Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    28/02/2017 16:32

    ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

    Buonasera,

    vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente quesito: sono curatore di un fallimento del 2009 di una snc.
    La procedura si trova in fase avanzata tanto che a breve si procederà ad un riparto parziale, non potendo procedere ancora all'attività finale in quanto in attesa della vendita ex art. 107 LF di un immobile appreso al fallimento.

    Nelle more l'amministrazione comunale del luogo in cui si trova l'immobile appreso al fallimento ha inviato delle ingiunzioni di pagamento avente ad oggetto Ici, Imu e Tasi.
    A queste si è unita anche una ingiunzione di un Consorzio per un contributo non pagato.

    Visto che ormai la fase di accertamento si è conclusa da tempo, ritengo che qualsiasi pretesa di tali enti dovesse necessariamente passare attraverso la fase di accertamento, per poi eventualmente essere soddisfatti con moneta concorsuale.
    Per cui alla luce di quanto escluderei la possibilità di un pagamento al di fuori della procedura.
    Potrebbero questi presentare istanza tardiva? e in caso affermativo quale potrebbe essere l'esito?

    Infine, in considerazione del riparto parziale che andrò a breve ad eseguire, è necessario operare un accantonamento precauzionale delle somme richieste da tali enti?

    Grazie per l'attenzione.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/02/2017 20:05

      RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

      Se le pretese avanzate di cui fa cenno riguardano periodi antecedenti la dichiarazione di fallimento, i relativi crediti sono di natura concorsuale e non vi è dubbio che i creditori, per partecipare al concorso sui beni fallimentari, devono procedere all'insinuazione al passivo ed essere ammessi, con il privilegio di competenza. Un accantonamento è facoltativo e collegato ad una serie di fattori (col riparto paga i creditori di pari grado ? l'attivo residuo permetterebbe il pagamento qualora i creditori in questione verranno ammessi? quali sono le probabilità dell'ammissione? ecc.),
      Stante, però, la data del fallimento, pensiamo che si tratti di crediti maturati successivamente alla dichiarazione dello stesso, per cui si tratta di crediti prededucibili, per i quali trova applicazione l'art. 111bis l.f., il cui terzo comma stabilisce che "I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato". Di conseguenza, se non solleva contestazioni- e trattandosi di crediti di natura tributaria, deve farlo avanti al giudice tributario- deve provvedere al pagamento, come per gli altri crediti prededucibili.
      Zucchetti SG srl
      • Michele Feltrin

        Ceggia (VE)
        02/03/2017 12:04

        RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

        In effetti si tratta di crediti sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento.
        L'attivo del fallimento non dovrebbe essere sufficiente a soddisfare tali crediti senza pregiudizio per quelli dei creditori ammessi.
        Poichè procederò con l'autorizzazione in tal senso al CdC e poi al G.D. con i relativi tempi tecnici della decisione, è opportuno, dato che sto per procedere con un riparto parziale, accantonare in precauzionale tali somme? per poi eventualmente pagarle ove residui un attivo che lo permetta?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/03/2017 19:41

          RE: RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

          Se i crediti in questione, come lei ci conferma, sono successivi alla dichiarazione di fallimento, gli stessi vanno pagati in prededuzione e, quindi, prima dei creditori concorsuali, non tanto in senso cronologico, quanto sostanziale, nel senso che ai creditori concorsuali va dato ciò che residua dopo la soddisfazione dei prededucibili, e non viceversa. Lei può anche procedere al riparto tra i creditori concorsuali, ma accantonando la somma necessaria per soddisfare le prededuzioni.
          Zucchetti Sg srl
          • Michele Feltrin

            Ceggia (VE)
            09/06/2017 17:13

            RE: RE: RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

            Riprendo la discussione ponendo un ulteriore quesito.
            Tali tributi ovviamente sono dovuti in quanto oggetto di imputazione sull'immobile appreso al fallimento.
            L'immobile predetto è oggetto di vendita fallimentare.
            Il Comune, creditore di tali tributi, potrà essere soddisfatto solo sul ricavato dell'eventuale vendita del cespite? E quindi ove il bene non venga venduto non spetta nulla?
            O invece devono essere soddisfatti comunque in prededuzione anche se non ci fosse il ricavato della vendita?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              12/06/2017 20:04

              RE: RE: RE: RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

              E' il solito discorso, di dubbia soluzione, circa la soddisfazione delle spese specifiche (siano essi tributi o le spese di perizia o di pubblicità o altro) ad un bene ove il bene non esista o non sia liquidato. Noi abbiamo detto che, ricorrendo queste condizioni, queste spese non vanno pagate, ma continuaiamo a dire che le perplessità non sono poche, specie in un concordato.
              Zucchetti Sg srl
          • Michele Feltrin

            Ceggia (VE)
            01/04/2019 11:32

            RE: RE: RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

            Sempre con riferimento al presente quesito, ora l'amministrazione comunale per i tributi imu dal 2012 al 2019 (escluso il 2017 per il quale già è stato autorizzato dal GD il pagamento ex art. 111 bis n. 4 LF) ha inviato alla pec del fallimento istanza ultratardiva, con la quale chiede l'ammissione al passivo del fallimento dei tributi di cui sopra, anche se sorti dopo la dichiarazione di fallimento avvenuta nel 2009, dichiarando di non aver ricevuto comunicazione dalla curatela dell'intervenuto fallimento.
            Tali tributi devono pertanto essere ammessi al passivo del fallimento o trattati ai sensi dell'art. 111 bis n. 4 LF e quindi pagati in prededuzione, come ritengo si debba fare?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              01/04/2019 19:59

              RE: RE: RE: RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

              Si tratta di crediti prededucibili sicuramente per i quali non è necessaria una formale istanza di insinuazione essendo sufficiente una richiesta di pagamento. Può quindi procedere al pagamento, sempre che non abbia contestazione da muovere e che l'attivo di cui dispone sia sufficiente alla soddisfazione di tutte le prededuzioni, altrimenti deve effettuare una graduazione all'interno di tale categoria.
              Zucchetti SG srl
              • Michele Feltrin

                Ceggia (VE)
                10/09/2019 11:45

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

                Ringrazio per le risposte.
                Riprendendo la questione mi sorge un dubbio in termini di prescrizione.
                L'amministrazione comunale richiede il pagamento dei tributi Ici ed Imu dal 2009 al 2019.
                Visto il termine di prescrizione di 5 anni dei tributi, è possibile sostenere che, avendo ricevuto per i tributi più antichi la richiesta di pagamento in corrispondenza del relativo anno e non essendoci state successive richieste, questi possano considerarsi prescritti?
                E se sì, è logico allora aspettare che l'amministrazione comunale notifichi al fallimento una richiesta di pagamento per poi far valere l'intervenuta prescrizione (?
                O viceversa, essendo sorti in costanza di fallimento i termini sono interrotti e quindi tutti i tributi sono dovuti?
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  03/10/2019 00:55

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ICI -TASI - IMU - QUOTA CONSORTILE

                  L'art. 10, VI comma, del D. Lg. 30/12/1992 n. 504, in tema di ICI, espressamente richiamato dall'art. 9, VII comma, del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 per quanto riguarda l'IMU, stabilisce che "Per gli immobili compresi nel fallimento ... il curatore o il commissario
                  liquidatore... sono ... tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili
                  ".

                  ICI e IMU relativi a tutto il periodo fallimentare sono quindi dovuti in unica soluzione entro tre mesi dal decreto di trasferimento, non alle scadenza annuali ordinarie. Non si pone quindi nè un problema di debenza in corso di procedura, finché l'immobile non è venduto, nè di prescrizione del relativo debito.

                  Per completezza di inquadramento, come esposto in altri interventi su questo Forum, ricordiamo che:
                  - se l'immobile non viene venduto, bensì non acquisito all'attivo o abbandonato ex art. 104-ter, VII comma, l.fall., le imposte in questione non sono dovute
                  - siccome l'attuale formulazione della norma non stabilisce più, come la versione precedente, che "l'imposta è prelevata ... sul prezzo ricavato dalla vendita", essa è dovuta per intero anche se il ricavato dalla vendita dell'immobile fosse di importo inferiore.


                  Evoluzione giurisprudenziale:
                  La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 3447 del 24/12/19, con provvedimento innovativo rispetto alla sue precedenti posizioni (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU n. 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016), ha stabilito il seguente principio di diritto "ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario".