Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Nota di credito art. 26 DPR 633/72

  • Roberta Motta

    VARESE
    18/11/2020 12:09

    Nota di credito art. 26 DPR 633/72

    Buongiorno,
    considerata la sentenza n. 25896 del 16/11/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione in merito alla possibilità per il creditore del fallimento di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti della procedura anche qualora non vi sia la certezza dell'irrecuperabilità del credito ( vedasi il caso di infruttuosità della procedura o mancato/parziale soddisfacimento dei creditori concorsuali) si chiede conferma che l'iva a debito che ne consegue sia da considerarsi ante fallimento (e quindi non prededucibile) ancorché annotata nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione IVA endoconcorsuale. Si chiede altresì se tale annotazione che ha come conseguenza il sorgere di un debito della procedura nel periodo endoconcorsuale e quindi un mancato versamento IVA comporta qualsivoglia responsabilità a carico del Curatore.
    Considerato che la dichiarazione IVA art. 74 bis a suo tempo trasmessa non prevedeva tale variazione si chiede infine se deve essere fatta qualche comunicazione all'agenzia delle entrate affinché la stessa possa insinuarsi al passivo del fallimento.
    Cordiali saluti
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      21/11/2020 14:29

      RE: Nota di credito art. 26 DPR 633/72

      Preliminarmente chiariamo che non esprimiamo alcuna valutazione sulla portata della sentenza della Suprema Corte citata nel quesito né sulla correttezza o meno della nota di credito in questione, dato che la domanda che viene posta è circoscritta alla collocazione "ante" o "post" dell'IVA portata da tale nota di credito.

      Ciò premesso, ricordiamo che, per il principio della "causa genetica" stabilito da più sentenze, tutte conformi, della Suprema Corte, l'IVA esposta nelle note di variazione di cui si tratta, poiché deriva da operazioni effettuate ante procedura, è certamente "IVA ante" fallimento.

      Il Curatore è quindi tenuto a registrare la nota di credito in questione (sempre, ribadiamo, se la ritiene legittimamente emessa) e a tenerne conto nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale, ma non ai fini del versamento, essendo debito concorsuale e quindi da pagare solo in sede di riparto, a seguito di ammissione al passivo.

      Né è tenuto a effettuare all'Agenzia delle Entrate alcuna comunicazione, che non è assolutamente prevista come onere a suo carico.

      La questione lo riguarderà se l'Agenzia in sede di riscontro delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale con i relativi versamenti rileverà l'omesso versamento, e glie ne chiederà conto.

      In tale sede egli motiverà il suo comportamento e quindi l'Agenzia verrà a conoscenza di un suo credito concorsuale, del quale potrà chiedere l'ammissione al passivo.

      A quel punto riteniamo che tale istanza potrà essere esaminata ed eventualmente accolta anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 101, I comma, l.fall., in forza della previsione di cui al IV comma del medesimo articolo: "Decorso il termine di cui al primo comma .. le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile".