Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Pec società fallita - Camera di Commercio

  • Stefano Scarpetti

    Pesaro (PU)
    09/09/2020 16:30

    Pec società fallita - Camera di Commercio

    In seguito alla recenti modifiche introdotte dall'articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020 n. 76) e conseguenti sanzioni per la mancata comunicazione della PEC a partire dal 1° ottobre 2020 si chiede un vostro parere su come i Curatori Fallimentari dovranno comportarsi per le società in Fallimento che risultano prive di PEC (anche al fine di evitare sanzioni). In passato la Camera di Commercio non accettava la comunicazione della PEC della procedura fallimentare (che risulta già comunicata in sede di nomina e accettazione dell'incarico). Ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/09/2020 12:39

      RE: Pec società fallita - Camera di Commercio

      A nostro avviso i curatori hanno solo l'obbligo di comunicare entro dieci giorni dalla nomina, al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o comunque quello scelto per la procedura (art. 2bis dell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 introdotto con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013); ora questo indirizzo si chiamerà domicilio digitale e nel CCII è previsto che sia il Ministero a fornirlo al curatore tramite cancelleria.
      Come lei correttamente rileva la nuova normativa riguarda gli obblighi dell'imprenditore, il quale anche se fallito dovrà osservare gli incombenti pubblicitari che la legge gli impone. Tanto vale anche per la società dichiarata fallita perché questa, fin quando non viene cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento, sopravvive e mantiene i suoi organi, per cui è la società che deve provvedere agli incombenti di cui tratta il nuovo d.l.
      Zucchetti SG srl
      • Stefano Scarpetti

        Pesaro (PU)
        10/09/2020 16:24

        RE: RE: Pec società fallita - Camera di Commercio

        Ringrazio per il riscontro. Evidenzio che in risposta ad apposito quesito la Camera di Commercio locale
        ha confermato l'impossibilità per il curatore di comunicare la PEC della procedura come domicilio digitale della società, pertanto ritengo che l'obbligo ricada in capo all'amministratore/liquidatore (come da vostro parere). A questo punto mi sorge il dubbio se la società può essere considerata responsabile in solido per eventuali sanzioni?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/09/2020 20:12

          RE: RE: RE: Pec società fallita - Camera di Commercio

          La responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, tuttavia tutte le norme succedutesi in materia prevedono la responsabilità solidale della società.
          Queste conseguenza, ad ogni modo, non si riversano sulla procedura fallimentare in quanto relativa ad attività del fallito successiva al fallimento.
          Zucchetti Sg srl