Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - VARIE

Note di variazione IVA professionisti

  • Maria Teresa Bonelli

    BRESCIA
    09/01/2020 18:54

    Note di variazione IVA professionisti

    Chiedo cortesemente il vostro parere su quanto di seguito:
    in sede di riparto finale è stato pagato ad un legale l'intero importo del compenso ammesso allo stato passivo al privilegio. Il legale ha emesso fattura al fallimento esponendo quale imponibile il compenso, corrispondente alla somma riscossa, e l'IVA, che , essendo stata ammessa al chirografo non è stata pagata.
    Ora il legale ha fatto pervenire al fallimento nota di variazione di sola IVA corrispondente all'importo non incassato ed esposto nella fattura.
    A mio avviso, letto l'art. 26 DPR 633 e la circolare 127/E dell'A.d.E., non riterrei corretta l'emissione della suddetta nota di variazione. Voi cosa ne pensate?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    Maria Teresa Bonelli

    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/01/2020 22:31

      RE: Note di variazione IVA professionisti

      Siamo assolutamente d'accordo.

      Condivisibile o meno, questa è la chiarissima presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate, nella "famosa" Risoluzione 127/2008:

      "Affinché sia possibile emettere la nota di variazione è necessario, quindi, che successivamente all'emissione della fattura ed alla sua registrazione, venga a mancare in tutto o in parte l'originaria prestazione imponibile. La variazione in diminuzione deve, infatti, essere rappresentativa sia della riduzione dell'imponibile che della relativa imposta. Una nota di variazione che tenga conto della sola imposta non riscossa andrebbe a scindere l'indissolubile collegamento esistente tra imposta ed operazione imponibile. La conseguenza paradossale di una tale ricostruzione sarebbe che, a fronte di un'operazione imponibile per la quale è stato interamente riscosso il corrispettivo, l'Erario non incasserebbe alcuna imposta sul valore aggiunto"
    • Simona Cozzolino

      salerno
      04/01/2022 16:11

      RE: Note di variazione IVA professionisti

      Salve,
      A mio avviso il legale avrebbe dovuto emettere una nota di credito a rettifica della fattura già emessa e poi emettere una nuova fattura pari all'importo riscosso (al netto della ritenuta d'acconto), così scorporando dall'importo riscosso l'iva e il cpa, così come consentito dalla circolare 127/E dell'ADE.
      Cordiali saluti
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        08/01/2022 13:00

        RE: RE: Note di variazione IVA professionisti

        Ci pare che nell'ultimo intervento non sia stata correttamente inquadrata la scelta effettuata dal legale, ripercorriamo quindi velocemente le tre possibilità per il percipiente, in caso di pagamento del solo imponibile (o solo onorario qualora il CAP non sia assistito da privilegio):

        a) emettere la fattura per il medesimo importo della nota provvisoria, ovvero indicando quale imponibile ciò che effettivamente è stato ammesso al passivo e pagato e aggiungendo l'IVA (ed eventualmente CAP) la quale, non essendo stata riscossa, rimane a carico del percipiente

        b) emettere la fattura come concesso dalla Risoluzione 127/2008, ovvero partendo all'importo riscosso considerandolo comprensivo di IVA e CAP, riducendo quindi il danno derivante dal dover versare un'IVA (ed eventualmente un CAP) non riscossa (procedimento che peraltro porta a risultati leggermente difformi a seconda che per importo riscosso si consideri il lordo o il netto da ritenuta)

        c) emettere la fattura come al punto "a", poi emettere nota di credito a storno dell'IVA non riscossa.


        Le opzioni "a" e "b" sono alternative ed entrambe liberamente praticabili, l'opzione "c" è invece ritenuta non corretta dalla Risoluzione 127/2008, di conseguenza:

        - se si ritiene che la parte della Risoluzione 127/2008 citata nel nostro precedente intervento non sia corretta (come ben sappiamo, la Risoluzione non è una fonte normativa, né regolamentare, né giurisprudenziale) il percipiente può ben emettere la nota di credito; il Curatore (se decide di seguire la Risoluzione 127) potrà respingerla, e ne nascerà un contenzioso

        - se si ritiene di non contestare la Risoluzione, la scelta come detto è fra le due opzioni "a" e "b".


        Passando a quanto descritto nel quesito, il percipiente in questione ha scelto l'opzione "c" e il Curatore, per il quale appare a nostro avviso più prudente seguire la Risoluzione, ne ha ritenuta non corretta l'emissione.

        L'opzione prospettata nell'intervento successivo è altra cosa, è quella che abbiamo indicato sopra al punto "b", e non richiedeva l'emissione della fattura per il medesimo importo esposto nella nota provvisoria e successiva nota provvisoria, ma poteva essere seguita fin dall'inizio.