Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

pagamento sinistro assicurazione

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    18/12/2018 11:41

    pagamento sinistro assicurazione

    Gent.mi

    l'azienda in bonis stipulò assicurazione annuale per danni sul fabbricato, alla scadenza non fù rinnovata.
    durante il corso della polizza, si verificarono dei danni, con copertura assicurativa prevista.
    l'azienda si attivò per eseguire i lavori coperti dalla polizza .
    il sinistro, con copertura prevista,si verificò in giugno, in luglio l'azienda si attivò per iniziare i lavori, ad ottobre la polizza non fù rinnovata e si estinse , i lavori iniziati e riferiti al sinistro proseguirono con fatturazione in acconto in novembre dicembre e saldo in gennaio che l'azienda pago.
    fù presentata richiesta e documentazione per il rimborso delle spese sostenute ,con anche relazione riferita al sinistro, intanto subentra la procedura, in data odierna arriva la risposta dell'assicurazione che si rifiuta al rimborso delle spese sotenute perchè la rendicontazione è successiva alla data di scadenza della polizza.
    la procedura ha interesse a portare avanti la pratica, a nostro parere le spese dovrebbero essere riconosciute perchè legate al sinistro verificatosi in piena copertura polizza
    chiedo il vostro gentile parere in merito

    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/12/2018 19:13

      RE: pagamento sinistro assicurazione

      Se il sinistro si è verificato, come lei dice, nella vigenza della polizza assicurativa, lo stesso deve ritenersi coperto da detta polizza e non può la compagnia assicuratrice rifiutare il pagamento sostenendo che la rendicontazione è successiva alla data di scadenza della polizza.
      Tanto dal punto di vista sostanziale, poi bisogna vedere il contenuto della polizza e , principalmente, le clausole che riguardano la denuncia del sinistro e le modalità di eliminazione dei danni subiti e verificare se è stato seguito l'iter prescritto perché, non le nascondiamo che ci sembra strano che l'assicurato abia prima fatto i lavori e poi richiesto il rimborso all'a compagnia assicuratrice senza una preventiva comunicazione che permettesse alla stessa di controllare. Comunque si tratta di una questione da risolvere alla luce dei dati concreti contrattuali.
      Zucchetti Sg srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      22/02/2019 18:37

      RE: pagamento sinistro assicurazione

      Gent.mi
      ho preso visione delle clausole contrattuali, nulla circa la decorrenza delle spese sostenute per il sinistro .
      Le clausole accettate , che non riguardano la decorrenza, vengono accettate in riferimento agli art1341 e 1342 cc , per tutto quello che non è menzionato si fa riferimento alla normativa vigente.
      A parer Vostro quale normativa di riferimento si può eccepire in questo caso , ovvero per il rimborso delle spese sostenute (previste dalla polizza) dopo la scadenza della polizza , per un sinistro avvenuto e denunciato nell'immediato durante il periodo coperto dalla polizza?
      grazie

      spp
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        23/02/2019 20:39

        RE: RE: pagamento sinistro assicurazione

        L'accettazione e la sottoscrizione doppia ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. serve solo a rendere valide le clausole contrattuali c.d. vessatorie nei contratti predisposti da una parte o su moduli, ma lei deve guardare al contenuto delle singole clausole contrattuali per verificare quanto detto nella precedente risposta.
        Ad ogni modo la normativa di riferimento, trattandosi di assicurazione contro i danni è quella di cui agli artt. 1904 e segg. c.c., tra cui l'art. 1905 c.c., il cui primo comma stabilisce che "l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro", ove il riferimento ai modi e ai limiti stabiliti dal contratto spiega la nostra richiesta di di esaminare le clausole contrattuali.
        Zucchetti SG srl
    • Silvia Pecora Polese

      Salerno
      25/02/2019 12:42

      RE: pagamento sinistro assicurazione

      Buongiorno Vi ringrazio per la risposta,

      ho verificato le singole clausole contrattuali per verificare i modi e i limiti stabiliti dal contratto in riferimento al mio caso
      Per la liquidazione dell'indennizzo il contratto prevede:
      -La data di insorgenza del Sinistro è quella in cui si è verificato l'Infortunio/sinistro. Per la garanzia Indennizzo in caso di morte da Infortunio è la data del decesso; per la garanzia Rimborso spese danni a seguito dell'evento è la data del sinistro
      A seguito del sinistro denunciato indennizzabile a termini di Polizza la Compagnia rimborsa le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato e da lui denunciate alla Compagnia entro 180 giorni dal sinistro
      Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi, relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

      Nel mio caso le spese dovrebbero essere coperte perché sostenute nei 180 gg dal sinistro, mi sorge il dubbio se il limite temporale è riferito alle spese oppure alla denuncia delle spese che deve avvenire nei 180 gg.
      Chiedo un Vostro parere normativo a riguardo
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        25/02/2019 20:12

        RE: RE: pagamento sinistro assicurazione

        La clausola da lei riportata non brilla per chiarezza. Noi la leggiamo nel seguente modo: sono rimborsabili le spese sostenute a seguito dell'evento purchè questo sia collegabile ad un sinistro indennizzabile e, cioè verificatosi nel vigore della copertura assicurativa, alla condizione che la richiesta di rimborso sia presentata entro 180 giorni dal verificarsi del sinistro. Inoltre, se il contratto nel frattempo è scaduto, la Compagnia non è tenuta all'indennizzo se il contraente non è in regola con il versamento del premio e il sinistro si è verificato nel periodo di mancata regolamentazione.
        Zucchetti SG srl