Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Prescrizione presuntiva

  • Daniele Bacalini

    Fermo
    02/10/2019 17:29

    Prescrizione presuntiva

    Chiedo cortesemente un Vostro parere in merito all'eccepibilità da parte del curatore della prescrizione presuntiva per crediti dei lavoratori.
    Ringrazio anticipatamente.
    Daniele Bacalini - Fermo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/10/2019 20:43

      RE: Prescrizione presuntiva

      In linea di massima il curatore può eccepire la prescrizione presuntiva sempre che essa sia maturata già prima del fallimento. Su questo punto, infatti, è intervenuta di recente la Cassazione, (Cass. 14/06/2019, n.16123) che dopo aver precisato che la prescrizione presuntiva si sostanzia, ed esaurisce, nel dar vita a una "particolare" figura di praesumptio legis, nel senso che la legge "suppone" avvenuto il pagamento di certi crediti (quali dettagliatamente indicati nelle norme degli artt. 2954,2955 e 2956 c.c.), perchè normalmente così accade allorchè sia trascorso un dato periodo di tempo, senza, cioè, che in quel lasso temporale quel certo "tipo" di creditore sia andato a esigere in modo formale la prestazione dovutagli, a differenza della prescizione ordinaria legata al decorso del tempèo e all'inerzia dell'avente diritto. Questa differenza comporta che mentre per la prescrizione ordinaria la dichiarazione di fallimento non costituisce una causa interruttiva della prescrizione, per cui il tempo decorre anche dopo tale evento fino all'iniziativa del creditore che presenta domanda di fallimento, l'apertura del fallimento viene a bloccare la costruzione della accennata dinamica presuntiva. Da qui la massima secondo cui "Le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. c.c. sono, a differenza della prescrizione ordinaria, fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di "avvenuto pagamento", sicché non dà luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo".
      Ciò detto, noi abbiamo sempre suggerito massima cautela ad eccepire questo tipo di prescrizione perché essa si esaurisce nella affermazione di aver pagato il credito e, poiché l'unica arma di difesa è il deferimento del giuramento decisorio, ovviamente de relato, il curatore può trovarsi costretto a giurare che a quanto gli risulta dalla documentazione fallimentare il credito è stato pagato. Se, pertanto il curatore non dispone di documentazione che lo assicuri che effettivamente il pagamento è avvenuto, è meglio che non sollevi l'eccezione altrimenti potrebbe trovarsi a giurare il falso.
      Zucchetti SG srl
      • Fabio Mora

        Porto S.Giorgio (FM)
        10/06/2020 15:53

        RE: RE: Prescrizione presuntiva

        Con riguardo all'ultima parte della risposta sulla prescrizione presuntiva e la deferibilità al curatore del giuramento decisorio, segnalo che la Suprema Corte con sentenza 3.08.2017 n. 19418, ritiene "con orientamento oramai consolidato ….. che al curatore non possa essere deferito il giuramento decisorio perché lo stesso, in quanto terzo, non ha la disponibilità del diritto controverso, così come del resto al curatore non è dato rendere confessioni, ammissioni o riconoscimenti". Sempre secondo la pronuncia citata, la predetta circostanza non potrebbe valere a rendere inapplicabile l'istituto della prescrizione presuntiva nell'ambito del procedimento di ammissione al passivo fallimentare, in quanto ciò significherebbe mettere il curatore fallimentare in una posizione deteriore rispetto a quella dei comuni debitori.
        Alla luce di questo orientamento, riterrei che il curatore non possa esimersi dal rilevare l'eccezione di prescrizione presuntiva ove sussistente e sempre che sia maturata prima del fallimento. Peraltro, trattandosi di una eccezione propria in senso stretto, questa può essere sollevata solo dalla parte ed essendo il curatore parte formale del procedimento di verifica egli è onerato dell'obbligo di sollevare le eccezioni che non possono essere rilevate d'ufficio dal Giudice delegato.
        Chiedo un vostro parere sul punto ringraziandovi in anticipo per la risposta
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/06/2020 20:33

          RE: RE: RE: Prescrizione presuntiva

          Per la verità noi, nella parte della risposta che precede cui lei fa riferimento, siamo partiti proprio dalla sentenza da lei citata, n. 19418 del 3/8/2017, che come si evince, proprio dai passi da lei richiamati, ammette il giuramento decisorio de relato, ossia il giuramento non su fatti di cui si ha diretta conoscenza, ma che possono risultargli in ragione del suo ufficio. Nella specie esaminata dalla Corte, infatti si discuteva proprio del valore da dare a questo tipo di giuramento, giacchè il ricorrente sosteneva che qualora eccezionalmente la parte sia chiamata a giurare su un fatto altrui, che però essa stessa ha allegato in giudizio, la dichiarazione di non sapere deve essere considerata come rifiuto di prestare giuramento, e quindi il credito doveva essere ammesso; la Corte ha rigettato questa interpretazione, dando valore al giuramento de relato.
          Del resto, se così non fosse, la norma di cui all'art. 2960 c.c. sarebbe in contrasto con la costituzione e i diritti di difesa perché, o si ammette che il curatore non possa eccepire la prescrizione presuntiva, ed allora si avrebbe una limitazione dei diritti del curatore che, come dice la Cassazione citata, sarebbe trattato diversamente dagli altri debitori; oppure si ammette che il curatore possa sollevare detta eccezione, ed allora bisogna necessariamente ammettere che il creditore possa deferire il giuramento, visto che questa è l'unica arma a sua difesa, e il curatore, in quanto terzo, non può avere una conoscenza diretta dei fatti, ma solo de relato.
          Zucchetti SG srl