Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Provvedimento "coronavirus" e sospensione procedure competitive

  • Francesco Lepore

    ROMA
    09/03/2020 10:37

    Provvedimento "coronavirus" e sospensione procedure competitive

    Buongiorno
    Dovrei pubblicare avviso di vendita per procedura competitiva fallimentare innanzi al curatore.
    Alla luce dell'attuale provvedimento emanato a seguito del coronavirus ritenete che debba sospendere le operazioni di vendita oppure no?
    Cordiali saluti
    Dott Francesco Lepore
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/03/2020 18:55

      RE: Provvedimento "coronavirus" e sospensione procedure competitive

      Non è agevole districarsi nella materia perché prima vi è stato un d.legge riferito ai comuni considerati infetti secondo un elenco allegato (d.l. 2.3.2020 n. 9, art. 10) e poi è intervenuto il d.l. n. 11 dell'8.3.2020 di carattere generale, valevole per tutta l'Italia.
      L'art. 1 di quest'ultimo prevede, tra l'altro che "A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo".
      L'art. 2 stabilisce che, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ecc. al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
      I capi degli uffici giudiziari possono adottare una serie di misure, tra cui la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze, la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
      La più rilevante delle misure adottabili è quella di cui alla lett. g), che prevede il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni, per quanto riguarda i procedimenti civili:
      "1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei procedimenti di cui all'articolo 283,351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile";.
      2- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
      A norma del terzo comma dell'art. 2, "Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi".
      Per il comma sesto, infine, "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
      Tutto questo, come detto, dalla data del 23 marzo 2020 perché fino ad allora, è tutto sospeso, come nel regime di sospensione feriale durante il mese di agosto, per dar modo ai capi degli uffici di prendere le misure organizzative necessarie per il funzionamento della giustizia fino al 31 maggio, di cui sopra.
      Abbiamo preferito, a scopo informativo, riportare questi dati perché di utile conoscenza per tutti.
      Alla luce degli stessi ci sembra di poter dire che, poiché la pubblicità è propedeutica alla vendita, le attività liquidatorie sono sospese, almeno fino al 23 marzo; poi è meglio vedere le disposizioni che emaneranno i capi degli uffici nelle varie zone perché la vendita potrebbe essere attuata senza presenza di pubblico ed essere realizzata egualmente pur nel generale rinvio.
      Zucchetti SG srl