Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Liberazione immobile del fallito

  • Giuliana Pallucca

    MATELICA (MC)
    24/07/2020 18:16

    Liberazione immobile del fallito

    Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 al comma 6 dell'art. 103 dispone che "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020", scadenza poi prorogata.
    Tale disposizione deve essere applicata anche alle procedure concorsuali?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/07/2020 19:00

      RE: Liberazione immobile del fallito

      Il decreto legge n. 18 del 17.03.2020, il c.d. decreto "Cura Italia", ha previsto all'art. 103, comma 6, la sospensione fino al 30 giugno 2020 (termine poi prorogato all'1.9.2020 con la legge di conversione n. 27 del 2020 e successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020) dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso. (Cosa ben diversa dalla sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, di cui all'art. 54ter dello stesso decreto legge).
      Il riferimento ai provvedimenti di rilascio fa capire che rientrano nella previsione normativa quegli sfratti che si trovavano, all'entra in vigore della legge, già nella fase esecutiva e, quindi, lì dove vi era già stata l'udienza di convalida dello sfratto con l'emissione del provvedimento di sfratto esecutivo.
      Al di la della portata applicativa della norma, bisogna capire- perché questo è l'oggetto del quesito- in quali casi può sorgere il problema della applicazione della stessa alle procedure fallimentari. A nostro avviso, le ipotesi prospettabili sono le seguenti:
      a- Fallimento del conduttore, che deve suddividersi in due sottospecie:
      a.1- Se l'oggetto della locazione era un bene destinato ad uso abitativo, questo rapporto è estraneo alla procedura fallimentare e rimane tra conduttore e locatore, con conseguente applicazione, nei confronti del conduttore della possibilità dello sfratto per eventuale inadempimento o finita locazione e sospensione in base alla normativa citata, ove ne ricorrano i requisiti.
      a.2-Se l'oggetto della locazione è un bene non ad uso abitativo, il curatore si è trovato di fronte ad un contratto di locazione commerciale pendente da regolare a norma dell'art. 80 l.fall. per cui egli o ha esercitato il recesso di cui al comma terzo - nel qual caso il rapporto è cessato- oppure, in mancanza di recesso, è subentrato automaticamente nella locazione, assumendo la posizione della parte contrattuale fallita. In questo caso, può porsi il problema se la normativa emergenziale citata possa essere applicata al fallimento nel caso ne ricorrano i requisiti. La specialità della norma in questione il cui scopo è quello di tutelare le esigenze abitative e commerciali dei conduttori in difficoltà a pagare i canoni a causa dell'epidemia da Covid-19, fa ritenere che la sospensione non si applichi in questa fattispecie in cui sia subentrato il fallimento nel rapporto locativo al posto del conduttore, per cui, a nostro avviso, valgono le norme ordinarie.
      b-Fallimento del locatore . Questo evento, a norma del primo comma dell'art. 80 non scioglie il contratto di locazione e il curatore, subentrato nel rapporto, può esercitare le relative azioni che avrebbe potuto effettuare il fallito e , quindi agire per sfratto. In questo caso, la tutela sottesa alla norma emergenziale, riferita al conduttore in bonis esiste, per cui lo sfratto rimane sospeso, se rientra nella previsione della norma da cui si è partiti.
      Zucchetti SG srl
      • Giuliana Pallucca

        MATELICA (MC)
        27/07/2020 18:15

        RE: RE: Liberazione immobile del fallito

        Chiedo scusa, ma nella fretta ho dato tutto per scontato e non ho precisato che l'immobile è l'abitazione del fallito. Fallimento di una sas e quindi del socio illimitatamente responsabile.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/07/2020 19:50

          RE: RE: RE: Liberazione immobile del fallito

          Ed allora, come accennavamo nella precedente risposta, trova applicazione l'art. 54ter del d.l.17.3.2020 n. 18, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone che "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (30 aprile 2020), ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".
          Come già abbiamo detto in una precedente occasione, il riferimento alla sospensione di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile delimita in maniera puntuale il campo di applicazione della disposizione in parola alle sole esecuzioni individuali, per cui essa non può spiegare i propri effetti nell'ambito di procedure esecutive diverse. Né a conclusione diversa può pervenirsi attraverso una applicazione analogica della norma perché il ricorso all'analogia in questo caso è inibito dalla natura eccezionale della norma (e dunque dal divieto di cui all'art. 14 disp.prel. c.c.).
          Del resto, la scelta normativa di circoscrivere alle sole esecuzioni individuali la sospensione in parola ha una sua logica, coerente con la ratio dell'art. 54-ter, quale si ricava dalla lettura complessiva della normativa introdotta per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto.
          Invero, scopo della disposizione non sembra tanto quello di tutelare le esigenze abitative del debitore (per fronteggiare le quali si è intervenuto sull'attuazione dell'ordine di liberazione con l'art. 103, comma 6, di cui si è parlato nella precedente risposta) quanto piuttosto quello di intervenire sulla garanzia patrimoniale generica, ponendo temporaneamente al riparo dalla vendita l'abitazione principale del debitore, nell'auspicio (evidentemente) che questi possa, nell'arco temporale di sei mesi, trovare le risorse finanziarie per evitarne la liquidazione (accedendo, ad esempio, al beneficio della conversione del pignoramento, concordando con i creditori un piano di rientro che consenta la presentazione di una richiesta congiunta di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c., reperendo fonti di finanziamento che gli permettano l'adempimento della obbligazione fatta valere in executivis, così da ottenere dal creditore una dichiarazione di rinuncia all'esecuzione). Orbene, una esigenza di questo tipo non si pone in sede fallimentare o di liquidazione del patrimonio, poiché in questo caso il debitore non ha ormai alcuna possibilità di evitare la vendita del cespite, non esistendo nell'ambito di queste procedure istituti analoghi a quelli che abbiamo appena richiamato.
          Zucchetti SG Srl
          • Fiorina Avventuriera

            Belvedere Marittimo (CS)
            22/01/2021 16:12

            RE: RE: RE: RE: Liberazione immobile del fallito

            Come il collega, mi interessa sapere cosa ne pensate circa l'applicazione dell'art.103 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 comma 6 . Il caso è il fallimento di un imprenditore individuale, che abita nell'appartamento, di sua proprietà, appreso alla massa a seguito della dichiarazione di fallimento.
            Il bene, aggiudicato nel corso dell'ultimo esperimento di vendita, deve essere liberato ai sensi dell'art. 54 c.p.c. e 560 comma 8 c.p.c..
            La vendita si è tenuta sul presupposto che l'art. 54 ter non si applichi alle procedure fallimentari. Adesso, tuttavia, si pone il problema della liberazione. Ritenete che l'art. 103 impedisca alla curatela di procedere alla liberazione forzosa dell'immobile e che quindi questa norma sia applicabile anche alle procedure fallimentari?
            • Zucchetti SG

              25/01/2021 06:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Liberazione immobile del fallito

              La risposta all'interrogativo impone una preliminare ricostruzione del dato normativo, alla luce delle modifiche da ultimo intervenute.
              L'art. 103, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva che "L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020".
              L'art. 13, comma 13 del decreto "Mille proroghe" (d.l. 31 dicembre 2020, n. 183) ha disposto che la sospensione prevista da questa norma, è prorogata sino al 30 giugno 2021.
              Tuttavia la proroga non è generalizzata, ma limitata:
              1. ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze;
              2. ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
              La norma non è di facile interpretazione, contiene diverse criptiche locuzioni.
              In primo luogo il decreto di trasferimento non è adottato ai sensi del secondo comma dell'art. 586, ma in forza del primo comma della medesima disposizione.
              In secondo luogo non esiste un provvedimento di rilascio conseguente all'adozione di un decreto di trasferimento ma, è lo stesso decreto di trasferimento a contenere, a norma dell'art. 586, secondo comma, l'ingiunzione al rilascio (ed a costituire titolo esecutivo per il rilascio a norma del successivo comma 3).
              Ed allora, provando a dare un senso alla disposizione, si può dire che la sospensione riguardi le esecuzioni intraprese, in forza del decreto di trasferimento, per eseguire coattivamente quella ingiunzione, sicché essa non si estende all'attuazione dell'ordine di liberazione, eventualmente adottato prima del decreto di trasferimento.
              Posta questa premessa, siamo dell'avviso per cui resta sospesa l'esecuzione per rilascio intrapresa in forza del decreto di trasferimento nonché l'attuazione dell'ordine di liberazione che dovesse essere emesso contestualmente al decreto di trasferimento.
              A proposito dell'ordine di liberazione, è ben vero che secondo una tesi sostenuta in dottrina e da taluna giurisprudenza (Tribunale, Verona, 13 maggio 2020; Trib. Bari, 24 luglio 2020) gli ordini di liberazione si attuano e non si eseguono (con la conseguenza che essi sono fuori dall'applicazione dell'art. 103 comma 6 d.l. 18/2020), ma è altrettanto vero questa: da un lato sarebbe una interpretatio abrogans della disposizione, poiché nel vietare l'esecuzione per rilascio intrapresa in forza del decreto di trasferimento, consentirebbe l'attuazione dell'ordine di liberazione che contestualmente al decreto dovesse essere emesso; dall'altro, non sembra aderire alla lettera della norma come da ultimo prorogata, atteso che si parla di provvedimenti di rilascio conseguenti al decreto di trasferimento, e tale non può che essere l'ordine di liberazione.
              Traendo le fila delle riflessioni qui svolte riteniamo che:
              - resta certamente sospesa l'esecuzione per rilascio intrapresa in forza del decreto di trasferimento;
              - resta secondo noi sospesa anche l'attuazione dell'ordine di liberazione pronunciato contestualmente all'adozione del decreto di trasferimento;
              - è possibile attuare un eventuale ordine di liberazione che sia stato pronunciato prima della pronuncia del decreto di trasferimento, a proposito del quale ricordiamo che secondo la giurisprudenza l'ordine di liberazione può essere adottato dal giudice delegato non solo quando la vendita si svolga secondo le norme del codice di rito, ex art. 107 comma 2 l.fall. (Trib. Reggio Emilia Sez. fall., Ord., 26/10/2013 e Trib. Pescara Sez. Fall. Ord. 03/06/2016) man anche nei casi di vendite competitive ( Trib. Mantova, 13 ottobre 2016).