Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Contratto di leasing - vendita beni a prezzo irrisorio

  • Simona Venezia

    Reggio Calabria (RC)
    16/07/2019 15:54

    Contratto di leasing - vendita beni a prezzo irrisorio

    Buonasera,
    pongo alla Vostra cortese attenzione il seguente quesito.
    Una s.r.l. sottoscriveva nel 2007 con una società di leasing diversi contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. La società di leasing nel 2009, in conseguenza dell'inadempimento della utilizzatrice, risolveva i contratti e chiedeva la restituzione dei beni. Le autovetture venivano riallocate sul mercato ad un prezzo vile, di gran lunga inferiore al valore di mercato.
    Nel 2012 la suddetta s.r.l. veniva dichiarata fallita. La società di Leasing proponeva istanza di ammissione al passivo chiedendo di essere ammessa per la differenza tra il credito residuo e le somme incassate dalla vendita dei beni. L'istanza non veniva accolta.
    Sussistono i presupposti per recuperare la differenza tra valore reale dei beni ed il ricavato delle vendite? Se si, quale azione giudiziaria si dovrebbe esperire? Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2019 17:06

      RE: Contratto di leasing - vendita beni a prezzo irrisorio

      Se abbiamo ben capito, il fallimento, ritenendo che la allocazione delle autovetture restituite nel 2009 sia stata effettuata a prezzo vile, vorrebbe ora far accertare il valore reale e chiedere la differenza tra questo valore e quello ricavato dalle vendite. Se questo è l'intento del fallimento crediamo che l'iniziativa abbia poche possibilità di successo, in primo luogo perché si è al limite della prescrizione decennale, ma se anche ci fosse ancora il tempo la pretesa del fallimento non potrebbe essere quella prospettata ma eventualmente quello dato dalla differenza tra il valore reale e l'eventuale credito inferiore vantato dalla società di leasing. Questa, infatti, ottenuta la restituzione del bene , può fare dello stesso quello che crede, e la sua nuova collocazione sul mercato incide soltanto ai fini del credito vantato, dal momento che il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene; nel caso il credito della società di leasing è stato escluso, per cui una eventuale pretesa del fallimento dovrebbe essere diretta a dimostrare che gli autoveicoli sarebbero potuti essere collocati sul mercato ad un prezzo superiore a quello realizzato, tale che sarebbe derivato un credito a favore del fallimento. Il che a distanza di dieci anni ci sembra abbastanza difficile da dimostrare.
      Zucchetti SG srl