Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

SUBENTRO IN PROCEDURA ESECUTIVA E TRASCRIZIONE SENTENZA SU IMMOBILI

  • Ottavia Simili

    Roma
    19/10/2020 15:38

    SUBENTRO IN PROCEDURA ESECUTIVA E TRASCRIZIONE SENTENZA SU IMMOBILI

    Il fallimento di cui sono Curatore aveva un complesso immobiliare ceduto a terzi (che chiameremo X) oltre i 6 mesi dalla data di dichiarazione di fallimento.
    A tale data, quindi, il complesso risultava in catasto e conservatoria di proprietà di un'altra società.
    Sugli immobili era però pendente procedura esecutiva immobiliare promossa da creditore non fondiario a seguito di pignoramento iscritto ANTECEDENTE alla vendita dalla società in bonis a X.
    Conseguentemente, la vendita a X NON ERA OPPONIBILE ALL'ESECUZIONE.
    A questo punto, il mio fallimento è SUBENTRATO nell'esecuzione al creditore procedente non fondiario, così ché la vendita a X non è stata più opponibile nemmeno al mio fallimento.
    L'esecuzione sta andando avanti ed il ricavato della vendita sarà assegnato alla mia Procedura.
    La mia domanda è: devo trascrivere la sentenza dichiarativa di fallimento su tali immobili? Io penserei di no, in quanto, anche volendo, non risultano miei e non credo che la conservatoria possa eseguire la trascrizione.
    La non opponibilità della vendita a X, infatti, è dovuta solo al subentro in luogo di creditore procedente e non al fatto che gli immobili sono rientrati nella massa.
    E' corretto il mio ragionamento?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/10/2020 18:16

      RE: SUBENTRO IN PROCEDURA ESECUTIVA E TRASCRIZIONE SENTENZA SU IMMOBILI

      La vicenda da lei prospettata presenta aspetti che richiedono qualche chiarimento.
      La vendita dell'immobile effettuata dal fallito è (oltre che valida) opponibile al fallimento in quanto trascritta prima della dichiarazione del fallimento del venditore e, a quanto capiamo, neanche revocabile essendo avvenuta a prezzo non sproporzionato ed oltre sei mesi prima della dichiarazione di insolvenza; di conseguenza l'immobile oggetto di tale vendita non è stato appreso al fallimento e, conseguentemente, non è stata su esso trascritta la sentenza dichiarativa di fallimento.
      La vendita dell'immobile in questione, però, non era opponibile al creditore che aveva ritualmente eseguito il pignoramento sullo stesso bene prima dell'atto dispositivo (art. 2913 c.c.), il che non significa che quel creditore possa continuare l'esecuzione intervenendo il divieto di cui all'art. 51. Apparentemente sembrerebbe che neanche il curatore possa subentrare nell'esecuzione ex art. 107, co 6, l. fall. dal momento che il bene è ormai fuoriuscito dal patrimonio del fallito, ma non è così perché è giurisprudenza pacifica (cfr. da ult. Cass. 26/02/2019, n.5655) che ove, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito il curatore, a norma della L. Fall., art. 107, si sostituisce al creditore istante e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione.
      Orbene, al di là degli sviluppi che questa impostazione produce nel caso di mancato subentro, nel caso in cui, come quello di specie, il curatore sia effettivamente subentrato nell'esecuzione, l'esecuzione individuale si trasforma in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicchè il curatore può giovarsi dell'inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
      Essendo questa la situazione, neanche a noi sembra necessario procedere alla trascrizione della sentenza di fallimento sul bene in questione perché lo stesso non è acquisito all'attivo fallimentare e la continuazione dell'esecuzione sullo stesso da parte del curatore si basa sulla trascrizione del pignoramento inizialmente effettuato dal creditore.
      Zucchetti SG srl
      • Manuela La Via

        Riva del Garda (TN)
        03/01/2022 10:20

        RE: RE: SUBENTRO IN PROCEDURA ESECUTIVA E TRASCRIZIONE SENTENZA SU IMMOBILI

        Buongiorno, nel caso in cui il fallimento subentri in una procedura esecutiva individuale in corso, è necessaria anche la trascrizione della sentenza sull'immobile?
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/01/2022 19:48

          RE: RE: RE: SUBENTRO IN PROCEDURA ESECUTIVA E TRASCRIZIONE SENTENZA SU IMMOBILI

          Si certo. Il secondo comma dell'art. 88 l. fall. prevede, infatti, che " Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri"; e tanto indipendentemente dal fatto che il curatore subentri o meno nell'esecuzione in corso, in quanto la trascrizione è della sentenza di fallimento è il modo di rendere noto pubblicamente che quel bene è acquisito all'attivo fallimentare; che poi quel bene venga venduto in sede fallimentare o nell'esecuzione individuale continuata dal curatore al posto dell'originario creditore esecutante è irrilevante, in quanto si tratta pur sempre della vendita di un bene acquisto all'attivo fallimentare.
          Zucchetti Sg srl