantenere la provvista sufficiente ad assolvere tempestivamente all'obbligo fiscale.
    ll GE ha rigettato l'istanza rappresentando che l'onere di pagamento non grava sul Custode e mi ha informalmente invitato a procedere, una volta che il fondiario avrà ottenuto le somme, con una richiesta bonaria di restituzione ed, in caso di diniego, con un'azione di ripetizione.
    Orbene, considerato che, come già detto, in caso di mancato tempestivo pagamento dell'imu matureranno interessi e sanzioni sulla somma dovuta e che la soluzione prospettata dal GE, in caso di mancata bonaria e tempestiva restituzione da parte del creditore fondiario, esporrebbe il Curatore ad una fattispecie di evasione fiscale, sono a richiedere quale sia - secondo Lei - la soluzione al problema.
    Ho esaminato la sentenza n. 23428/2018 che sul punto afferma: ".... per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell'importo attribuito all'istituto procedente, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 L.F.) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.." .
    Nel caso concreto, non vi è, allo stato, alcun provvedimento di graduazione da parte del GD.
    Come posso superare l'empasse, tutelando il Curatore (sul quale grava l'onere di pagamento) ed evitando che maturino interessi di mora e sanzioni sulle somme? Inoltre, in questo ultimo caso (ovvero che l'importo dovuto fosse maggiorato di mora e sanzioni), a chi spetterebbe il relativo pagamento?
    Mi scuso se mi sono dilungata e ringrazio dell'attenzione.