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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE
Dichiarazione fiscale maxi periodo fallimentare
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Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)10/07/2021 08:04Dichiarazione fiscale maxi periodo fallimentare
Riporto i tre ultimi interventi nell'ambito di un'ampia discussione in questo forum nell'area dedicata alla "chiusura della procedura" alla quale si rimanda per completezza. L'ultimo dei tre è in attesa di risposta:
1) Primo intervento
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)
01/07/2021 08:48
RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I casi di residuo attivo (generante reddito d'impresa) sono nella prassi assai pochi.
Ma una dichiarazione relativa al maxi periodo fallimentare può chiudersi in perdita fiscale? Si trovano pochi contributi di dottrina al riguardo.
A mio avviso si, e tale perdita (fiscale) dovrebbe essere pari al risultato del Conto Economico ( a costi fiscalmente riconosciuti) del maxi periodo fallimentare che è poi uguale alla differenza tra il patrimonio netto negativo alla fine della procedura (più basso, nel senso di ancora più negativo) ed il patrimonio netto negativo all'inizio della procedura (più alto).
Proprio per determinare tali risultanze ho continuato a tenere durante il fallimento (oltre al giornale fallimentare) anche la contabilità in partita doppia (contabilità ordinaria), anche se (credo) non più obbligato.
In buona sostanza, quando non c'è residuo attivo non c'è reddito; ma quando non c'è reddito, il fallimento si chiude con un risultato fiscale di zero, o si può chiudere (come credo) in perdita fiscale? E come si calcola questa perdita fiscale? Segnalo che la cosa non particolarmente rilevante per le società di capitali (che si estinguono dopo la chiusura del fallimento) può avere una certa importanza per le società di persone i cui soci (ai quali è attribuito per trasparenza ex art. 5 TUIR il risultato fiscale del maxi periodo fallimentare) sopravvivono all'estinzione della società.
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio
2) Secondo intervento
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como
04/07/2021 16:16
RE: RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI
La tesi esposta ci pare in aperto e insanabile contrasto con quanto stabilito dall'art. 183, dato che non rispetta né il valore iniziale né il valore finale da raffrontare.
Per quanto riguarda il valore finale, la norma non richiede di considerare il patrimonio netto finale bensì il residuo attivo. Che in quanto tale non potrà mai essere un valore negativo.
Per quanto riguarda il valore iniziale, la norma richiede che se il patrimonio netto sia inferiore a zero (come si verifica nella stragrande maggioranza dei casi) esso sia considerato nullo.
Di conseguenza:
- considerare come valore iniziale l'effettivo valore (di norma negativo) del patrimonio netto viola l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 183
- considerare pari a zero il patrimonio netto iniziale e raffrontarlo con il patrimonio netto finale significherebbe che tutte le dichiarazioni dei fallimenti senza residuo attivo chiuderebbero in rilevante perdita, anche se il "conto economico" dello stesso, in conseguenza magari di azioni revocatorie o risarcitorie, ben potrebbe essere positivo.
Infine, non deve trarre in inganno l'inciso "se questo si chiude in perdita" contenuto nel terzo comma dell'art. 183, perché il reddito a cui esso si riferisce è quello "depurato" delle componenti relative al patrimonio personale dei soci.
In caso di società con soci illimitatamente responsabili il Curatore dovrà infatti:
a) raffrontare il residuo attivo con il patrimonio netto iniziale (posto uguale a zero se negativo); operazione dalla quale come detto non potrà emergere un valore negativo
b) sommare a tale valore l'importo "dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore"
c) detrarre da esso "i corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento".
In forza di quanto al punto "c", il reddito da esporre nella dichiarazione della società, che confluirà pro quota nelle dichiarazioni dei soci, potrà effettivamente essere negativo.
3) Terzo intervento (in attesa di risposta
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)
06/07/2021 12:44
RE: RE: RE: RE: RE: DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Non voglio essere frainteso; ritengo che l'ultimo intervento sia ineccepibile.
Più che altro mi interessa sapere (e sollecito una risposta di Zucchetti SG al riguardo) perchè l'art. 183 LF considera "reddito" la differenza tra residuo attivo (quando presente) ed il patrimonio netto all'inizio del fallimento.
In genere il "reddito" delle imprese è un eccedenza di ricavi sui costi (anche per un'impresa in liquidazione volontaria).
Perchè l'art. 183 qualifica come reddito la differenza sopra indicata? Il capire la ratio di una norma (oltre che conoscerla) mi aiuta a ridurre gli errori.
La mia mente (in quanto commercialista) è probabilmente influenzata in negativo dall'usuale definizione del reddito imprenditoriale come "ricavi meno costi", ma mi piacerebbe conoscere la logica che sta alla base della definizione del reddito fallimentare (un po' "astrusa" per me).
Grazie
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/07/2021 09:01RE: Dichiarazione fiscale maxi periodo fallimentare
Non essendo riusciti a reperire i lavori preparatori del T.U.I.R., nei quali avremmo forse trovato indicazioni utili, non siamo in grado di dare una risposta certa, ci limitiamo quindi a formulare una ipotesi.
Riteniamo che la norma risponda a una logica di semplificazione, dato che la precedente disposizione dell'art. 73 del D.P.R. 597/73 (richiamato per le società di capitali dall'art. 10 del D.P.R. 598/73) prevedeva che anche il reddito del maxi-periodo fallimentare venisse determinato "secondo le disposizioni di questo Titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal Curatore".
Si trattava di un adempimento non poco oneroso a carico di quest'ultimo, da cui ben raramente derivava materia imponibile; è probabilmente sulla base di tale considerazione che le regole sono state cambiate.
Ma, ripetiamo, si tratta di una nostra ipotesi.-
Paolo Angelo Alloisio
NOVI LIGURE (AL)12/07/2021 09:19RE: RE: Dichiarazione fiscale maxi periodo fallimentare
Non pretendo che si vadano a rileggere i lavoratori preparatori del TUIR, nè le relative relazione illustrative.
Mi interessa solo sapere (se possibile) cosa rappresenta dal punto di vista logico/economico/aziendalistico questa differenza (tra residuo attivo e patrimonio netto iniziale) e perchè viene impiegata per individuare un reddito. Rappresenta una semplificazione ragionevole per individuare una grandezza approssimabile ad un reddito? O cos'altro?
Grazie
Cordiali saluti
Paolo Angelo Alloisio-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como12/07/2021 18:48RE: RE: RE: Dichiarazione fiscale maxi periodo fallimentare
Come abbiamo scritto, non conosciamo le motivazioni non solo logico/economico/aziendalistiche, ma anche giuridico/politiche, di questa scelta, che può non convincere sotto i profili evidenziati nel quesito, ma che ha indubbiamente il pregio di essere chiara e di facile applicazione.
Crediamo che "ragionevole semplificazione" sia la dizione più attinente: siamo in presenza di una situazione patologica, nella quale in certo senso "saltano" le regole ordinarie, essendo prevista una disciplina specifica.
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