Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

istanza di fallimento a carico di debitore della procedura: modalità

  • Novella Elisei

    foligno (PG)
    23/10/2020 17:10

    istanza di fallimento a carico di debitore della procedura: modalità

    Si chiede gentilmente se sia presentabile da parte direttamente del curatore di un'istanza di fallimento a carico di un debitore della procedura senza dover conferire incarico ad un legale e senza autorizzazione formale del G.D., ma unicamente con il consenso del comitato dei creditori.
    Personalmente non si ritiene che il curatore nella promozione del fallimento di un debitore rappresenti uno stare in giudizio, per cui senza debita autorizzazione del G.D. si avrebbe la nullità degli atti processuali posti in essere dal curatore-avvocato.
    Comunque rimane il legittimo dubbio di una interpretazione restrittiva dell'art. 31 L.F. che riconduce all'esplicita autorizzazione del G.D. ad istruire ogni azione di carattere legale.
    .
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/10/2020 19:56

      RE: istanza di fallimento a carico di debitore della procedura: modalità

      La Cass. 16/05/2017, n.12066 ha statuito che "L'art. 25, comma 1, n. 6, l.fall., che attribuisce al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto ed è posto in funzione della delicatezza della relativa decisione che potrebbe essere anche foriera di passività per la procedura in caso di soccombenza, ricomprende pure l'ipotesi del ricorso per la dichiarazione di fallimento autorizzato dal giudice delegato per essere il creditore istante sottoposto alla procedura di concordato preventivo" e- a maggior ragione è da aggiungere- se sottoposto a fallimento..
      Quanto all'assistenza del legale, va premesso che non si può èiù tenere conto della giurisprudenza ante riforma del 2006/2007, che in prevalenza riteneva che il ricorso non dovesse essere necessariamente sottoscritto da un difensore, perché, a seguito della riforma, eliminato il fallimento di ufficio, l'iniziativa del creditore costituisce esercizio di azione di parte (concetto che impatta anche sulla questione precedente), tanto che i principi introdotti dalla riforma nella disciplina del procedimento per la dichiarazione di fallimento (la quale, oltre ad abrogare l'iniziativa d'ufficio, ha dettagliatamente procedimentalizzato la fase prefallimentare ex articolo 15, l.f ) sono quelli propri della cognizione contenziosa, con la conseguenza che le modalità di redazione della domanda sono rapportate alle previsioni dell'art. 125 c.p.c., e con applicazione dell'art. 82 cpc, co. 3, per il quale, salva diversa disposizione di legge, le parti, avanti al tribunale devono stare in giudizio con l'assistenza di un difensore. Peraltro lo stesso art. 15 richiede una serie di attività, quali richieste di copie, notifiche, articolazione di prove, ecc., che sono tipiche del difensore; l'art. 22, inoltre, ha istituzionalizzato la pronuncia sulle spese del difensore e sulla responsabilità processuale ex articolo 96 c.p.c..
      In conclusione a nostro avviso il curatore, per presentare istanza di fallimento di un debitore, deve munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato e deve ricorrere all'assistenza di un legale.
      Zucchetti Sg srl