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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Atto del concordato opponibile al successivo fallimento
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Alberto Biccheri
CITTA DI CASTELLO (PG)22/06/2021 17:39Atto del concordato opponibile al successivo fallimento
Nel 2018 il liquidatore giudiziario di un concordato preventivo, concedeva l'utilizzo di una parte di un immobile ad un terzo soggetto tramite contratto di affitto. Nel contratto veniva specificato che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria erano a carico del locatario che accettava il bene nelle condizioni in cui lo stesso si trovava.
Successivamente, sempre nel 2018, veniva dichiarato il fallimento e chiuso il concordato.
Il curatore, verificato che l'affittuario non aveva versato i canoni di locazione, procedeva in via giudiziaria per lo sfratto e per i canoni impagati.
Il locatario sosteneva che il debito per i canoni era compensato dal credito nei confronti della società ora fallita, per lavori di pulizia e manutenzione straordinaria sostenuti per l'utilizzo dell'immobile locato altrimenti non fruibile.
Il Giudice concedeva lo sfratto per morosità.
Nel frattempo, purtroppo, l'ex liquidatore veniva meno.
Il curatore notificava lo sfratto in attesa di procedere in via separata per il recupero dei canoni non riscossi.
A questo punto, il locatario ritrova e consegna un documento al curatore in cui il liquidatore giudiziario in vigenza di concordato e due giorni dopo la firma del contratto di affitto, autorizzava il locatario a compiere lavori di pulizia e di manutenzione straordinaria a spese della procedura con compensazione dei canoni, fissando un tetto massimo di spesa. A seguito di tale autorizzazione il locatario ha eseguito i lavori il cui costo ora pretende di compensare.
Ora tale documento, consegnato in copia dal locatario al curatore, appare veritiero ma non risulta depositato in cancelleria pertanto non è stato approvato né dal Comitato del concordato né dal giudice delegato né dal commissario.
Si domanda quale valenza può avere tale documento predisposto e firmato dal liquidatore nella pienezza dei propri poteri ma da nessun altro organo della procedura concordataria.
Il terzo, locatario in buona fede, può opporre questa scrittura al curatore fallimentare nell'ambito dello sfratto e del decreto ingiuntivo, pretendendo la compensazione?
Con l'auspicio di essere stato chiaro, ringrazio e saluto-
Zucchetti SG
Vicenza22/06/2021 19:48RE: Atto del concordato opponibile al successivo fallimento
E' stato chiarissimo. Se lei non ha dubbi sulla autenticità del documento con cui il liquidatore giudiziario in vigenza di concordato autorizzava il locatario a compiere lavori di pulizia e di manutenzione straordinaria a spese della procedura con compensazione dei canoni, fissando un tetto massimo di spesa, il problema che si pone è quello della regolare formazione di tale documento in quanto sottoscritto dal liquidatore senza autorizzazione alcuna. Da tanto discendono due quesiti:
a-era necessaria una autorizzazione? Probabilmente no perché i poteri del liquidatore concordatario sono segnati dall'art. 182, il cui comma quarto richiede l'autotizzazione del comitato dei creditori solo per "le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco". Usiamo la formula dubitativa perché, se da un lato l'atto autorizzativo in questione non rientra tra quelli indicati né è un atto di straordinaria amministrazione, è modificativo del contratto di locazione stipulato due giorni prima, sicchè se questo era stato autorizzato nei termini in cui è stato definito, anche le modifiche dovevano seguire la stessa sorte.
b-Ammesso che l'atto autorizzativo in questione dovesse essere autorizzato dal comitato dei creditori, quale effetto produce sul locatario la mancata autorizzazione? Utilizzando la giurisprudenza in tema di autorizzazione ex art. 35 si può dire che la mancanza di autorizzazione prevista dall'art. 35 legge fall. ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale importa non già la nullità dei negozi posti in essere, ma la loro annullabilità, che può essere fatta valere solo dal fallimento, ai sensi dell'art. 1441 c.c., (Cass. 26/06/2015, n.13242).
Non conosciamo gli atti, ma siamo portati a credere che nella specie non fosse necessaria l'autorizzazione alla integrazione in questione e che, qualora sia necessaria, la sua mancanza va fatta valere in causa con una azione di annullabilità dell'atto.
E' chiaro che se si "elimina" l'atto in questione con una azione di annullamento, la compensazione perde il suo fondamento; se invece il documento in questione mantiene la sua validità, effettivamente esiste un credito del locatario verso la massa per le spese sostenute che può essere compensato col il suo debito sempre verso la massa per il pagamento dei canoni, considerando il fallimento in consecuzione del concordato. Tale eccezione il locatario la può svolgere sia nella procedura di sfratto per morosità per sostenere che non è inadempiente o, almeno, non lo è per l'importo azionato, sia al momento in cui viene richiesto il pagamento dei canoni, anche, cioè fuori dell'accertamento del passivo in quanto il locatario non aziona un credito per partecipare al concorso, ma utilizza il suo credito in via di eccezione per paralizzare, in tutto o in parte, la domanda della curatela.
Zucchetti SG Srl
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