Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Subentro in proc. esecutiva

  • Fabio Massimiliano Canzoniere

    Lamezia Terme (CZ)
    01/09/2022 11:35

    Subentro in proc. esecutiva

    Buongiorno,
    Avrei bisogno di un Vs. cortese parere.
    Qualche anno fa sono stato nominato, in sostituzione del precedente, curatore del fallimento di una persona fisica in qualità di titolare di ditta individuale (che per comodità, d'ora in poi chiamerò "A").
    Un mese fa ho appreso, tramite comunicazione pervenutami dal custode, che, agli inizi dell'anno corrente, è stata avviata una procedura esecutiva ai danni di una società (che per comodità, d'ora in poi chiamerò "X") della quale, la persona fallita è socio accomandatario.
    In particolare, il Sig. "A", nel 2010, quando ancora non era intervenuto il fallimento, in qualità di socio accomandatario della società "X", ha contratto mutuo ipotecario, prestando a garanzia l'ipoteca su un immobile di proprietà della società "X".
    Poiché la società "X" si è resa inadempiente nel rimborso del finanziamento ipotecario, dopo precetto, la Banca ha proceduto a pignoramento dell'immobile posto a garanzia e conseguente instaurazione della procedura esecutiva ai danni della società "X" (ai primi del corrente anno).
    A Luglio 2022, il G.E. ha ordinato al custode di "verificare se la procedura fallimentare pendente sia a carico del legale rappresentante in qualità di socio di società di persone o titolare di ditta individuale".
    A seguito di richiesta del custode, quindi, ho comunicato che la procedura fallimentare è a carico della persona "A" in qualità di titolare di ditta individuale.
    Successivamente a tale informativa, evidentemente girata dal Custode al GE, quest'ultimo ha ordinato al custode "sollecitare gli organi concorsuali in merito alla valutazione circa l'opportunità o meno del subentro da parte del curatore nella procedura esecutiva individuale; … notificare al curatore un avviso in cui si dia atto della pendenza della presente procedura esecutiva".

    A questo punto, effettivamente, ritengo che, limitatamente alla quota di partecipazione societaria del socio fallito della società "X", la curatela abbia diritto a subentrare nella procedura esecutiva per partecipare alla liquidazione del bene pignorato.

    Chiedo, dunque, a Voi esperti, in tale situazione è corretto che la curatela subentri nella procedura esecutiva instaurata successivamente e, soprattutto, ritenete che vi siano gli estremi per la richiesta di una estensione del fallimento?? (anche se quest'ultima opzione non mi sembra praticabile, poiché la s.a.s. esecutata è partecipata anche da soci limitatamente responsabili estranei al fallimento).

    Attendo Vs. cortese risposta e ringrazio molto tutti.
    Cordiali saluti
    F.M. Canzoniere
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/09/2022 19:07

      RE: Subentro in proc. esecutiva

      Dalla descrizione dei fatti da lei effettuata desumiamo che A, prima della sua dichiarazione di fallimento quale imprenditore individuale, ha contratto un mutuo personale offrendo come garanzia ipoteca su un bene della società sas X, della quale era socio accomandatario, sicchè, in mancanza di impugnazione di detto atto, la sas X rimane una terza datrice di ipoteca in quanto ha fornito, a mezzo del suo legale rappresentante, ipoteca su un proprio bene a garanzia di una obbligazione altrui, ossia l'obbligazione del suo legale rappresentante A di restituzione del mutuo da lui contratta. Per la verità la situazione non è del tutto chiara in questi termini, ma, ai fini che qui interessano, non cambia molto se si ipotizza che la sas X abbia contratto il mutuo per sé ed abbia dato a garanzia ipoteca su un proprio bene; atto sicuramente più regolare del precedente in quanto A, nella qualità di legale rappresentante della sas X, avrebbe, in tal caso, agito per la società contraendo per essa il mutuo (e non per sè personalmente) e dando la relativa garanzia ipotecaria su un bene della società, che quindi avrebbe offerto ipoteca a garanzia di un suo debito.
      In entrambi i casi- sia A obbligato diretto per aver contratto il mutuo, sia obbligato in via sussidiaria quale socio della sas per il mutuo da questa contratto- e a prescindere dalle conseguenze della dichiarazione di fallimento del socio accomandatario sul rapporto sociale con la sas, non si vede come il curatore del fallimento di A possa subentrare nell'esecuzione a carico di X su un bene di X, pur dando per scontato che si tratti di esecuzione non fondiaria che consenta il subentro ex art. 107, co. 6, l. fall., Tale forma di subentro, invero, presuppone che sia in corso una esecuzione sui beni del fallito, che non può essere più proseguita dal creditore pignorante per il divieto di cui all'art. 51 l.fall. (per questo si deve presuppore che non si tratti di esecuzione fondiaria perché il creditore fondiario può continuare l'esecuzione anche in pendenza del fallimento ai sensi dell'art. 41 TUB, e il curatore può solo intervenire in detta esecuzione), per cui al curatore viene offerta l'alternativa di proseguire l'esecuzione pendente al posto dell'originario esecutante in modo da non disperdere le attività già svolte, oppure di far dichiarare improcedibile l'esecuzione e vendere il bene in sede fallimentare.
      Tutto ciò non è configurabile qualora l'esecuzione abbia ad oggetto un bene di terzi- quale è la sas rispetto ai soci, anche accomandatari- o comunque su un bene non acquisito all'attivo fallimentare. Se, infatti il curatore esercitasse il potere sostitutivo di cui all'art. 107 l. fall. acquisirebbe all'attivo del fallimento personale di A il ricavato della vendita del bene di proprietà di X per soddisfare i creditori di A e non i creditori della sas X. Se le cose stanno così come rappresentate, a nostro avviso, al curatore del fallimento di A conviene non prendere l'iniziativa di sostituirsi al creditore procedente.
      Zucchetti Sg srl