Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

  • Matteo Stangoni

    BASTIA UMBRA (PG)
    17/07/2018 12:08

    Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

    La società fallita Rossi Srl ha proposto reclamo ex art. 18.
    La sentenza ha condannato la Rossi Srl a pagare le spese di giustizia nei conronti della Rossi Srl in Fallimento e degli altri soggetti intervenuti.
    Ma tali spese a chi spettano essendo la società condannata in fallimento. E' possibile richiederle all'ex amministratore?
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2018 19:36

      RE: Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

      E' bene premettere che dal fatto che a proporre il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento sia stato l'amministratore della società fallita non può dedursi una responsabilità dello stesso nel pagamento delle spese di causa perché l'amministratore aveva la rappresentanza in giudizio della società e, quindi, il reclamo è rapportabile alla società fallita. All'amministratore eventualmente può essere chiesto il risarcimento del danno per sue eventuali responsabilità
      Ritornando alla srl fallita, lei dice che questa è stata condannata al pagamento delle spese in favore del fallimento e degli altri soggetti intervenuti e, pensiamo che si riferisca al creditore istante vittorioso nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di fallimento.
      E' pacifico, quindi, che al pagamento di dette spese è tenuta la società fallita, appositamente condannata, ma si tratta di stabilire, in primo luogo, se il credito per le stesse abbia natura concorsuale o non e, qu questo punto dottrina e giurisprudenza hanno ormai convenuto che non può attribuirsi alle spese sostenute dal creditore istante del fallimento, convenuto nel reclamo avverso la sentenza di fallimento proposta dal fallito, natura concorsuale (come in un passato meno recente aveva sostenuto la Cassazione) posto che le spese del giudizio di opposizione /reclamo trovano la loro genesi non già nella dichiarazione di fallimento (cioè nell'atto di pignoramento generale) ma nella pronuncia di condanna del giudice del reclamo, che ha carattere costitutivo, frutto della soccombenza processuale del fallito (art. 91 c.p.c.).
      Se è la soccombenza del fallito nel giudizio di opposizione la causa unica del credito di rimborso del creditore istante, deve necessariamente concludersi che il credito per le spese sostenute da costui, convenuto nel giudizio di opposizione, non può avere natura concorsuale, ma, a questo punto, le soluzioni possono essere due: o si ritiene che il credito in questione, in quanto successivo al fallimento, è inopponibile alla massa, per cui deve essere sopportato dall'opponente fallito, ovvero che tale credito è stato sostenuto nell'interesse della massa, per cui va soddisfatto in prededuzione.
      Cassazione risalente (Cass., 7 febbraio 1961, n. 249; Cass., 23 febbraio 1966. n. 567; Cass. 13 luglio 1968, n. 2502; Cass. 22 dicembre 1972, n. 3659) e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Trib. Perugia 12 febbraio 1990; C. App. Catania, 19 aprile 1990; Trib. Arezzo, 11 marzo 1999; nello stesso filone si inseriscono con distinguo, sui cui infra: Trib. Bologna, 4 febbraio 1992; Trib. Messina, 13 marzo 2000; Trib. Padova 21 gennaio 2003) hanno optato per la natura prededucibile delle spese in discussione, sulla considerazione che la partecipazione del creditore al giudizio di opposizione /reclamo è obbligatorio, in quanto litisconsorte necessario, per cui la sua partecipazione al giudizio è stata ritenuta dal legislatore indispensabile per coadiuvare ed integrare l'attività difensiva del curatore e, quindi, è stata richiesta nell'interesse collettivo del ceto creditorio.
      La natura postconcorsuale e pertanto l'inopponibilità al fallimento delle spese in questione è stata, invece, accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, anche recente, che ha spiegato che dette spese "non danno luogo né a un debito di massa, pagabile in prededuzione né possono essere riconosciute in privilegio o in chirografo "essendo successive all'apertura del concorso e, comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale" (Trib. Milano 4 maggio 2017, n. 4970; Trib. Roma 9 maggio 2007; Trib. Roma 8 marzo 2006; Trib. Bergamo 5 maggio 2003; Trib. Saluzzo 19 settembre 2002; Trib. Brindisi 9 settembre 2002; Trib. Napoli, 31 ottobre 2000; Trib. Torino 11 luglio 2000; Trib. Monza, 11 marzo 1999; Trib. Milano, 5 marzo 1998; Trib. Milano, 24 ottobre 1996; Trib. Napoli, 17 luglio 1996; ecc.
      Questa tesi, che sembra più convincente. comporta che è la società fallita tenuta al pagamento delle spese cui è stata condannata e verso la curatela fallimentare e verso il creditore convenuto nel reclamo, il che, da un lato, rende improbabile il recupero per gli aventi diritto, e, dall'altro, esclude che terzi vittoriosi possano insinuarsi nel fallimento per pretendere il rimborso delle spese del reclamo, né in via prededucibile, né privilegiata né chirografaria.
      Zucchetti Sg srl
      • Maria Eugenia Cosseddu

        NUORO
        14/06/2021 17:28

        RE: RE: Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

        Mi inserisco nella discussione, per un ulteriore aspetto.
        La società in persona del legale rappresentate, propone reclamo ex art.18 LF contro il fallimento ed il fallimento si costituisce. La Corte d'Appello nomina un CTU della causa, disponendo successivamente il pagamento, a carico della società reclamante. In concreto, essendo la stessa società ancorché con posizioni differenti, chi deve pagare il CTU?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          14/06/2021 21:12

          RE: RE: RE: Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

          La società reclamante, che, come ha conservato la capacità di proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento che la coinvolge, così conserva la capacità a sopportare le spese del suo legale e delle altre del processo a lei attribuite dal giudice del reclamo. Il Fallimento non è la stessa società in posizione differente, ma ha solo la disponibilità del patrimonio della società fallita allo scopo di liquidarlo per soddisfare i creditori, ma la società fallita rimane in vita.
          In sostanza per il CTU vale la stessa soluzione proposta per la condanna al pagamento delle spese di causa di cui si è parlato nella risposta che precede, essendo anche la retribuzione del CTU, al cui pagamento la società fallita è stata condannata, una spesa di causa.
          Zucchetti SG srl
          • Roberto Dessy

            Cagliari
            16/06/2021 15:03

            RE: RE: RE: RE: Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

            Buon pomeriggio,
            quindi, se ho ben capito, la vostra posizione è che il Ctu, nel caso in cui il reclamo ai sensi dell'art. 18 L.F. venga respinto e il provvedimento definitivo della Corte d'Appello ponga le spese processuali a carico della parte soccombente, il Ctu può chiedere il pagamento dei suoi onorari solo alla società fallita - che è completamente priva di patrimonio - e non al fallimento.
            Posso capire questo ragionamento nel caso in cui l'amministratore propone reclamo in proprio.
            Ma nel caso in cui il reclamo sia stato proposto dalla società e il fallimento si è costituito nel giudizio dovrebbe trovare applicazione la giurisprudenza che ha più volte chiarito che vi è un rapporto di solidarietà fra le parti e il Ctu (sulla natura solidale dell'obbligazione verso il C.t.u. vedi Cass. n. 25179/13, n. 23133/15, n. 3239/18).
            Altrimenti il Ctu nel caso di conferma del fallimento della società reclamante non sarebbe mai pagato, il che mi pare un assurdo.
            Mi sembra che il rapporto processuale fra le parti (regolato dalla soccombenza) e il rapporto fra C.t.u. e parti (solidarietà) siano su due piani diversi.
            Vi chiedo di rivedere il precedente parere sulla base di queste considerazioni.
            Grazie !

            • Zucchetti SG

              Vicenza
              16/06/2021 20:01

              RE: RE: RE: RE: RE: Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

              Siamo sempre disponibili a riesaminare le risposte che abbiamo dato a seguito delle stimolazioni degli utenti, ed anche a "rivedere" quanto scritto quando le nuove considerazioni ci convincono.
              Orbene, nella risposta che precede siamo partiti dalla considerazione finale della prima risposta alla domanda del dott. Stangoni e, cioè, dalla natura postconcorsuale e pertanto dall'inopponibilità al fallimento delle spese di causa delle spese sostenute dalla società fallita che ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. nel caso di rigetto del reclamo e sua condanna al pagamento delle spese a favore delle altre parti del giudizio, indicando la giurisprudenza di merito a suffragio. In forza di tale interpretazione la società fallita è tenuta al pagamento delle spese cui è stata condannata e verso la curatela fallimentare e verso il creditore convenuto nel reclamo, il che, da un lato, rende improbabile il recupero per gli aventi diritto, e, dall'altro, esclude che terzi vittoriosi possano insinuarsi nel fallimento per pretendere il rimborso delle spese del reclamo, né in via prededucibile, né privilegiata.
              Noi abbiamo ritenuto, e riteniamo, che lo stesso principio valga anche per la spesa del CTU, ove tale spesa sia stata posta definitivamente a carico della società fallita; né crediamo che questa soluzione possa essere superata dalla solidarietà tra le parti cui lei accenna per il fatto che- a differenza dei giudizi ordinari cui le sentenze da lei citate ed altre si riferiscono- nel caso si tratta di spese dovute alla iniziativa di un soggetto fallito che, per definizione, sono inopponibili al fallimento; del resto, se così non fosse, poiché parte del procedimento di reclamo è anche il creditore che aveva chiesto il fallimento o il P.M. che aveva fatto richiesta di fallimento, anche costoro potrebbero essere chiamati a rispondere del pagamento del compenso del CTU, benchè parti vittoriose e incolpevoli. Egualmente non ci sembra determinante l'inconveniente che lei adduce della possibilità che il CTU rimanga impagato, perché questo è il danno collaterale che comunque deve ricadere su qualcuno; ad esempio, anche il creditore che ha chiesto il fallimento, pur risultando vittorioso nel reclamo, deve rivalersi delle spese da lui sostenute sulla società fallita e non nel fallimento e, quindi può rimanere impagato. Lo steso fallimento, ove operasse la solidarietà, dovrebbe pagare il CTU e poi non avrebbe possibilità di rivalersi sul fallito, con danno per qualche creditore o alcuni creditori che vedono parte dell'attivo destinato al pagamento del CTU e non alla soddisfazione dei loro crediti, e così via.
              Ci rendiamo conto che la soluzione proposta possa apparire ingiusta, ma per superarla o si rinnega il principio di fondo da cui si è partiti (ed allora anche il creditore vittorioso potrebbe insinuarsi al passivo fallimentare, come anche il legale del fallito), oppure si deve attuare una differenziazione tra le spese sostenute dalle parti, che rimangono a carico del soggetto fallito, e quelle del CTU, attribuendo a quest'ultimo, per il fatto di essere stato chiamato a svolgere quale ausiliare del giudice una attività nell'interesse generale della giustizia, la prededucibilità nel fallimento, che non dovrebbe rispondere dei comportamenti del fallito.
              Noi non condividiamo per i motivi detti questa soluzione, ma non escludiamo che si possa, più che per motivi di diritto per ragioni di equità, pervenire anche ad ammettere che ne risponda il fallimento, sfruttando quella giurisprudenza, a nostro avviso non pertinente, sulla solidarietà.
              Zucchetti SG srl
              • Silvia Pirini

                SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
                01/02/2022 12:08

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

                Buongiorno,
                ritenete che le medesime considerazioni - spese che non hanno natura concorsuale, ma postconcorsuale e, pertanto, inopponibili al fallimento e che non danno luogo nè a un credito prededucibile, nè privilegiato e nemmeno in chirografo essendo successive all'apertura del concorso e comunque non destinate alla conservazione dei beni del debitore perché già vincolati all'esecuzione concorsuale - possano valere anche nel caso in cui i soci della snc fallita presentino ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di accertamento relativo ad una annualità precedente la dichiarazione di fallimento che si conclude con esito negativo e con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio?
                Preciso che il curatore aveva informato i falliti l'intenzione di non impugnare l'avviso di accertamento ritenendo assai probabile la soccombenza e di non aver rilevato concrete utilità derivanti dall'impugnazione.
                Ora l'Agenzia delle Entrate presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento in prededuzione per le spese di lite liquidate in sentenza.
                Grazie.
                Un cordiale saluto.

                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  02/02/2022 12:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Condanna spese di giustizia Reclamo ex art 18 L.F.

                  Va ricordato che anche la S, Corte (Cass. 11/09/2019, n.22725) ha ribadito la tesi della non prededucibilità delle spese sostenute dal creditore convenuto nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento poste a carico del soccombente fallito reclamante, perché tali spese non sono strettamente inerenti alle esigenze dell'amministrazione del fallimento dato che il creditore ricorrente ha un suo specifico interesse a resistere nella causa di opposizione a fallimento, dal momento che l'eventuale revoca della sentenza potrebbe integrare un motivo di responsabilità qualora dovesse risultare che la presentazione dell'istanza di fallimento abbia cagionato un danno ingiusto al resistente.
                  A maggior ragione tale principio vale nel caso in esame in quanto l aveva informato i falliti dell'intenzione di non impugnare l'avviso di accertamento ritenendo assai probabile la soccombenza e di non aver rilevato concrete utilità derivanti dall'impugnazione. sicchè quest'ultima è avvenuta da parte degli interessati falliti, non nel disinteresse del curatore ma nella manifestata valutazione negativa di tale organo di procedere all'impugnazione, sicchè le spese relative non possono che imputarsi all'esclusivo comportamento dei soci e non certo alla massa, che, non solo non promosso l'impugnazione ma aveva anche esposto ai soci le ragioni per cui non conveniva seguire questa strada sulla base di un ragionamento che si è dimostrato corretto.
                  Zucchetti Sg srl