Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

vendita immobiliare fallimentare e condizioni relative

  • Silvia Pavanello

    Milano
    06/10/2021 10:49

    vendita immobiliare fallimentare e condizioni relative

    Buongiorno.
    un compendio immobiliare di un Fallimento presenta numerose e complesse problematiche ( urbanistiche, edilizie, catastali e giuridiche) sorte ante procedura, che ne rendono molto difficoltosa la vendita, e che necessitano ( per la loro risoluzione) dell'avvio di un contenzioso, nei confronti dei soggetti responsabili.
    La domanda è la seguente: l'azione legale può essere " ceduta" unitamente all'immobile, indicando tra le condizioni di vendita per l'aggiudicazione, anche questa circostanza, e "quantificando" ,quindi, anche il valore dell'azione, quale "asset" complessivo della cessione ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/10/2021 18:44

      RE: vendita immobiliare fallimentare e condizioni relative

      La legge fallimentare prevede solo la cessione delle azioni revocatorie (art. 106 l. fall. condizionata alla relativa pendenza) in quanto essendo l'azione revocatoria fallimentare azione tipica che nasce nel fallimento era necessario prevederne espressamente la cessione ela possibilità, quindi che potessero tali azioni essere eserciatre anche fuori dal fallimento da un soggetto diverso dal curatore.
      Per le altre azioni non vi è bisogno di prevedere una cessione in quanto qualora nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, l'art. 111 c.p.c., stabilisce, come regola principale , che il processo prosegue tra le parti originarie, in modo da non pregiudicare i diritti della controparte, ma poi prevede , al terzo comma, che "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso". Nel caso di vednita da parte di un fallimento non dovrebbero nascere difficoltò alla estromissione dal giudizio dell'alienante.
      Il vero problema in questi casi è individuare "il diritto controverso", essendo problema non poco discusso in dottrina. In giurisprudenza sembra prevalere l'idea che ricorre la successione a titolo particolare nel diritto controverso «in ogni caso in cui l'alienazione comporti - per un rapporto di derivazione sostanziale - il subentrare dell'acquirente nella posizione giuridica attiva o passiva cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio» (Cass. n. 3868/1983; Cass. n. 8316/2003). Si tratta di una interpretazione ampia della norma in quanto vede la successione a titolo particolare nel diritto controverso quale subentro nella posizione processuale, sia pure in dipendenza del fenomeno successorio verificatosi sul terreno del diritto sostanziale, di modo che l'art. 111 si applica non solo in caso di trasferimento dell'identico diritto, ma anche allorché l'oggetto della successione sul piano sostanziale sia costituito da una situazione giuridica soggettiva rispetto alla quale il diritto controverso si trovi in un rapporto di accessorietà-dipendenza. In sostanza coinvolge tutte le azioni che hanno ad oggetto il bene trasferito.
      Zucchetti SG srl