Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Insinuazione Tardiva Liquidazione Coatta Amministrativa

  • Alberto Valcarenghi

    Crema (CR)
    13/03/2013 13:18

    Insinuazione Tardiva Liquidazione Coatta Amministrativa

    Il Tribunale di Milano nella comunicazione di servizio n. 4/2012 del 27 dicembre 2012 in relazione alle insinuazioni tardive nelle Liquidazione Coatte Amministrative (successive all'entrata in vigore del D.Lgs n. 5/2006 ossia dopo il 16/7/2006) evidenzia quanto segue "… per ragioni sistematiche e secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che anche le insinuazioni tardive vadano presentate direttamente al commissario liquidatore, che deve d'ufficio esaminarle e predisporre il progetto di stato passivo (senza l'intervento del Giudice)".
    In sintesi, in base a quanto sopra indicato, il creditore non deve presentare al Giudice Istruttore la domanda di insinuazione tardiva. Per cortesia posso avere un vostro parere in merito e qualche elemento di supporto a tale interpretazione ??
    Grazie
    Alberto Valcarenghi
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2013 18:46

      RE: Insinuazione Tardiva Liquidazione Coatta Amministrativa

      Il secondo comma dell'art. 209 dispone che le domande tardive di crediti sono disciplinate dall'art. 101, ma l'estensione di tale norma alla liquidazione coatta ha sempre presentato aspetti problematici perché, come è noto, lo stato passivo nella liquidazione coatta è formato dal commissario e il giudice interviene soltanto in caso di impugnazione, nel mentre l'applicazione dell'art. 101 attribuirebbe al giudice l'esame della domande; di conseguenza, per evitare un trattamento differenziato tra domande tempestive e tardive- che, a seguito della riforma del 2006, sono entrambe assoggettate allo stesso rito- si è ritenuto (così Pajardi, Codice del fallimento, Milano 2009, pag. 1919; Aprile- Ghedini, Commento art. 209 in Commentario Ferro, 2008, pag.393) che anche le domande tardive debbano essere esaminate dal commissario, con intervento del giudice solo in via eventuale.
      Noi condividiamo questa interpretazione, ed, evidentemente, ad essa si ispira anche il Trib. di Milano quando, nella comunicazione di servizio citata, richiede che la domanda tardiva sia fatta pervenire non in cancelleria, ma direttamente al commissario liquidatore, così come a lui si rivolgono per osservazioni o istanza a norma dell'ult. comma dell'art. 207 o per chiedere il riconoscimento dei propri diritti nell'ipotesi prevista dall'art. 208. Soluzione, peraltro, rafforzata dalla modifica degli artt. 207 e 208 introdotte con il d.l. n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012, che ha istituzionalizzato in tutte le procedure il rapporto diretto tra creditori e organi delle varie procedure.
      Zucchetti SG Srl
      • Domenico Apa

        Pagani (SA)
        12/07/2018 20:35

        RE: RE: Insinuazione Tardiva Liquidazione Coatta Amministrativa

        Salve, ricercando nel forum ho trovato questa discussione, e poiché sto affrontando un caso simile, sono a chiedere un parere: nello specifico, avendo ricevuto regolarmente domanda di insinuazione tardiva in una LCA, ed avendo predisposto lo stato passivo tardive, il mio dubbio è, se prima di depositare lo stesso presso la cancelleria del Tribunale di competenza, debba preventivamente inviarlo al creditore "tardivo" per permettergli osservazioni o controdeduzioni, oppure tale passaggio è superfluo e l'eventuale impugnazione dovrà poi avvenire davanti al Giudice?
        Grazie per la cortese attenzione.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/07/2018 18:26

          RE: RE: RE: Insinuazione Tardiva Liquidazione Coatta Amministrativa

          Come abbiamo detto nel post che precede, è stata sempre abbastanza incerta l'ampiezza dell'applicazione dell'art. 101 alla liquidazione coatta, posto che se è vero che il secondo comma dell'art. 209 dispone che le domande tardive di crediti sono disciplinate dall'art. 101, è anche vero che stato passivo nella liquidazione coatta è formato dal commissario e il giudice interviene soltanto in caso di impugnazione. Tuttavia, con riguardo alla sua domanda non vediamo alcuna difficoltà ad individuare il comportamento del commissario a fronte di domanda tardiva perché il richiamo nell'art. 209 dell'art. 101 ha lo scopo di consentire le insinuazioni tardive (oltre che le impugnazioni dello stato passivo con i richiami degli art. 98 e 99) nella liquidazione coatta con applicazione delle relative regole; orbene, l'art. 101 dispone tra l'altro che per l'accertamento dei crediti si seguono la disciplina dettata per l'esame delle domande tempestive, di modo che, poichè, nella l.c.a. le domande tempestive vengono esaminate in conformità, per quanto qui interessa, al disposto del primo comma dell'art. 209, lo stesso meccanismo deve usare per le tardive.
          Di conseguenza, il commissario formato l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale e trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma.
          Zucchetti SG srl
          • Domenico Apa

            Pagani (SA)
            13/07/2018 20:11

            RE: RE: RE: RE: Insinuazione Tardiva Liquidazione Coatta Amministrativa

            Grazie mille, come sempre precisi e puntuali nelle risposte.