Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE FONDO PATRIMONIALE IMMOBILE ANTE O POST VENDITA

  • Diego Cuccu'

    Porto Sant'Elpidio (FM)
    06/09/2021 19:48

    CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE FONDO PATRIMONIALE IMMOBILE ANTE O POST VENDITA

    Si chiede cortesemente di avere un Vostro parere su quanto di seguito esposto.
    Il socio fallito di una SNC nel quinquennio prima della dichiarazione di fallimento, trascriveva sugli immobili di sua proprietà un "fondo patrimoniale" ex art. 167 e ss. c.c.
    La Curatela promuoveva, quindi, azione revocatoria ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
    Nelle more del giudizio, il socio fallito veniva a mancare ed il fondo patrimoniale cessava in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 149 e 171 c.c.; di talché il procedimento verrà dichiarato interrotto e non sarà riassunto essendo cessata la materia del contendere.
    Pertanto la Curatela provvederà alla trascrizione ex art. 88 L.F. della sentenza di Fallimento sui beni oggetto del fondo patrimoniale e, successivamente, procederà alla vendita ex art. 107 L.F..
    Si chiede se:
    1- è possibile annotare la restrizione/cancellazione del fondo patrimoniale (prima della vendita) essendo lo stesso venuto meno per la morte del disponente (fallito) evitando così il rischio dell'inappetibilità del bene;
    2- In caso negativo si chiede se è opportuno che il Delegato alla vendita indichi nell'avviso che v'è la presenza di tale vincolo (fondo patrimoniale);
    3- se, il Giudice Delegato può ordinare la cancellazione del vincolo ex art. 108 L.F. a seguito del decreto di trasferimento.
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/09/2021 09:42

      RE: CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE FONDO PATRIMONIALE IMMOBILE ANTE O POST VENDITA

      Non vi è dubbio che per effetto del combinato disposto degli artt. 149 e 171 c.c. la morte del costituente il fondo patrimoniale abbia determinato la cessazione dello stesso, ma la domanda da farsi è quali sono gli effetti di tale cessazione.
      Questo è un terreno molto impervio che richiederebbe il parere di un esperto di diritto familiare patrimoniale. Lei dà per scontato che aciolto il fondo i beni oggetto dello stesso vengano acquisiti all'attivo fallimentare, ma ma noi abbiamo molti dubbi in proposito perché se, come la sua domanda lascia intendere, il fallito disponente si era riservata la proprietà del bene inserito nel fondo, una volta deceduto, si apre la sua successione e detto bene si trasferisce agli eredi secondo quanto previsto dalla legge o dal testamento mancando una decisione giudiziale che abbia dichiarato la inefficacia della costituzione del fondo. Riteniamo pertanto, ma, ripetiamo questa è materia che fuoriesce dalle nostre competenze, che lei dovrebbe riassumere il giudizio nei confronti degli eredi per ottenere comunque la dichiarazione di inefficacia del fondo, che retroagisce al momento della trascrizione della domanda, per poter acquisire il bene.
      Qualora si ritenga di non seguire questa via, la cancellazione della costituzione del fondo patrimoniale potrà disporla il g.d. ai sensi del secondo comma dell'art. 108 l. fall. all'atto della vendita; nel frattempo nell'ordinanza di vendita o bando di gara si può fare presente che il bene formava oggetto di un fondo patrimoniale che è cessato per effeto della morte del costituente, per cui sarà disposta la cancellazione all'atto della vendita unitamente agli altri pesi e oneri.
      Zucchetti SG srl