Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Reati fallimentari societari

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    09/09/2019 09:46

    Reati fallimentari societari

    Gli amministratori di una società fallita che falsificano il bilancio per nascondere la perdita del patrimonio netto, aggravando il dissesto della società stessa, consumano il reato di cui all'art. 223 comma 2, n. 1 L.F o quello di ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 L.F. ( o entrambi)?
    Gli amministratori non hanno, con il bilancio falso, causato o contribuito a causare il dissesto. Questo era pre-esistente alla presunta falsa appostazione contabile. Semplicemente hanno coperto il dissesto medesimo, causato da prezzi troppo bassi imposti dal cliente principale, attraverso l'utilizzo di poste attive supposte fittizie.
    Mi pare, però, che la giurisprudenza prevalente (andando oltre il dato letterale) faccia rientrare nell'ipotesi di cui all'art. 223 anche il semplice aggravamento del dissesto, principalmente sulla base del fatto che il dissesto non si forma istantaneamente, ma progressivamente.
    Come si calcola l'aggravamento del dissesto? Guardando la variazione del patrimonio netto (il che mi sembrerebbe più corretto) o la variazione dell'importo del "monte" debiti (come qualche sentenza mi sembra faccia), prendendo come data finale la situazione al momento del fallimento e come data iniziale il primo bilancio anteriore a quello contestato dalla Procura?
    Cosa pensate al riguardo ?
    Grazie
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/09/2019 19:54

      RE: Reati fallimentari societari

      Con l'entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, affinché risulti integrata l'ipotesi di bancarotta impropria non è più sufficiente la commissione di uno dei reati societari selezionati dalla fattispecie in connessione semplicemente temporale con una sentenza di fallimento, perché nel nuovo assetto normativo, configurandosi il reato quale condotta che deve risultare eziologicamente collegata all'evento sostanziale, rappresentato dal dissesto dell'imprenditore, tale reato societario deve rilevare quale condotta volta a provocare il dissesto della società.
      Secondo la Corte, il concetto di dissesto rilevante in ambito penale fallimentare, deve essere inteso non tanto come "una condizione di generico disordine dell'attività della società, quanto una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente, che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d'atto dell'impossibilità di proseguire l'attività, può comportare l'aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l'inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori». (Cass. pen. , 25 maggio 2011, n. 32899) In sostanza la Corte di cassazione ha ritenuto che " il reato in questione sussiste anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente (Cass. pen. 28 marzo 2003, n. 19806; Cass. pen. 16 ottobre 2013, n. 8413/14; Cass. pen. 11 gennaio 2013, n. 17021; Cass. pen. 12 aprile 2013, n. 28508; Cass. pen. 18 giugno 2014, n. 42811Cass. pen. 23 marzo 2015, n. 37555). Cass. pen. n. 17021 del 2013, citata, si riferisce proprio ad una situazione simile a quella da lei rappresentata in quanto afferma che "Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario l'amministratore (art. 223, co. 2 n. 1 l.fall.) che, attraverso mendaci appostazioni nei bilanci, simuli un inesistente stato di solidità della società, consentendo così alla stessa di ottenere nuovi finanziamenti bancari ed ulteriori forniture, giacché, agevolando in tal modo l'aumento dell'esposizione debitoria della fallita, determina l'aggravamento del suo dissesto". Ancor più chiaramente Cass. pen. n. 28508 del 2013 cit. precisa che sussiste il reato di bancarotta impropria da reato societario in caso di esposizione nel bilancio di dati non veri al fine di occultare la sostanziale perdita del capitale sociale,  evitando così che si palesasse la necessità di procedere al suo rifinanziamento o alla liquidazione della società, provvedimenti la cui mancata adozione determinava l'aggravamento del dissesto di quest'ultima  (nello stesso senso Cass. pen. n. 42811 del 2014 cit.).
      L'aggravamento, alla luce anche del nuovo testo dell'art. 2486 c.c., può essere determinato dalla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui il reato è stato compiuto con la falsificazione e il patrimonio netto riscontrato alla data della dichiarazione di fallimento.
      Zucchetti Sg srl
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      10/09/2019 08:33

      RE: Reati fallimentari societari

      Non mi avete risposto con riferimento alla alla questione dell'esistenza o meno anche del reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 L.F) e del suo rapporto con l'art. 223 comma 2 n. 1 L.F.
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        10/09/2019 18:35

        RE: RE: Reati fallimentari societari

        Ci sembrava di aver risposto impostando l'intera risposta sui contorni del reato di cui all'art. 223 comma 2, n. 1 L.F. ritenendo, evidentemente, che la fattispecie da lei esposta rientrasse in tale previsione. Se poi gli amministratori hanno commesso anche un reato di ricorso abusivo del credito è questione da accertare in fatto.
        Zucchetti SG sr