Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Vendita immobile

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    01/03/2019 10:35

    Vendita immobile

    Buongiorno,
    sono il Curatore del fallimento di una impresa individuale.
    Al fallimento risulta essere stato appreso l'immobile del fallito, rispetto al quale è stata dal GD autorizzata la vendita e già esperiti due tentativi andati deserti.
    Nelle more dell'avvio del terzo esperimento, sono stato contattato da un soggetto interessato all'immobile che essendo intenzionato all'acquisto vorrebbe fare un'offerta prima dell'asta, per evitare appunto le lungaggini delle operazioni di vendita.
    Sono a chiederVi se tale ipotesi sia possibile, poiché ritengo che anche a fronte della presentazione di un'offerta fuori asta, io debba comunque procedere all'esperimento in maniera da consentire il concorso di eventuali altri interessati.
    O diversamente, ricevuta l'offerta prima dell'asta devo sottoporla al preventivo consenso del CdC e poi sottoporla al GD per un eventuale accoglimento evitando in tal modo la successiva asta?
    Ringrazio per l'attenzione.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/03/2019 11:02

      RE: Vendita immobile

      Anche a fronte della presentazione di un'offerta fuori asta, lei deve procedere all'esperimento secondo le modalità indicate dal giudice o, comunque, con modalità competitive, dato che la competitività è elemento essenziale posto dall'art. 107 l.fall. quale requisito irrinunciabile della liquidazione fallimentare.
      Zucchetti SG srl
      • Mattia Callegari

        Venezia
        27/10/2020 15:47

        RE: RE: Vendita immobile

        Buongiorno,
        a seguito di aggiudicazione quali strumenti ha il curatore che NON si è avvalso delle disposizioni del c.p.c. di cui all'art. 107, comma 2 l.f. per la liberazione dell'immobile abitazione principale del fallito?
        Può ottenere ordine di liberazione dal giudice o deve agire con procedura di sfratto allungando notevolmente i tempi di sgombero?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/10/2020 19:52

          RE: RE: RE: Vendita immobile

          L'ordine di liberazione, ex art. 560 c.p.c. (ripetutamente rimaneggiato), può essere emesso dal giudice delegato in ambito fallimentare anche ove il curatore abbia scelto quale modalità di vendita dei beni immobili le procedure competitive ai sensi dell'art. 107, comma 1, L.F., risultando possibile ricorrere alle norme dell'espropriazione forzata per regolare fattispecie non espressamente previste dalla legge fallimentare. (Trib. Mantova 13.10.2016); in particolare, con riferimento all'occupazione dell'immobile da parte del fallito, Trib. Tribunale di Reggio Emilia, 26/10/2013.
          Peraltro Cass. 17/12/2019, n. 25025 ha implicitamente presupposto che al Giudice Delegato è riconosciuta la possibilità di emettere un provvedimento immediato di liberazione dell'immobile assoggettato a procedura concorsuale, modellato sull'art. 560 c.p.c., quanto ha deciso che l'unico rimedio utilmente esperibile per opporsi ad un ordine di liberazione dell'immobile emesso dal Giudice Delegato è il reclamo ex art. 26 l. fall.. Né va dimenticato che la consegna dell'immobile costituisce uno specifico obbligo del custode, affermato dalla giurisprudenza fin dagli anni '90 (cfr., Cass., 17/02/1995, n. 1730) e ribadito più di recente da Cass. 30/06/2014, n. 14765 in termini che possono valere, a maggior ragione, in una vendita coattiva senza le formalità del codice di rito. Afferma infatti la S. Corte che "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore".
          Zucchetti Sg srl