Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

COMUNICAZIONI AI CREDITORI PROCEDURE ANTE 2012 - URGENTE-

  • Saverio Salvatore

    ancona
    13/09/2019 12:24

    COMUNICAZIONI AI CREDITORI PROCEDURE ANTE 2012 - URGENTE-

    Buongiorno, il quesito è il seguente.
    Fallimento dichiarato ante 2012, nel quale erano state già effettuate -al 19/12/12- le comunicazioni ex art. 92 L.F. e già dichiarato esecutivo lo stato passivo.
    Ex Lege n. 221/12 il Curatore, entro il 30/06/13, comunicava a mezzo raccomandata a.r. a tutti i creditori, presso i domicili eletti nelle insinuazioni, il nuovo indirizzo PEC della procedura con invito ai destinatari a comunicare un loro indirizzo di posta elettronica certificata entro tre mesi e con avviso che -in difetto- dal 31/10/13 tutte le comunicazioni sarebbero state effettuate tramite deposito in Cancelleria.
    E' accaduto che diversi avvocati domiciliatari , pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata a.r., non hanno mai fornito risposta alcuna.
    Mi chiedo se sia legittimo per il Curatore, in punto di diritto, continuare, dopo anni, ad effettuare per tali creditori tutte le comunicazioni (ad es. relazioni periodiche, riparti, conto di gestione etc.etc..) esclusivamente tramite deposito in Cancelleria (con liberazione da qualsiasi altro obbligo) o se invece, nonostante la conclamata mancata risposta alla comunicazione del 2013, il Curatore DEBBA comunque inviare le comunicazioni alle PEC dei legali domiciliatari, in quanto facilmente reperibili.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/09/2019 19:57

      RE: COMUNICAZIONI AI CREDITORI PROCEDURE ANTE 2012 - URGENTE-

      Lei ha correttamente seguito le indicazioni dettate dall'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, che, per le procedure in cui, alla data del 19.12.2012, fosse stata già effettuata la comunicazione ai creditori, prescrive che "le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013" aggiungendo al comma quinto che: "Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
      Ritualmente, quindi, le comunicazione ai creditori rimasti silenti al suo invito, sono state fatte mediante deposito in cancelleria e potrebbe continuare così; tuttavia se può reperire l'indirizzo Pec di questi creditori può- non deve- anche utilizzare questo strumento. Ad ogni modo, prima di farlo, noi consigliamo di inviare una comunicazione con cui, premesso che, a causa della mancata risposta alla sua del …, ha effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 17 d.l. 179 del 2012, le comunicazioni dovute mediante deposito in cancelleria, chiede, avendo reperito per altra via la Pec del destinatario, se gradisce che le future comunicazioni siano eseguite con questo mezzo o ancora mediante deposito in cancelleria.
      Zucchetti Sg srl