Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

URGENTE - VENDITA FALLIMENTARE - PARTECIPAZIONE CON PROCURATORE SPECIALE

  • Michele Feltrin

    Ceggia (VE)
    08/04/2021 15:18

    URGENTE - VENDITA FALLIMENTARE - PARTECIPAZIONE CON PROCURATORE SPECIALE

    Buongiorno,
    sono il Curatore del Fallimento di una srl.
    Ho disposto la vendita fallimentare dell'immobile industriale appreso al fallimento.
    L'avviso di vendita prevede che "in caso di partecipazione all'incanto tramite rappresentante va depositata procura speciale autenticata da notaio o a mezzo di procuratore legale ex art. 579 cpc ult. co.".
    La domanda che vorrei porre è la seguente:
    un commercialista munito di procura speciale notarile può partecipare alla vendita fallimentare in luogo dell'offerente? o è sempre necessario che il delegato sia un avvocato?

    Trattandosi di una questione urgente vi chiedo la cortesia di avere una risposta a stretto giro. Vi ringrazio.

    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/04/2021 20:01

      RE: URGENTE - VENDITA FALLIMENTARE - PARTECIPAZIONE CON PROCURATORE SPECIALE

      Nel suo avviso di vendita lei ha espressamente previsto che "in caso di partecipazione all'incanto tramite rappresentante va depositata procura speciale autenticata da notaio o a mezzo di procuratore legale ex art. 579 cpc ult. co.", e questa dizione, unita alla previsione dell'art. 579 ult. comma, cpc, da lei richiamato, lascia chiaramente intendere che le offerte possono essere presentate da un procuratore speciale munito di procura, indipendentemente dalla professione, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di procuratore legale. Pertanto, un commercialista munito di procura speciale notarile può partecipare alla vendita fallimentare in luogo dell'offerente, a meno che non faccia una offerta per persona da nominare.
      Zucchetti SG srl
    • Michele Feltrin

      Ceggia (VE)
      13/04/2021 10:04

      RE: URGENTE - VENDITA FALLIMENTARE - PARTECIPAZIONE CON PROCURATORE SPECIALE

      Ringrazio per la cortese e pronta risposta.
      Vorrei porre un ulteriore quesito sempre attinente l'avviso di vendita fallimentare.
      Nell'avviso è stato previsto che in caso di unico offerente l'aggiudicazione a questo, il giorno dell'esperimento, sarà definitivo se il prezzo offerto sarà pari o superiore al prezzo base.
      E' stato poi previsto che in caso di mancata comparizione di uno o più degli offerenti e/o di mancato rilancio tra gli stessi in caso di gara, si procederà all'aggiudicazione a favore di colui che ha presentato l'offerta maggiore o in caso di pari offerta a chi l'ha presentata per primo. In questi casi l'aggiudicazione sarà provvisoria divenendo definitiva se entro 5 giorni non venga presentata da altri una offerta in aumento del 10% del prezzo offerto. In tal caso di darà luogo a gara tra l'aggiudicatario provvisorio e il nuovo offerente.
      Il quesito: è corretto procedere nel caso di unico offerente all'aggiudicazione definitiva?
      Ritengo di sì essendo stato previsto ciò nell'avviso di vendita, per cui nessun altro potrà sollevare obiezioni in tal senso.
      Ringrazio per l'attenzione.
    • Michele Feltrin

      Ceggia (VE)
      13/04/2021 10:09

      RE: URGENTE - VENDITA FALLIMENTARE - PARTECIPAZIONE CON PROCURATORE SPECIALE

      Aggiungo: e in caso di gara con rilanci, l'aggiudicazione poi dovrà essere definitiva o dichiarata provvisoria in attesa del decorso del termine di 5 giorni per eventuale presentazione di offerta migliorativa?
      Pongo il quesito poiché nell'avviso di vendita non è stata indicata tale circostanza.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/04/2021 20:05

        RE: RE: URGENTE - VENDITA FALLIMENTARE - PARTECIPAZIONE CON PROCURATORE SPECIALE

        Lei, sia in questa che nella domanda precedente, parla di avviso di gara da lei predisposto e per questo motivo nella precedente risposta noi avevamo iniziato dicendo "Nel suo avviso di vendita…"; ossia avevamo ritenuto, e riteniamo, che non si tratti di vendita all'incanto o senza incanto predisposta dal giudice, ma di una gara organizzata dal curatore. La differenza non è di poco conto, perché, nel primo caso, vi sono le norme del codice di rito da rispettare, nel mentre nel caso di liquidazione effettuata direttamente dal curatore, l'unica regola sostanziale riguarda il rispetto della competitività, nel senso che il curatore deve fare in modo che alla gara partecipino quante più persone possibili allo scopo del miglior realizzo; il resto, ossia i particolari della vendita sono lasciati alla libera valutazione del curatore, che ovviamente deve aver indicato il suo modus procedendi (almeno per grandi linee) nel programma di liquidazione e deve essere stato autorizzato dal giudice a norma del comma nono dell'art. 104ter l. fall..
        Queste premesse servono per dire che nella vendita che sta per effettuare valgono le regole da lei indicate nell'avviso di vendita. Qui ha previsto che nel caso di unico offerente l'aggiudicazione è definitiva, e questo criterio- che, a nostro avviso, non viola il principio della competitività in quanto l'ipotesi è condizionata ad una offerta pari o superiore al prezzo base- deve essere applicato.
        Quanto alla seconda domanda il principio ispiratore è il medesimo, solo che la fattispecie rappresentata non è altrettanto chiaramente indicata nell'avviso, per cui si tratta di interpretare cosa dice il bando di gara. Noi dal testo che ha trascritto deduciamo che, in caso di gara con rilanci, l'aggiudicazione non è definitiva; se, infatti, l'aggiudicazione è provvisoria in attesa del decorso del termine di 5 giorni per eventuale presentazione di offerta migliorativa, nel caso "di mancata comparizione di uno o più degli offerenti e/o di mancato rilancio tra gli stessi in caso di gara, sarebbe contraddittorio non estendere lo stesso regime nel caso di più offerenti. A noi sembra che siano state distinte nell'avviso due ipotesi: quella di un unico offerente che offra un importo pari o superiore a quello di base e quella di più offerenti.
        Almeno questa è la nostra lettura, ma lei che ha predisposto l'avviso può farne l'interpretazione più autentica.
        Zucchetti SG srl