Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

pagamento spese ctu

  • Marco Oliviero

    Salerno
    14/09/2020 17:09

    pagamento spese ctu

    è pervenuta al fallimento una richiesta di pagamento di ctu esperita in un'azione promossa dal fallimento stesso nei confronti di una debitrice, poi a sua volta fallita.
    A seguito del giudizio interrotto, infatti, il Ctu ha richiesto il pagamento alla procedura.
    Giacchè l'obbligazione di pagamento della ctu è solidale, la domanda è se la stessa debba essere ammessa al passivo fallimentare, oppure se può essere pagata "extra riparto" quale spesa di giustizia.
    Non credo il fallimento abbia possibilità di sottrarsi a tale richiesta.
    Preciso che nel fallimento non è costituito il "comitato dei creditori".
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/09/2020 19:16

      RE: pagamento spese ctu

      In primo luogo va appurato se il CTU ha ottenuto la liquidazione della sua parcella, cui provvede il giudice istruttore della causa in via provvisoria procedendosi alla devinitava liquidazione e addebito con la sentenza che chiude il giudizio. In primo luogo, quindi, il CTU dovrebbe dimostrare che la sua parcella è stata liquidata e che la stessa sia stata posta a carico, in via esclusiva o solidale, del fallimento da lei curato; in mancanza di questo documento lei non sa se deve procedere lei pagamento o la controparte né conosce il quantum, per cui può rispondere al CTU di farsi preventivamente liquidare la parcella. In ogni caso, questa posizione equivale a contestazione del creito, per cui il CTU dovrà presentare domanda di insinuazione, enll'esame della quale riproporrà le osservazioni di cui sopra.
      Se, invece, il CTU ha già ottenuto la liquidazione e da essa emerge che il compenso è posto a carco di entrambe le parti in via solidale, il CTU può rivolgersi per il pagamento, a chi ritiene dei debitori ed anche a tutti. Trattasi di un credito da pagare in prededuzione, per cui trova applicazione l'art. 111bis, l. fall. nel senso che lei può procedere al pagamento fuori riparto ove non contesti il credito e abbia le disponibilità per presumibilmente soddisfare tutte le prededuzioni, altrimenti il creditore dovrà insinuarsi al passivo.
      Il fatto che il debito sia solidale, le consente, una volta pagato, di chiedere alla controparte, anch'essa fallita, la rivalsa per la metà .
      Zucchetti SG srl