Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

compensazione art. 56 legge fallimentare

  • Massimo Cinesi

    Viterbo
    17/07/2019 08:51

    compensazione art. 56 legge fallimentare

    Un creditore risulta ammesso al passivo fallimentare per €. 100,00. Successivamente, a seguito di un'azione revocatoria di pagamenti effettuati dalla azienda fallita, il curatore richiede il versamento/restituzione della somma oggetto di revoca pari ad €. 60,00.
    Chiedo il Vs. parere circa la legittimità dell'eccezione di compensazione proposta dal creditore tra la somma richiesta dalla procedura fallimentare pari ad €. 60,00 e parte del credito ammesso al passivo.

    Vi ringrazio anticipatamente della attenzione.

    Massimo Cinesi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2019 17:07

      RE: compensazione art. 56 legge fallimentare

      No, il debito di restituzione del terzo, che abbia subito l'azione revocatoria fallimentare, non può essere opposto in compensazione con crediti vantati verso il fallito, in quanto sorge con la sentenza che accoglie la domanda di revoca, e cioè nei confronti della massa dei creditori. Ossia, per effetto dell'accoglimento della domanda revocatoria con sentenza costitutiva, grava sul convenuto soccombente l'obbligazione, direttamente verso la massa, di restituzione delle somme oggetto di revocatoria; questo è, quindi, un debito dl terzo verso la massa che discende dall'accoglimento della revocatoria che, pertanto non può essere compensato con un suo credito verso il fallito, per mancanza di reciprocità (Giur. costante, tra le più significative, Cass. 26 luglio 2002, n. 11030; Cass. 14 ottobre 1998, n. 10140).
      Inoltre, la concreta restituzione alla massa della somma ricevuta in pagamento determina la "nascita" di un credito del terzo, la cui tutela è assicurata dall'art. 70 l.fall., che è una logica conseguenza del rapporto che si crea tra la massa e il creditore con la restituzione della somma revocata, che il legislatore, con la norma di cui all'art. 70 l.fall., ha trasformato in credito concorsuale che partecipa al concorso con gli altri creditori. Ed è chiaro che neanche questo credito non può essere compensato col debito di restituzione discendente dall'accoglimento della revocatoria giacchè il primo nasce proprio dalla estinzione del secondo; diversamente, si eliderebbero gli effetti dell'azione espletata.
      Zucchetti SG srl