Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

concordato fallimentare ed insinuazione sospesa per giudizio pendente.

  • Armando Sorrentino

    Portici (NA)
    29/02/2020 12:24

    concordato fallimentare ed insinuazione sospesa per giudizio pendente.

    Ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del mio compenso maturato quale commissario giudiziale di un concordato preventivo in continuità, non omologato. Ho proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento, successivamente dichiarato, per gli importi richiesti nel giudizio pendente in cassazione. Il GD ha emesso il seguente provvedimento:" (…..) rilevato che non ricorrono le ipotesi tassative di ammissione con riserva di cui all'art. 96 LF (stante l'assenza di alcun titolo giudiziale non definitivo), rilavata la pendenza del procedimento giudiziale innanzi la cassazione per la definizione del credito di cui si chiede l'ammissione, dispone la sospensione della presente fase accertativa ex art. 295 cpc".
    Successivamente è stato omologato un concordato fallimentare, quindi, in caso di esito positivo del giudizio de quo sarei pagato dall'assuntore.
    Il mio quesito è il seguente: devo riassumere la causa pendente in cassazione nei confronti dell'assuntore?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/03/2020 09:30

      RE: concordato fallimentare ed insinuazione sospesa per giudizio pendente.

      Per inquadrare il problema, per effetto del richiamo dell'art. 39 da parte dell'art. 165, il tribunale ha liquidato il suo compenso con decreto "non soggetto a reclamo", per cui lei , essendo insoddisfatto della liquidazione, ha impugnato il decreto in Cassazione in via straordinaria, ex art. 111 Cost.. Successivamente il debitore che era stato ammesso al concordato (nel quale lei aveva esplicato le funzioni di commissario) è stata dichiarata fallita e lei ha insinuato al passivo il suo credito in pendenza della causa in cassazione; in sede di verifica il giudice ha disposto la sospensione della fase accertativa ex art. 295 cpc e d attualmente è intervenuto concordato fallimentare con assuntore.
      Tralasciando le perplessità che desta il provvedimento di sospensione in sede di verifica del passivo, il problema che lei si pone è se riassumere la causa in cassazione nei confronti dell'assuntore del concordato.
      Il problema non dovrebbe esistere perché al giudizio di cassazione non è applicabile, neanche in via analogica, l'istituto dell'interruzione per uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab initio un processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico (testuale , Cass. 05/08/2013, n.18601; Cass., 14 ottobre 2005, n. 20004, ecc.). Se il processo non si è quindi interrotto per la dichiarazione di fallimento, né pe rla chiusura dello stesso a seguito di concordato, lo stesso non può essere riassunto.
      Zucchetti SG srl