Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Reati fallimentari

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    22/06/2020 18:41

    Reati fallimentari

    Buongiono:
    la domanda è questa:

    - un socio accomandatario di una sas dichiara fallita (e quindi fallito in proprio) può essere accusato di uno dei reati di cui all'art. 223 L.F.?

    A mio avviso no per le seguenti ragioni:

    1) ragioni di carattere formale
    per il socio accomandatario si applica l'art. 222 che si trova nel capo I. Norma che non avrebbe senso se il 223 ricomprendesse anche le società di persone
    2) ragioni di carattere logico
    l'art. 223 per i reati in esso contemplati nel comma 2 (per il comma 1 esiste già per le società di persone il precedente articolo 222). sembra riferirsi al comma 2 n. 1 a reati collegati alle società di capitali e al comma 2 n. 2 a comportamenti di soggetti che SENZA CAUSARE IL PROPRIO FALLIMENTO, causano quello della società.
    Al limite l'art. 223 LF potrebbe applicarsi all'amministratore occulto di società di persone, ma non a soggetti che, IN QUANTO FALLITI IN PROPRIO, sono comunque già sanzionati di fatto da questa situazione di fallimento a loro carico.

    Grazie

    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/06/2020 19:25

      RE: Reati fallimentari

      Il suo ragionamento è ineccepibile. L'art. 222 infatti è l'ultima norma del capo I del titolo VI, dedicato alle disposizioni penali e ha come rubrica "Reati commessi dal fallito"; pertanto tale articolo, quando stabilisce che "Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili", non fa altro che precisare che per i reati commessi dai soci illimitatamente responsabili, seppur falliti per ripercussione, si applicano le stesse disposizioni in precedenza dettate per i reati commessi dal fallito in quanto imprenditore individuale. Per tali soci, quindi non possono trovare applicazione le disposizioni di cui al capo II, che inizia con l'art. 223, in quanto le norme contenute in questo capo riguardano i reati commessi da persone diverse dal fallito.
      Zucchetti Sg Srl
      • Paolo Angelo Alloisio

        NOVI LIGURE (AL)
        24/06/2020 09:48

        RE: RE: Reati fallimentari

        La Cassazione la pensa diversamente?
        Ho trovato stamattina una sentenza della Cassazione che estende l'art. 223 ai soci di società di persone (n. 42522 del 02/11/2012).
        Qual'è l'orientamento prevalente al riguardo (se esiste)?

        Grazie
        Paolo Angelo Alloisio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/06/2020 18:33

          RE: RE: RE: Reati fallimentari

          "In ordine alla responsabilità del socio accomandante ed ai limiti di applicabilità dell'art. 222 L.f., è stato chiarito che la responsabilità per reati fallimentari del socio accomandante di una società in accomandita semplice può essere ricollegata a due diverse situazioni: a- come socio divenuto illimitatamente responsabile, per essersi indebitamente ingerito nell'amministrazione della società, attraverso la sua dichiarazione di fallimento in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 2, legge fall., venendo così a possedere, con lo "status" di fallito la necessaria qualifica soggettiva; b- come amministratore di fatto della s.a.s. dichiarata fallita, a prescindere dallo "status" di fallito, bastando a conferirgli la soggettività attiva l'essere stato preposto all'amministrazione ed al controllo di una società commerciale, com'è previsto dall'art. 223 L. fall.. Nel primo caso la sua responsabilità trova fondamento nel capo primo, titolo sesto della legge fallimentare (reati commessi dal fallito, art. 216-222); nel secondo caso, nel capo secondo dello stesso titolo reati commessi da persone diverse dal fallito, artt. 223-235 - di cui l'amministratore (ufficialmente investito della carica o amministratore di fatto) è diretto destinatario" ( In termini Cass. penale 14/12/2016, n.14531, che ci è sembrata quella che meglio chiarisce i concetti di cui si sta discutendo).
          Quanto alla sentenza da lei richiamata, va detto che essa riguarda una fattispecie diversa da quella da lei prospettata che faceva riferimento ai reati commessi da un socio illimitatamente responsabile di una sas (ma potrebbe essere anche di una snc) dichiarato fallito. Invero la sentenza in questione riguarda invece il reato commesso da un amministratore di una società di persone in concordato, per il quale trova applicazione l'art. 236 l.f., co. , num. 1., che stabilisce che nel caso di concordato preventivo si applicano "le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società". Ed, infatti, nella sentenza, per rispondere ai motivi del ricorso che avevano in qualche modo introdotto proprio il problema del mancato richiamo dell'art. 222, la Corte dice "In altre parole, è circostanza di fatto incontrovertibile, e non contestata dagli imputati in sede di ricorso, che essi furono amministratori della società (di persone, ma il particolare non rileva): in quanto tali, non consentendo l'appena menzionata L. Fall., art. 223, alcuna distinzione fra tipologie di società, essi rientrano nella categoria cui detta norma incriminatrice estende in prima battuta - oltre ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori - le sanzioni previste dal precedente art. 216". In sostanza, in questo caso, non è venuta in discussione la qualità di socio degli imputati, ma la loro qualità di amministratori della società in concordato preventivo, per cui la loro responsabilità è stata affermata in applicazione dell'art. 236 l.fall. che espressamente ritiene applicabile agli amministratori delle società in concordato l'art. 223, che è la norma applicabile agli fraudolenti compiuti dagli amministratori.
          Nel suo caso quindi, confermiamo quanto detto nella precedente risposta in ordine all'applicazione dell'art. 222 per i reati commessi dal socio illimitatamente responsabile; se questi poi ha svolto anche le funzioni di amministratore, seppur di fatto, ed il reato è stato commesso nell'esercizio di tale carica, avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 223 ove non fosse stato dichiarato fallito per qualsiasi motivo. Invero, "il fatto che nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice il reato di bancarotta sia previsto e tipizzato dall'art. 222 l. fall. in relazione alla figura del socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito, non impedisce che, nel caso in cui ricorra la figura dell'amministratore di fatto, ossia colui che abbia in concreto esercitata l'attività gestoria dell'ente, anche tale soggetto possa essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta ai sensi del successivo art. 223 l. fall., a prescindere dalla qualità personale di fallito. Ciò in quanto proprio l'art. 223 l. fall. prevede i fatti di bancarotta fraudolenta che possono essere commessi da persone diverse dal fallito, tra le quali l'amministratore della società dichiarata fallita, da intendersi sia come amministratore di diritto che semplicemente di fatto" (Cass. penale 13/10/2009, n.43036).
          Zucchetti SG srl