Forum ESECUZIONI - IL PIGNORAMENTO

Opzione Iva sul trasferimento del Bene

  • Grazia De Simone

    GUIDONIA MONTECELIO (RM)
    13/01/2022 18:18

    Opzione Iva sul trasferimento del Bene

    Buonasera,

    dovrei determinare il regime iva da applicare all'acquisto da parte di una società, di un bene strumentale (ufficio) appartenente al debitore esecutato (una SRL operante nel settore dell'edilizia e ancora in essere) che nella procedura e nei confronti del fisco è contumace da tempo.
    So che l'opzione iva andrebbe richiesta in situazioni di normale corrispondenza con la parte esecutata, ma vista la totale indifferenza della stessa nei confronti della procedura e i numerosi debiti contratti dalla società con il fisco ( Equitalia ha iscritto ipoteca legale) oltre alle numerose cause civili che la coinvolgono, mi sembra inverosimile andare a formulare una richiesta di questo tipo. Mi sentirei di procedere in esenzione, ma non vorrei avere brutte sorprese successivamente. Chiedo Vs. cortese opinione in merito.

    Grazie anticipatamente
    • Zucchetti SG

      17/01/2022 09:55

      RE: Opzione Iva sul trasferimento del Bene

      A nostro il modus procedendi ipotizzato è corretto ed è immune da censure.
      I trasferimenti immobiliari sono soggetti al regime naturale di esenzione dell'IVA, tranne che in alcuni casi, ricavabili dalla lettura degli artt. 10, comma primo, n. 8-bis) ed 8-ter d.P.R. n. 633 del 1972.
      Poiché il pignoramento non priva il debitore della soggettività giuridica e della capacità di agire, quando le citate norme prevedono che il trasferimento immobiliare sia imponibile ai fini IVA su opzione della parte venditrice, detta opzione deve essere esercitata dal debitore esecutato (a differenza di quanto avviene in sede di fallimento, laddove il curatore subentra al debitore in tutte le obbligazioni tributarie collegate a beni acquisiti all'attivo fallimentare).
      Le disposizioni appena menzionate prevedono, a proposito dell'esercizio dell'opzione, che essa sia esercitata dal cedente all'atto della cessione.
      Il dato letterale è chiaro per il suo riferirsi ai trasferimenti negoziali, non già ai trasferimenti coattivi, sebbene sia noto che anche i trasferimenti che avvengono in sede esecutiva si qualificano, sotto il profilo fiscale, come "cessioni", sicché soggiacciono al regime tributario per esse individuato dal legislatore.
      Il dato è pacifico in giurisprudenza, ove si è affermato che "La vendita in sede di esecuzione forzata di un bene facente parte di un'azienda va assoggettata all'IVA (ed alla imposta fissa di registro), atteso che l'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, definisce al primo comma come cessioni di beni soggette ad IVA gli "atti a titolo oneroso che importano il trasferimento di proprietà", adottati nell'esercizio di impresa, senza distinzione tra la natura volontaria o coattiva del trasferimento". Cass. civ., sez. V, 7 luglio 2006, n. 15570.
      Traslando questi concetti in sede esecutiva, e tenendo conto che ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.P.R. 633/1972, la cessione si considera comunque effettuata al momento del versamento del corrispettivo, si dovrebbe ritenere che il debitore esecutato abbia la possibilità di esercitare questa facoltà fino a quel momento.
      È evidente, tuttavia, che una opzione ermeneutica di questo tipo renderebbe impossibile fissare il prezzo di vendita in modo preciso e renderlo noto (attraverso i meccanismi pubblicitari di cui all'art. 490 c.p.c.), esponendo l'aggiudicatario ad una possibile variazione (anche considerevole) del prezzo finale di aggiudicazione, laddove in ambito negoziale il problema non si pone perché durante le trattative tra alienante ed acquirente il primo rende noto al secondo questo dato.
      Ed allora, a nostro avviso occorre trovare la soluzione conciliando due opposte esigenze:
      quella del debitore esecutato a scegliere se assoggettare o meno la cessione al regime opzionale dell'IVA; e quella della procedura a predeterminare in modo quanto più chiaro possibile i termini della vendita, al fine di evitare incertezze tra i potenziali offerenti, e quindi favorire la migliore collocazione del bene sul mercato.
      Così prospettati i termini della questione, il nodo gordiano può essere sciolto anticipando al momento della pubblicazione dell'avviso di vendita il termine ultimo in cui rimettere al debitore la facoltà di scelta.
      Questa soluzione, infatti, se consente di offrire al mercato una informazione sul prezzo di vendita precisa, dall'altro non pregiudica il debitore, poiché gli consente comunque di esercitare il proprio diritto potestativo.
      Del resto ci sembra di poter dire che detta interpretazione non lo pregiudica rispetto a quanto accade nelle vendite negoziali, poiché anche in quell'ambito il venditore non può tenere in sospeso l'opzione iva fino al momento di stipula dell'atto (poiché se così fosse l'acquirente potrebbe rifiutarsi di concludere l'affare) dovendolo evidentemente comunicare in un momento procedente, almeno informalmente, e comunque si tratterebbe di un sacrificio (ove in ipotesi di questo si trattasse) che trova giustificazione nel superiore interesse, di rilievo pubblicistico, alla trasparenza della vendita ed al contenimento dei tempi della procedura.
      Dunque, in conclusione, il professionista delegato dovrebbe assegnare al debitore un congruo termine per esercitare l'opzione IVA, in difetto della quale, al trasferimento sarebbe stato applicato il regime fiscale più favorevole per la procedura.
      • Grazia De Simone

        GUIDONIA MONTECELIO (RM)
        24/01/2022 19:36

        RE: RE: Opzione Iva sul trasferimento del Bene

        Vi ringrazio per il parere e il servizio come al solito preziosissimo.
        • Zucchetti SG

          26/01/2022 15:25

          RE: RE: RE: Opzione Iva sul trasferimento del Bene

          Grazie a lei!