Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

  • Marcella Iannopoli

    Crotone
    17/10/2020 07:15

    Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

    Buongiorno,
    Vi sottopongo la seguente questione. La società esecutata è una S.N.C. in liquidazione ed è stata cancellata dal registro delle imprese nel corso dell'esecuzione immobiliare.
    Che effetti ha detta cancellazione nel processo esecutivo?
    L'esecuzione (che come sappiamo non si estingue) nei confronti di chi procede? Della cancellata o dei soci? L'eventuale decreto di trasferimento andrà comunque trascritto contro la società senza esecitare l'opzione IVA o andra trascritto contro i singoli soci? Gli immobili esistenti diventano di proprietà comune di tutti i soci? Un eventuale contratto di locazione temporaneo andrà stipulato nei confornti di tutti i soci?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      18/10/2020 17:03

      RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

      Rispondiamo all'interrogativo formulato premettendo che la cancellazione della società è probabilmente intervenuta impropriamente, essendo la stessa ancora proprietaria dei beni (il pignoramento infatti determina sul cespite staggito un mero vincolo di indisponibilità, tanto è vero che se la procedura si estingue prima dell'aggiudicazione il bene resta in proprietà dell'esecutato).
      Ciò detto, osserviamo che ai sensi dell'art. art. 2487 c.c., allorquando si verifica una causa di scioglimento della società, occorre procedere alla nomina dei liquidatori, i quali debbono provvedere, tra l'altro, alla "alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi". La deliberazione della messa in liquidazione deve essere resa nota mediante iscrizione nel registro delle imprese, e la denominazione sociale deve essere modificata con l'aggiunta che la società è "in liquidazione", per cui, ad esempio, la "tizio s.r.l." diviene "tizio s.r.l. in liquidazione" (così l'art. 2487 bis c.c.).
      A norma dell'art. 2495 c.c., "approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta la quale i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".
      Ciò detto, si è affermato in giurisprudenza (Cass. Sez. V, 16.6.2017, n. 15035) che "In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della società di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali", aggiungendosi che (sez. I, 15.11.2016, n. 23269) "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione".
      I dati normativi e giurisprudenziali sin qui rappresentati consentono allora di affermare che, avvenuta l'estinzione della società, i beni che ne costituiscono il patrimonio e che non sono stati liquidati diventano proprietà comune dei singoli soci.
      Sul versante processuale occorre aggiungere che secondo il condivisibile orientamento della Cassazione, il decesso del debitore esecutato (e quindi anche l'estinzione della persona giuridica) non determina l'interruzione del processo esecutivo (a differenza di quanto avviene per il processo di cognizione in forza dell'art. 299 c.p.c.) e dunque, come correttamente rilevato nella domanda, la procedura segue comunque il suo corso (Cass. 13 giugno 1994, n. 5721), con l'unica avvertenza che le comunicazioni e le notificazioni previste nei confronti del debitore dovranno eseguirsi nei confronti degli eredi.
      Sulla scorta di questo dato, possiamo affermare che nel prosieguo della procedura tutte le comunicazioni e le notificazioni andranno eseguite nei confronti dei soci.
      Per quanto attiene alla individuazione del soggetto contro il quale deve essere trascritto il decreto di trasferimento (soci piuttosto che società) osserviamo quanto segue.
      Affrontandosi il tema del decesso della persona fisica dell'esecutato, in dottrina si è posto il problema del se, il decreto di trasferimento debba emettersi e trascriversi contro il de cuius o contro gli eredi.
      La soluzione che riscontra i maggiori consensi è che il decreto vada comunque emesso e trascritto contro il defunto, indipendentemente dalla trascrizione dell'accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 2648 c.c..
      Diverse sono le ragioni che militano a suffragio di questa conclusione.
      In primo luogo, se ai sensi dell'art. 2913 c.c., "non hanno effetto in pregiudizio al creditore pignorante e ai creditori intervenuti gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento", il decreto di trasferimento va trascritto contro il de cuius allo stesso modo in cui andrebbe trascritto contro il debitore alienante che, dopo il pignoramento, trasferisca a terzi il bene.
      In secondo luogo, la vendita forzata non può diventare la sede in cui, sebbene incidentalmente, si affrontano le questioni relative alla devoluzione del cespite pignorato tra gli eredi.
      Queste considerazioni a nostro avviso vanno tenute ferme anche nel caso di estinzione della società: invero, oltre all'argomento che fa perno intorno all'art. 2913 c.c., viene in rilievo il dato per cui la procedura esecutiva non può diventare il luogo in cui si accerta a favore di quali soggetti il patrimonio sociale si devolve in occasione della cancellazione della società dal registro delle imprese.
      Infine, a proposito del contratto osserviamo che esso vede come parti il custode, che agisce previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, ed il conduttore.
      • Paola Marraghini

        AREZZO
        16/04/2021 12:01

        RE: RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

        Buongiorno, quindi a vostro avviso in merito all'esercizio della opzione Iva non è possibile sollecitare opzione a soci della società estinta che siano a loro volta soggetti iva?
        • Zucchetti SG

          19/04/2021 07:36

          RE: RE: RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

          Esatto. A nostro avviso il difetto di qualità di parte in capo a costoro (e quindi loro legittimazione processuale) esclude che essi possano essere interlocutori della procedura.
          Del resto, essi non sono intestatari della fattura, né tanto meno parti processuali.
          Dunque, venuto meno il soggetto legittimato all'esercizio dell'opzione IVA, non rimane che applicare il regime tributario più favorevole all'acquirente.
      • Silvia Pecora Polese

        Salerno
        12/05/2021 16:28

        RE: RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

        Gent.mi intervengo nela discussione per porre un ulterioire quesito
        Il fabbricato , magazzino, oggetto di procedura è stato acquistato con atto di vendita
        Sono comparsi nell'atto firmatari e destinatari della somma della vendita i soci della società di costruzioni srl fallita con fallimento regolarmente chiuso e società cancellata dal registro imprese .
        Il fallimento è stato chiuso i beni già abbandonati in precedenza dal cf perché di poco conto
        Vi chiedo la regolarità di tale atto oppure se possa essere dichiarato nullo
        Come hanno fatto i soci a vendere un bene intestato alla società?riscuotendo anche la somma della vendita
        • Zucchetti SG

          16/05/2021 18:49

          RE: RE: RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

          Come abbiamo affermato nella precedente risposta, in giurisprudenza è stato affermato che (Cass. sez. I, 15.11.2016, n. 23269) "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione".
          Dunque, dopo l'estinzione della società, i beni sono pignorabili in capo ai soci, poiché proprietari degli stessi in forza del fenomeno successorio appena descritto.
          Resta il problema ulteriore di stabilire se, preliminarmente, sia necessario che l'acquisto di costoro risulti o meno da i pubblici registri immobiliari.
          In argomento non si registrano, ad oggi, unanimità di consensi, ne constano precedenti di legittimità.
          Secondo alcuni poiché il fenomeno successorio sarebbe necessario ed automatico, non occorrerebbe questa trascrizione, bastando le risultanze del Registro delle imprese, che consentirebbero di superare il problema della continuità delle trascrizioni; segnatamente sarebbe sufficiente il certificato rilasciato dal Conservatore del Registro delle imprese attestante l'avvenuta cancellazione della società e la composizione della compagine sociale.
          A fronte di questa opinione si registra la più rigorosa presa di posizione di coloro i quali, per esigenze di certezza giuridica, avvertono l'esigenza di un accertamento di portata ricognitiva, in grado di formalizzare la situazione proprietaria, anche in vista di successivi trasferimenti.
          Ove si ritenga necessaria la trascrizione, si pone evidentemente l'ulteriore questione di individuare il titolo in forza del quale procedervi. In proposito, è certamente ipotizzabile la stipula di un atto ricognitivo tra i soci, ovvero un provvedimento giudiziale avente analogo contenuto. Altra soluzione proposta in dottrina è quella di procedere alla trascrizione di un atto integrativo del bilancio finale di liquidazione contro la società estinta ed in favore di tutti i soci, anche se ad essa si è obiettato che il bilancio finale di liquidazione, non menzionando espressamente i beni sopravvissuti, non vale a consentire la trascrizione su di essi.
          Così ricostruito il panorama normativo e dottrinario è da condividere la soluzione più garantista che predica la necessità di procedere alla trascrizione del titolo di acquisto in capo ai soci.
          Va ricordato a questo proposito che la Corte di cassazione (Sez. III, n. 11638 del 26 maggio 2014) in riferimento al pignoramento di beni ereditari in relazione ai quali mancasse la trascrizione dell'accettazione dell'eredità ha ritenuto necessaria la trascrizione, osservando che "la trascrizione dell'acquisto mortis causa in capo all'esecutato assolve nell'espropriazione immobiliare alla funzione principale di tutelare l'acquisto dell'aggiudicatario, garantendone la stabilità in caso di conflitto con gli aventi causa dall'erede apparente (nel caso in cui l'esecutato sia il vero erede) o dall'erede vero (nel caso in cui l'esecutato sia erede apparente)", osservando che "se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l'eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell'accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni".
          Ora, è ben vero che il fenomeno successorio che si verifica in occasione dello scioglimento della società non è sovrapponibile a quello determinato dalla morte del decuius, poiché non si pone un potenziale problema di conflitti tra il vero erede e l'erede apparente, ma è pur vero che l'autonomia del sistema della pubblicità immobiliare deve consentire di avere certezza in merito agli acquisti compiuti a favore o contro un soggetto senza la necessità di andare alla ricerca di dati ulteriori rispetto o quelli risultanti dai pubblici registri immobiliari, e che al giudice dell'esecuzione compete, anche d'ufficio, la verifica della titolarità del bene in capo all'esecutato sulla base di quanto risulta dalla (sola) documentazione di cui all'art. 567 c.p.c..
          Dunque, venendo alla domanda posta, osserviamo che l'atto è valido, poiché con la chiusura del fallimento il patrimonio non liquidato fa parte del patrimonio dei soci della società cancellata.
          Tuttavia si potrebbe porre un problema di trascrizione dell'acquisto dalla società ai soci.
          • Silvia Pecora Polese

            Salerno
            03/06/2021 17:13

            RE: RE: RE: RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

            Gent.mi
            in riferitmento alla vostra risposta in particolare
            "...in giurisprudenza è stato affermato che (Cass. sez. I, 15.11.2016, n. 23269) "L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione", vi chiedo se può essere riferito anche alle società di capitali ed inoltre,
            "... l'atto è valido, poiché con la chiusura del fallimento il patrimonio non liquidato fa parte del patrimonio dei soci della società cancellata" qual'è il riferimento normativo?

            grazie
            spp

            • Zucchetti SG

              05/06/2021 09:45

              RE: RE: RE: RE: RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

              Al risultato che abbiamo indicato la giurisprudenza è giunta non in applicazione di specifiche disposizioni normative, ma all'esito di un lungo percorso argomentativo, affinatosi nel corso degli anni.
              Già nel 2010, la Corte di Cassazione ha pronunciato tre sentenze, rese a Sezioni Unite, con le quali ha chiarito che, anche nelle società di persone, la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, determina il venir meno della loro capacità e soggettività, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4060, n. 4061 e 4062).
              In tale quadro, una decisione in materia di cancellazione in presenza di diritti litigiosi, ha affermato che «in caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria al soci» (Cass. 16 luglio 2010, n. 16758).
              Alla luce di quest'ultima pronuncia, dunque, se la società è titolare di una situazione giuridica che si esaurisce in una pretesa di carattere contenzioso, questa si deve intendere abbandonata con la cancellazione dal registro delle imprese.
              Successive decisioni del giudice nomofilattico (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072), rifacendosi ai precedenti del 2010 e partendo dal dato, ormai acquisito; che la cancellazione ha effetto estintivo, si sono soffermate sulla sorte dei rapporti, sostanziali e processuali, di cui fosse parte la società al momento della cancellazione ed hanno ricondotto la vicenda estintiva a un fenomeno di tipo successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società, con applicabilità, dal punto di vista processuale, del meccanismo interruzione/riassunzione.
              Anche successivamente è stato ribadito che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. 24 dicembre 2015, n. 25974; analogamente in precedenza Cass. 12 ottobre 2012, n. 17500; Cass. 17 settembre 2012, n. 15525; Cass. 10 giugno 2014, n. 13017).
    • Enrico Rocco

      SALERNO
      26/10/2021 09:25

      RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

      Buondi, Vi sottopongo il caso di una società di capitali che dopo il pignoramento e dopo l'apertura di procedura esecutiva immobiliare veniva variata in società semplice e dopo detta variazione veniva cessata la partita iva, mantenendo il solo codice fiscale.
      In seguito a dette operazioni societarie il compendio pignorato veniva venduto ad altra società che, trattandosi di bene strumentale, immaginava di pagare le imposte proporzionali nella misura del 3+1%. All'atto del pagamento del fondo spese però, in ragione del mancata soggettività iva della società esecutata, il delegato comunicava il pagamento dell'imposta di registro al 9%, determinando un forte incremento di spesa per la società aggiudicataria. Vi chiedo un consiglio sulla possibilità, previa istanza al GE e/o istanza all'Agenzia delle Entrate che dovrà tassare il decreto di trasferimento, di procedere alla tassazione più favorevole per l'aggiudicatario (magari vi fosse la possibilità di chiedere la riapertura della partita iva da parte del delegato). Grazie
      • Zucchetti SG

        30/10/2021 14:55

        RE: RE: Cancellazione società Registro Imprese in corso di esecuzione immobiliare

        Per rispondere all'interrogativo proposto riteniamo necessario partire dalla lettura dell'art. 35 del d.P.R. 633/1972 (testo unico IVA).
        In particolare, il comma 3 della previsione dispone che in caso di variazione di cessazione dell'attività, il contribuente entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aggiungendo al comma 4 che per le operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione e che (comma 8) i soggetti tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese possono fare la comunicazione di cessazione al medesimo registro delle imprese, il quale comunica la cessazione all'Agenzia delle entrate.
        Se dunque, nonostante la liquidazione di cespiti aziendali in corso (e la liquidazione è certamente in corso poiché è ancora pendente la vendita del cespite sottoposto ad esecuzione) la l'esecutato ha provveduto a dichiarare la cessazione dell'attività presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il citato art. 35 è stato violato.
        Venendo alla posizione del delegato, ed in assenza di una norma, come l'art. 74-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che nel fallimento stabilisce che gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto costituiscono un obbligo del curatore fallimentare, l'agenzia delle entrate è intervenuta con la risoluzione 16 maggio 2006 n. 62/E, ribadita con la risoluzione n. 102/E del 21 aprile 2009.
        La scelta di fondo seguita dall'Agenzia è stata quella di ritenere che obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'IVA sia il professionista delegato delle operazioni di vendita.
        L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che anche la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato deve ritenersi in parte "limitata" sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa del resto rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il profilo della tutela degli interessi dell'erario, gli obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente ma, in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa.
        Quanto affermato dalla risoluzione n. 158/E costituisce esplicazione di un orientamento già espresso in termini più generali dalla circolare n. 6 del 17 gennaio 1974, e dalla successiva risoluzione del 13 agosto 1974, in cui con riferimento alla figura dell'incaricato della vendita (commissionario, cancelliere, ufficiale giudiziario, istituto vendite giudiziarie) si era sottolineato come quest'ultimo ha l'obbligo di emettere la fattura con l'addebito della relativa IVA, precisandosi che l'IVA riscossa deve essere versata in tutti i casi in cui non sia possibile girare l'importo all'impresa esecutata, come ad esempio nel caso di irreperibilità di quest'ultima.
        È evidente che rispetto a questi precedenti la novità dell'intervento ultimo dell'Agenzia si incentra sulla ritenuta natura "limitata" della soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, dalla quale l'Agenzia fa discendere la generalizzazione della soluzione secondo cui gli obblighi di fatturazione e versamento gravano sul professionista delegato in tutti i casi, e non solo nelle ipotesi di irreperibilità dell'esecutato.
        Come detto in uno dei precedenti post di questa discussione, la posizione dell'Agenzia delle Entrate appena illustrata è radicalmente diversa da quella contenuta nella circolare del Ministero della Giustizia (Direzione generale della giustizia civile, Ufficio I) n. 44/2006 del 5 dicembre 2006, ma è quella che negli uffici giudiziari prevale.
        Dunque, in base a questo orientamento, il professionista delegato dovrebbe richiedere all'Agenzia delle Entrate la riapertura della partita IVA, previa autorizzazione del ge e con costi a carico della procedura, e procedere ai relativi adempimenti.
        La questione è tuttavia peculiare e sarebbe utile una interlocuzione formale (tramite interpello) con l'Agenzia delle Entrate.