Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Emissione fattura

  • Giuseppina Lo Porto

    CROTONE
    14/02/2012 15:58

    Emissione fattura

    Spett.le Zucchetti,

    gradirei il Vs autorevole parere in merito alla seguente circostanza:
    Vendita di immobile nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, nelle more la società fallisce ed il curatore fa istanza al G.E. al fine di acquisire la somma considerato che tra gli intervenuti non c'è un creditore fondiario.
    Il notaio venuto a conoscenza di tale circostanza chiede alla curatela di emettre fattura per l'intero importo del prezzo di aggiudicazione al fine di ottemperare al pagamento dell'Iva che verrebbe immediatamente accreditata nelle casse della curatela.
    Mi chiedo se è corretto tale comportamento considerando che in sede di piano di riparto il CTU dovrà tener conto delle spese di procedura per cui alla curatela verrà assegnata una somma inferiore.
    Non sarebbe opportuno emettere una nota di debito con l'esposizione della sola Iva e procedere con il pagamento della stessa nei termini di legge?
    Grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/03/2012 19:32

      RE: Emissione fattura


      Il comportamento suggerito dal Notaio appare assolutamente corretto.

      La fattura deve essere emessa per il prezzo di aggiudicazione e, facendo attenzione alle varie possibili fattispecie per le quali il D.P.R. 633/72 stabilisce trattamenti particolari (esenzione, reverse charge), assoggettata a IVA se dovuta.

      Nel momento in cui parte di tale complessivo importo verrà trattenuta dal Notaio a pagamento delle spese di procedura, dopo aver contabilizzato l'intero prezzo di aggiudicazione come realizzo di attivo, queste ultime costituiranno costi della procedura.
      • Daniele Zavagnin

        Somma Lombardo (VA)
        05/06/2019 18:15

        RE: RE: Emissione fattura

        Buonasera,
        desidererei sottoporre questo diverso caso di emissione fattura da parte della Curatela.
        Il fallito è un imprenditore individuale che esercitava anche una professione tecnica (albo geometri), attività questa poi sospesa col fallimento e comunque non autorizzata ex artt. 42-46 LF.
        La Curatela ha incassato dei crediti derivanti dalla pregressa attività professionale ed al tempo non fatturati; ci si chiede se sia corretto l'addebito (ora) in fattura del CPA, l'applicazione della R.A. da parte del pagatore ed il versamento del contributo previdenziale alla Cassa, la cui posizione risulta chiusa a seguito dell'intervenuto fallimento.
        Ringrazio per la cortese attenzione.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          02/07/2019 12:04

          RE: RE: RE: Emissione fattura

          Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, la fattispecie non è specificamente disciplinata né dalla legge né dai regolamenti della cassa di previdenza, né ci risulta sia mai stata affrontata in prassi o giurisprudenza, di conseguenza per quanto riguarda tale parte del quesito tentiamo una risposta basandoci su principi generali, sottolineando che quella che proporremo è una ipotesi di comportamento, che ben potrebbe essere contestata seguendo iter logici diversi.
          Partiamo dalle problematiche fiscali, che ci paiono inquadrabili con ragionevole certezza.
          Per quanto riguarda l'IVA, come pare essere sottinteso nel quesito, dato che il numero di partita IVA è unico per entrambe le attività, riteniamo indubbio che il Curatore debba emettere fattura ed effettuare gli adempimenti conseguenti.
          Per quanto riguarda le imposte dirette, l'art. 183 del T.U.I.R. è chiarissimo nello stabilire un regime speciale, e demandare al Curatore i relativi adempimenti, solo per il reddito di impresa. Sarà il fallito a dover inserire il reddito in questione nella propria dichiarazione dei redditi da presentare nei termini ordinari in corso di procedura, pagando le relative imposte.
          Riteniamo (pur senza poterne essere certi) che, stante il dettato dell'art. 42, II comma, l.fall. ("Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi") il fallito possa chiedere alla procedura le risorse necessarie per far fronte al debito tributario conseguente l'importo in questione (per evitare che il fallito riceva dalla procedura tale importo e lo trattenga senza versare le imposte il Giudice Delegato potrebbe disporre che il Curatore provveda direttamente al pagamento delle stesse).
          Da ciò discende che chi paga il compenso dovrà normalmente operare e versare la relativa ritenuta d'acconto.

          Come anticipato, meno chiara è la questione relativa all'addebito del contributo integrativo (CPA) in fattura, che risolveremmo con una applicazione letterale del punto 2.1 del Regolamento sulla contribuzione della Cassa geometri, il quale stabilisce che "Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo".
          Pertanto, dato che il compenso in questione confluirà nel volume d'affari IVA, se il fallito è ancora iscritto all'Albo il contributo integrativo è dovuto, la maggiorazione applicabile, e il relativo importo, che il fallito dovrà versare alla Cassa, gli dovrà essere corrisposto dal Curatore:
          - se lo si considera un debito "incontrato per l'acquisto" del compenso, per i motivi già cennati sopra
          - se lo si considera un debito in prededuzione, perché ne venga effettuato il pagamento
          - in entrambi i casi perché, comportandosi diversamente, si avrebbe a nostro avviso un indebito arricchimento della procedura.
          Se il fallito non è più iscritto all'Albo dei geometri la questione è più delicata perché:
          - da un lato, logica vorrebbe che, trattandosi comunque di compensi per attività professionale, dovrebbe essere riaperta la posizione presso la Cassa e il compenso assoggettato a contribuzione, sia soggettiva sia integrativa (senza applicazione dei minimi, a nostro avviso)
          - dall'altro, la fattispecie non è espressamente disciplinata dal Regolamento e quindi tale riapertura potrebbe non essere necessaria nè, forse, consentita, non essendo egli più iscritto all'Albo.
          Come abbiamo scritto in apertura, su questo aspetto non siamo in grado di dare certezze.