Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Sovraindebitamento - liquidazione del patrimonio

  • Marco Coronese

    Chieti
    30/09/2022 08:31

    Sovraindebitamento - liquidazione del patrimonio

    Buongiorno, volevo porre un quesito. Un sovraindebitato deposita una domanda di liquidazione del patrimonio tramite occ. Sono stato nominato dal tribunale, successivamente al deposito della domanda, come liquidatore. Il Gestore che ha predisposto la relazione particolareggiata e liquidatore nominato dal tribunale sono dunque due soggetti diversi. La mia domanda è: OCC e gestore, devono presentare le domande di partecipazione alla liquidazione ai sensi dell'art 14 septies? E dunque insinuarsi nello stato passivo? O essendo prededucibili il loro importo sarà liquidato successivamente dal GD e non è necessaria la loro domanda di partecipazione allo stato passivo ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/09/2022 19:35

      RE: Sovraindebitamento - liquidazione del patrimonio

      L'art. 14-duodecies l. n. 3 del 2012 si limita a riconoscere la prededuzione ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, che appunto vanno soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni gravati da ipoteca, che riproduce in parte il secondo comma dell'art. 111bis ll. fall., senza nulla dire in ordine alle modalità di pagamento né in ordine alla distribuzione delle spese di cui tratta il comma terzo dell'art. 111ter l. fall.
      In questa carenza normativa si è detto che le spese della procedura vanno comunque detratte preliminarmente dall'attivo quale "costo" della procedura applicando il criterio della imputabilità diretta dele spese specifiche e di quella proporzionale sui vari beni delle spese di carattere generale, sulla scia del terzo comma dell'art. 111 ter. L. fall. (Trib. Milano 11 aprile 2022; Trib. Bari 3 giugno 2021; Trib. Como, 18 dicembre 2019; ed anche chi contesta l'applicazione analogica alla liquidazione del patrimonio della norma di cui all'art. 111ter l. fall. ammette che le spese vanno detratte secondo tale criterio, cfr. Trib. Rimini 7 maggio 2021)
      Orbene le spese dell'OCC ( che poi vanno suddivise con il gestore nominato) sono spese generali da considerare alla stregua delle spese dell'ausiliario del giudice (e nello scenario fallimentare, assimilabili al compenso del curatore) e, pertanto, con riconoscimento della prededuzione e con soddisfacimento prioritario rispetto al credito ipotecario. Quanto al pagamento, quando il credito è liquido ed esigibile, in quanto liquidato e quantificato, va soddisfatto, a meno che non sorgano (per la verità improbabili) contestazioni, dal momento che lo stato passito, in questa procedura come nel fallimento, è riservato ai crediti concorsuali e a quelli prededucibili che, in quanto contestati, richiedono un provvedimento del giudice.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Coronese

        Chieti
        04/10/2022 16:35

        RE: RE: Sovraindebitamento - liquidazione del patrimonio

        Ulteriore quesito. A seguito di omologa della liquidazione del patrimonio e quindi durante la procedura, secondo voi è possibile continuare ad utilizzare una linea di fido rappresentata da uno scoperto mensile di conto corrente? Come ci si comporta con questi contratti ed eventuali carte di credito?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          05/10/2022 16:28

          RE: RE: RE: Sovraindebitamento - liquidazione del patrimonio

          Una delle tante carenze della legge n. 3 del 2012 è costituita dalla mancanza di qualsiasi regolamentazione sui rapporti giuridici pendenti. E come è stato ottimamente detto in dottrina (Fabio Cesare), a rigore, il principio generale di cui all'art. 1373 c.c. dovrebbe rendere speciale il disposto di cui agli art. 72 e ss. l. fall. che si occupa del tema, e pertanto insuscettibile di applicazione analogica. Tuttavia, la natura concorsuale dell'istituto e il conseguente fenomeno successorio del patrimonio in capo al liquidatore caratterizzano l'istituto in esame in modo così affine al diritto fallimentare che l'applicazione analogica degli art. 72 e ss. l. fall. non pare azzardata, tanto più se si focalizzano le conseguenze della mancata disciplina dei rapporti pendenti. Se i rapporti non si sciogliessero, si genererebbero degli oneri in prededuzione per la massa che a norma dell'art. 14-terdecies dovrebbero essere pagati senza nemmeno essere accertati e dovrebbero sfuggire al divieto di azioni esecutive sancito dal decreto di apertura. Da ciò si dovrebbe dedurre che il liquidatore potrebbe subire l'esecuzione per i crediti posteriori derivanti da contratti pendenti (si pensi a un leasing). Simili pretese eroderebbero quasi immediatamente il residuo disponibile, frustrando gli obiettivi di efficiente allocazione delle risorse patrimoniali residue in favore dei creditori che il legislatore del sovraindebitamento si è prefissato. Ne dovrebbe conseguire che la disciplina sui rapporti pendenti del fallimento potrebbe essere applicata in via analogica alla liquidazione del patrimonio a pena di svuotare altrimenti di significato la disciplina".
          Ci sembrano considerazioni pertinenti, per cui applicando la normativa fallimentare, il rapporto di conto corrente, cui sono collegati l'affidamento e la carta di credito, dovrebbe essersi estinto all'apertura della procedura a norma dell'art. 78 l. fall..Del resto la liquidazione del patrimonio è una procedura liquidatoria, per cui non si vede la ragione per cui dovrebbero restare in vigore affidamenti o l'utilizzo della carta di credito.
          Cosa diversa è se il sovraindebitato è autorizzato a trattenere una parte della sua retribuzione ed in questa ottica può aprire un nuovo conto corrente, con i servizi che la banca gli concede, dato che questo rapporto è estraneo al patrimonio da liquidare..
          Zucchetti SG Srl